ORDINANZA N.16
ANNO 2001
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai Signori Giudici:
- Fernando SANTOSUOSSO, Presidente
- Massimo VARI
- Riccardo CHIEPPA
- Gustavo ZAGREBELSKY
- Valerio ONIDA
- Carlo MEZZANOTTE
- Fernanda CONTRI
- Guido NEPPI MODONA
- Piero Alberto CAPOTOSTI
- Annibale MARINI
- Franco BILE
- Giovanni Maria FLICK
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13 bis della legge 3 agosto 1998, n. 302 (Norme in tema di espropriazione forzata e di atti affidabili ai notai), come modificata dall'art. 1 del decreto-legge 17 marzo 1999, n. 64 (Disciplina transitoria per i termini di deposito della documentazione prescritta dal secondo comma dell’art. 567 del codice di procedura civile), convertito in legge 14 maggio 1999, n. 134, promosso con ordinanza emessa il 6 giugno 1999 dal Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Avellino sul ricorso proposto dalla Banca Popolare dell'Irpinia s.r.l. contro Pastena Orsola, iscritta al n. 364 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 2000.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 29 novembre 2000 il Giudice relatore Franco Bile.
Ritenuto che con ordinanza del 10 giugno 1999, pervenuta alla Corte il 29 maggio 2000, il Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Avellino - investito, in data 24 marzo 1999, di un reclamo proposto dalla Banca Popolare dell’Irpinia società cooperativa a r.l., creditrice procedente, contro il decreto emesso in data 12 febbraio 1999, con il quale aveva dichiarato estinta una procedura esecutiva immobiliare risalente al 1998, a causa della mancata tempestiva produzione, da parte della creditrice, dell’estratto delle mappe censuarie nei sessanta giorni dal deposito (avvenuto in data 10 settembre 1998) dell’istanza di vendita, ai sensi dell’art. 567, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo risultante dalle modifiche introdotte con la legge 3 agosto 1998, n. 302 (Norme in tema di espropriazione forzata e di atti affidabili ai notai), entrata in vigore l’8 settembre 1998 - ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 13-bis di tale legge, intitolato <<Norma transitoria>>;
che tale norma transitoria é stata aggiunta alla citata legge n. 302 del 1998 dall’art. 4 del decreto-legge 21 settembre 1998, n. 328 (Modifiche dei requisiti per la nomina dei giudici onorari aggregati da destinare alle sezioni stralcio istituite dalla legge 22 luglio 1997, n. 276, e modifica dell’art. 123-bis dell’ordinamento giudiziario, nonchè disciplina transitoria della legge 3 agosto 1998, n. 302, in materia di espropriazione forzata), convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 1998, n. 399, ed é stata poi modificata dall’art. 1 del decreto-legge 17 marzo 1999, n. 64 (Disciplina transitoria per i termini di deposito della documentazione prescritta dal secondo comma dell’art. 567 del codice di procedura civile), convertito a sua volta con modificazioni nella legge 14 maggio 1999, n. 134;
che l’ordinanza enuncia che l’estinzione era stata correttamente dichiarata, in quanto la creditrice procedente, dopo aver depositato l’istanza di vendita il 10 settembre 1998, aveva depositato una "relazione notarile" in data 6 novembre 1998, ma aveva, poi, prodotto l’estratto delle mappe censuarie solo il 27 gennaio 1999;
che, secondo il rimettente, il certificato notarile di cui al secondo comma dell’art. 567 cod. proc. civ. non può sostituire tutta la documentazione da tale norma richiesta, ed in particolare il certificato di destinazione urbanistica e l’estratto delle mappe censuarie;
che la proroga dei termini per la presentazione della documentazione di cui al secondo comma dell’art. 567, prevista dalla disciplina transitoria di cui alla norma denunciata per le procedure esecutive pendenti alla data dell’entrata in vigore della legge n. 302 del 1998, non consentirebbe di ritenere tempestivo il deposito della mappa censuaria in data 27 gennaio 1999;
che a tale conclusione il rimettente perviene, sia in base al testo dell’art. 13-bis introdotto dal d.l. n. 328 del 1998 e relativa legge di conversione n. 399 del 1998, sia in base a quello di cui al d.l. n. 64 del 1999 e relativa legge di conversione n. 134 del 1999, in quanto tale proroga - ed in particolare quella disposta dal d.l. n. 64 del 1999 e relativa legge di conversione - per un verso, non sarebbe applicabile alle procedure esecutive nelle quali l’istanza di vendita sia stata depositata (come era avvenuto nella specie) fra l’entrata in vigore della legge n. 302 del 1998 e quella del medesimo decreto-legge, e, per altro verso, non potrebbe incidere sul procedimento esecutivo oggetto del reclamo, essendo stata la procedura esecutiva già dichiarata estinta;
che é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, tramite l’Avvocatura generale dello Stato, sostenendo l’infondatezza della questione.
Considerato che, successivamente all’ordinanza di rimessione, la norma impugnata ha subito ulteriori modificazioni;
che, infatti, il suo testo é stato sostituito prima dal decreto-legge 17 dicembre 1999, n. 480 (Nuova disciplina transitoria per i termini di deposito della documentazione prescritta dall’art. 567 del codice di procedura civile per l’istanza di vendita nell’espropriazione immobiliare), convertito con modificazioni nella legge 16 febbraio 2000 e poi di recente dal decreto- legge 18 ottobre 2000, n. 291 (Proroga della disciplina transitoria per i termini di deposito della documentazione prescritta dall’art. 567 del codice di procedura civile relativa all’istanza di vendita nell’espropriazione immobiliare), convertito con modificazioni nella legge 14 dicembre 2000, n. 372;
che la valutazione dell’incidenza delle indicate sopravvenienze normative sulla rilevanza della sollevata questione compete al rimettente, al quale gli atti devono pertanto essere restituiti;
che la disposta restituzione preclude ogni valutazione in ordine alla premessa interpretativa del rimettente, secondo cui la norma denunciata - anche nel tenore emergente a partire dal decreto-legge n. 64 del 1999 (il quale già, a differenza del precedente decreto n. 328 del 1998 e della relativa legge di conversione, non considerava più come presupposto per l’applicazione del regime transitorio di proroga dei termini l’anteriorità della presentazione dell’istanza di vendita rispetto all’entrata in vigore della legge n. 302 del 1998) - non potrebbe regolare la procedura esecutiva cui si riferisce il giudizio a quo, nella quale l’istanza di vendita venne presentata dopo l’entrata in vigore della legge n. 302 del 1998;
che parimenti preclusa resta la valutazione dell’altra affermazione del remittente il quale considera ormai esaurita la vicenda di cui al procedimento esecutivo, pur in pendenza di un reclamo ex art. 630, terzo comma, cod. proc. civ., contro il provvedimento dichiarativo dell’estinzione.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Avellino.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 gennaio 2001.
Fernando SANTOSUOSSO, Presidente
Franco BILE, Redattore
Depositata in cancelleria il 23 gennaio 2001.