Ordinanza n. 29

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ORDINANZA N. 29

ANNO 2001

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai Signori Giudici:

- Fernando SANTOSUOSSO, Presidente

- Massimo VARI

- Cesare RUPERTO

- Riccardo CHIEPPA

- Gustavo ZAGREBELSKY

- Valerio ONIDA

- Carlo MEZZANOTTE

- Fernanda CONTRI

- Guido NEPPI MODONA

- Piero Alberto CAPOTOSTI

- Annibale MARINI

- Franco BILE

- Giovanni Maria FLICK

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 412-bis, ultimo comma, del codice di procedura civile, nel testo introdotto dall'art. 39 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell’articolo 11, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59), promosso con ordinanza emessa il 7 febbraio 2000 dal Tribunale di Brescia, in funzione di giudice del lavoro, nel procedimento civile vertente tra la ditta Baccanelli Giuseppe e Ivan Toloni, iscritta al n. 152 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 26 ottobre 2000 il Giudice relatore Franco Bile.

Ritenuto che con ordinanza del 7 febbraio 2000, pervenuta alla Corte il 20 marzo 2000, il Tribunale di Brescia, in funzione di giudice del lavoro, nel corso di un giudizio di opposizione, proposto dalla ditta Giuseppe Baccanelli, in persona dell’omonimo titolare, avverso il decreto ingiuntivo ottenuto nei suoi confronti da Ivan Toloni, per la somma dovuta, in relazione ad un intercorso rapporto di lavoro, a titolo di trattamento di fine rapporto, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 24, primo comma, e 76 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 412-bis, ultimo comma, del codice di procedura civile, nel testo introdotto dall'art. 39 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell’articolo 11, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59) ;

che la questione é stata proposta dal rimettente con riferimento alla parte del suddetto ultimo comma, costituita dalle parole <<d’urgenza e di quelli previsti nel capo III>>, in quanto attraverso tali parole quel comma escluderebbe la necessità dell’esperimento del previo tentativo di conciliazione obbligatoria ex art. 410 del codice di procedura civile, per i <<provvedimenti speciali d’urgenza>> e <<per quelli cautelari previsti nel capo II del titolo I del libro IV>> del codice di procedura civile, senza che in tali formule possa reputarsi compreso il procedimento per decreto ingiuntivo, con la conseguenza che anche tale procedimento dovrebbe necessariamente essere preceduto dall’esperimento della procedura conciliativa;

che é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, tramite l’Avvocatura generale dello Stato, sostenendo l’infondatezza della questione.

Considerato che la questione sollevata dall’ordinanza in epigrafe é già stata sollevata dal rimettente (ancorchè nella veste di Pretore di Brescia, anteriormente alla soppressione dell’ufficio pretorile) e da altro giudice - sia pure con riferimento ai soli parametri di cui agli articoli 3 e 24 della Costituzione - ed é stata decisa dalla Corte con la sentenza n. 276 del 2000;

che con quella sentenza la questione venne ritenuta infondata per erroneità del presupposto interpretativo sulla base del quale era stata proposta, cioé che il tentativo preventivo di conciliazione ex art. 410 del codice di procedura civile sia necessario anche quando l’azione é esercitata con il ricorso per decreto ingiuntivo;

che la questione é stata sollevata dal rimettente sulla base del medesimo presupposto interpretativo erroneo e tanto rende ininfluente l’invocazione - in aggiunta a quelli indicati nell’occasione precedente - del nuovo parametro di cui all’art. 76 della Costituzione;

che, pertanto, la questione va ora dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 412-bis, ultimo comma, del codice di procedura civile, nel testo introdotto dall'art. 39 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell’articolo 11, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, primo comma, e 76 della Costituzione, dal Tribunale di Brescia, in funzione di giudice del lavoro, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 2001.

Fernando SANTOSUOSSO, Presidente

Franco BILE, Redattore

Depositata in cancelleria il 6 febbraio 2001.