Ordinanza n.19

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ORDINANZA N.19

ANNO 2001

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Fernando SANTOSUOSSO, Presidente

- Massimo VARI

- Cesare RUPERTO

- Riccardo CHIEPPA

- Gustavo ZAGREBELSKY

- Valerio ONIDA

- Carlo MEZZANOTTE

- Fernanda CONTRI

- Guido NEPPI MODONA

- Piero Alberto CAPOTOSTI

- Annibale MARINI

- Franco BILE

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 3, commi 205, 206 e 207, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), come modificato dall’art. 6, comma 6-bis, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669 (Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997), convertito in legge 28 gennaio 1997, n. 30, promosso con ordinanza emessa il 16 febbraio 1999 dal Consiglio di Stato sui ricorsi riuniti proposti dal sindacato SIPDAD ed altri contro il Ministero delle finanze ed altri, iscritta al n. 416 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell’anno 1999.

Visti l’atto di costituzione del sindacato SIPDAD nonchè l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 12 dicembre 2000 il Giudice relatore Cesare Ruperto;

udito l’avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che - nel corso di due appelli cautelari proposti per la sospensione dell'esecuzione del bando di concorso relativo alla prova selettiva per l'accesso ai corsi di riqualificazione per la copertura di posti nella nona qualifica funzionale di personale dell'Amministrazione finanziaria (Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette) - il Consiglio di Stato, con ordinanza emessa il 16 febbraio 1999, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97, primo e terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 205, 206 e 207, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), come modificato dall'art. 6, comma 6-bis, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669 (Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997), convertito in legge 28 gennaio 1997, n. 30, "nella parte ancora in vigore dopo la sentenza della Corte costituzionale 4 gennaio 1999, n. 1";

che il giudice a quo ripropone (ritrascrivendone i motivi) la medesima questione già sollevata con ordinanza emessa il 5 maggio 1998 (iscritta al n. 550 del registro ordinanze 1998) e decisa, con la citata sentenza, nel senso della illegittimità costituzionale delle norme oggetto anche del presente scrutinio, "limitatamente alle procedure di riqualificazione per l'accesso alla settima qualifica funzionale";

che, secondo il rimettente, se le ragioni connesse ai limiti oggettivi di rilevanza in quel giudizio non consentono di estendere alla fattispecie il dictum della Corte, tuttavia l'identità della ratio decidendi porta a ritenere non manifestamente infondati gli stessi dubbi di incostituzionalità delle denunciate disposizioni, anche in relazione alle procedure di riqualificazione per l'accesso alle altre qualifiche funzionali (e segnatamente alla nona);

che, infatti - continua il Consiglio di Stato -, l'istituzione di procedimenti di "riqualificazione" del personale (consistenti in una prova scritta, in un corso ed in una prova finale teorico-pratica), riservati ai dipendenti in servizio, per la copertura di tutti i posti disponibili nelle dotazioni organiche dell'amministrazione finanziaria (livelli dal V al IX), risultano lesivi: a) dell'art. 97, primo e terzo comma, Cost., per la violazione della regola del pubblico concorso ed il pregiudizio arrecato al buon andamento della pubblica amministrazione dalla previsione della copertura di tutti i posti disponibili mediante un reclutamento interno; b) dell'art. 3 Cost., per la difformità di regime giuridico rispetto all'accesso ai profili professionali nelle altre amministrazioni dello Stato;

che é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la declaratoria di inammissibilità o comunque di manifesta infondatezza della sollevata questione;

che si é costituito il SIPDAD (Dirstat Finanza - Settore Dogane), chiedendo la declaratoria di fondatezza della sollevata questione.

Considerato che, successivamente alla proposizione dell'odierno incidente di costituzionalità, le denunciate disposizioni sono state, in più punti, direttamente modificate dall'art. 22, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133 (emanato proprio in sèguito alla sentenza n. 1 del 1999 di questa Corte);

che, in particolare, tale normativa sopravvenuta prevede, tra l'altro, che: a) la copertura dei posti, attraverso le procedure di riqualificazione in argomento, sia limitata a non oltre il settanta per cento dei posti vacanti al 31 dicembre 1998 nelle qualifiche interessate dalle procedure medesime (art. 3, comma 205); b) a conclusione dei corsi, i candidati vengano sottoposti ad una prova d'esame (art. 3, comma 206, lettera e); c) i candidati che abbiano superato la sola prova selettiva iniziale non possano più essere utilizzati, neppure provvisoriamente, presso l'ufficio di destinazione e con le funzioni ed il trattamento economico inerenti al relativo profilo superiore (art. 3, comma 207);

che, così disponendo, il legislatore ha notevolmente inciso sulle denunciate disposizioni, e dunque il giudice a quo deve procedere ad una nuova valutazione circa la perdurante rilevanza della sollevata questione, anche perchè il comma 2 del citato art. 22 stabilisce che gli atti ed i procedimenti svolti nelle procedure di selezione già avviate sono fatti salvi e modificati di diritto in conformità a quanto disposto dal precedente comma 1;

che, pertanto, si rende necessaria la restituzione degli atti al giudice medesimo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Consiglio di Stato.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 gennaio 2001.

Fernando SANTOSUOSSO, Presidente

Cesare RUPERTO, Redattore

Depositata in cancelleria il 23 gennaio 2001.