Ordinanza n. 15

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ORDINANZA N. 15

ANNO 2001

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Fernando SANTOSUOSSO, Presidente

- Massimo VARI

- Riccardo CHIEPPA

- Gustavo ZAGREBELSKY

- Valerio ONIDA

- Carlo MEZZANOTTE

- Fernanda CONTRI

- Guido NEPPI MODONA

- Piero Alberto CAPOTOSTI

- Annibale MARINI

- Franco BILE

- Giovanni Maria FLICK

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto–legge 19 giugno 1970, n. 370 (Riconoscimento del servizio prestato prima della nomina in ruolo dal personale insegnante e non insegnante delle scuole di istruzione elementare, secondaria e artistica), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1970, n. 576, promosso con ordinanza emessa il 29 aprile 1999 dal Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo, Sezione staccata di Pescara sul ricorso proposto da Marini Lore contro il Provveditorato agli Studi di Chieti ed altro, iscritta al n. 341 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno 2000.

Visti l'atto di costituzione di Marini Lore nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 15 novembre 2000 il Giudice relatore Fernando Santosuosso.

Ritenuto che nel corso di un giudizio promosso da un’insegnante elementare nei confronti del Provveditorato agli studi di Chieti, il Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, Sezione staccata di Pescara, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 35 della Costituzione, dell’art. 2 del decreto–legge 19 giugno 1970, n. 370 (Riconoscimento del servizio prestato prima della nomina in ruolo dal personale insegnante e non insegnante delle scuole di istruzione elementare, secondaria e artistica), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1970, n. 576;

che il giudice rimettente ha premesso che la ricorrente, insegnante elementare assunta in ruolo a decorrere dal 1° ottobre 1976, avendo prestato servizio di pre–ruolo presso il doposcuola gestito dal locale patronato scolastico dall’anno scolastico 1967/68 fino all’anno scolastico 1975/76 (con la sola interruzione dell’anno 1968/69), aveva chiesto al Provveditorato agli studi di Chieti, ai sensi della norma oggi impugnata, il riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, del periodo svolto nel doposcuola, e che, a seguito del rigetto dell’istanza, la ricorrente si era rivolta al TAR per l’annullamento del relativo provvedimento;

che il giudice a quo ha precisato che l’interpretazione del citato art. 2 fornita dal Provveditorato é da ritenersi esatta, in quanto conforme all’indirizzo giurisprudenziale secondo cui detta norma, essendo di natura eccezionale, non consente un’interpretazione estensiva, il che comporta che non é riconoscibile come servizio di ruolo il lavoro di insegnamento svolto nei doposcuola gestiti dagli ormai soppressi patronati scolastici;

che proprio quest’orientamento della giurisprudenza, tuttavia, nel vietare il riconoscimento del servizio prestato nel doposcuola, appare in contrasto con gli artt. 3 e 35 della Carta fondamentale;

che i patronati scolastici, infatti, istituiti presso ogni Comune, ai sensi della legge 4 marzo 1958, n. 261, con una serie di compiti fra i quali quelli di organizzare e gestire il doposcuola, compivano tali attività sotto la vigilanza del Provveditore agli studi e sulla base di programmi predisposti dal Ministero della pubblica istruzione, sicchè appare fuor di dubbio al TAR rimettente che il lavoro svolto dalla ricorrente nel doposcuola é da considerarsi in tutto paragonabile a quello che si svolgeva nella scuola "popolare", che é invece menzionata dalla norma impugnata, di modo che il trattamento differenziato tra i due tipi di insegnamento non può non tradursi in una violazione del principio di eguaglianza;

che analoghe considerazioni portano a ritenere vulnerato anche l’art. 35 Cost., poichè l’esclusione prevista dalla norma in esame comporta una minore tutela del diritto al lavoro;

che nessun dubbio sussiste, infine, sul profilo della rilevanza, perchè il ricorso pendente dovrebbe essere rigettato allo stato attuale della normativa, mentre diverso esito potrebbe aversi in caso di accoglimento della presente questione;

che é intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile o, comunque, infondata.

Considerato che la presunta violazione del principio di eguaglianza é da ricondursi, secondo il ragionamento svolto dal giudice rimettente, alla diversità di trattamento tra il periodo di insegnamento compiuto nel doposcuola e quello compiuto nella scuola popolare;

che emerge invece chiaramente dal tenore dell’art. 2 della legge 4 marzo 1958, n. 261, tesa al riordinamento degli ormai soppressi patronati scolastici, come l’attività svolta dagli insegnanti elementari presso i doposcuola si inserisse nel contesto di una più ampia opera di assistenza che i patronati stessi erano tenuti a compiere;

che detta opera prevedeva, come risulta dalla norma ora richiamata, anche la fornitura gratuita agli alunni bisognosi di libri, indumenti, medicinali ed oggetti di cancelleria, e che il doposcuola era collegato con l’integrazione alimentare gestita tramite la refezione scolastica;

che, pertanto, il lavoro svolto nel doposcuola era teso solo in parte ad una vera e propria finalità di docenza, di modo che ben si comprende come la norma impugnata abbia escluso detto periodo dal particolare beneficio del riconoscimento del servizio compiuto prima di essere immessi in ruolo;

che, viceversa, la scuola popolare, istituita con d.l.C.p.S. 17 dicembre 1947, n. 1599, e poi eliminata dall’art. 47 della legge 20 maggio 1982, n. 270, aveva come obiettivo quello di combattere l’analfabetismo, svolgendo corsi diurni o serali per consentire il completamento dell’istruzione elementare e l’orientamento degli alunni verso l’istruzione media o professionale;

che l’attività svolta presso le scuole popolari, perciò, era finalizzata esclusivamente all’insegnamento, tanto che gli incarichi ai docenti erano conferiti con nomina del provveditore agli studi (art. 4 del d.l.C.p.S. 17 dicembre 1947, n. 1599);

che nessuna violazione del principio di eguaglianza é, dunque, configurabile nel diverso trattamento che la norma impugnata compie tra i due diversi tipi di attività svolta dai maestri elementari, tanto più che detta norma ha, all’evidenza, carattere di eccezionalità;

che, parimenti, non é vulnerato l’art. 35 della Costituzione, il quale contiene solo un principio generale di tutela del lavoro;

che, pertanto, la prospettata questione é manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 del decreto–legge 19 giugno 1970, n. 370 (Riconoscimento del servizio prestato prima della nomina in ruolo dal personale insegnante e non insegnante delle scuole di istruzione elementare, secondaria e artistica), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1970, n. 576, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 35 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, Sezione staccata di Pescara, con l’ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 gennaio 2001.

Fernando SANTOSUOSSO, Presidente e Redattore

Depositata in cancelleria il 23 gennaio 2001.