Ordinanza n. 14

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ORDINANZA N. 14

ANNO 2001

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Fernando SANTOSUOSSO, Presidente

- Massimo VARI

- Riccardo CHIEPPA

- Gustavo ZAGREBELSKY

- Valerio ONIDA

- Fernanda CONTRI

- Guido NEPPI MODONA

- Piero Alberto CAPOTOSTI

- Annibale MARINI

- Franco BILE

- Giovanni Maria FLICK

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge della Regione Toscana 2 settembre 1992, n. 44 (Assunzione nei ruoli regionali dei divulgatori agricoli formati ai sensi del regolamento CEE n. 270/79), promosso con ordinanza emessa il 28 aprile 1998 dal TAR della Toscana, iscritta al n. 184 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell’anno 1999.

Visti l’atto di costituzione di Crescenzi Angela ed altri nonchè l’atto di intervento della Regione;

udito nell’udienza pubblica del 14 novembre 2000 il Giudice relatore Fernanda Contri;

uditi gli avvocati Andrea Pisaneschi per Angela Crescenzi ed altri e Fabio Lorenzoni per la Regione Toscana.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio amministrativo promosso da alcuni divulgatori agricoli dipendenti della Regione Toscana, il TAR della Toscana ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 36, 97 e 117 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge della Regione Toscana 2 settembre 1992, n. 44 (Assunzione nei ruoli regionali dei divulgatori agricoli formati ai sensi del regolamento CEE n. 270/79), nella parte in cui prevede l’inquadramento dei divulgatori agricoli nella settima anzichè nell’ottava qualifica funzionale;

che, nel procedimento a quo, i ricorrenti hanno impugnato la delibera della Giunta regionale di inquadramento nella settima qualifica funzionale anzichè nell’ottava, conforme all’impugnato art. 2 della legge regionale n. 44 del 1992, del quale hanno eccepito l’incostituzionalità davanti al TAR rimettente, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione;

che il collegio rimettente ritiene rilevante la questione di legittimità costituzionale sollevata ad istanza di parte, ed argomenta la non manifesta infondatezza della stessa invocando, come si é detto, anche l’art. 117 della Costituzione, in relazione ai princìpi fondamentali contenuti nella legge 29 marzo 1983, n. 93 (Legge-quadro sul pubblico impiego); nel d.P.R. 5 marzo 1986, n. 68 (Determinazione e composizione dei comparti di contrattazione collettiva, di cui all’art. 5 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93); nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell’organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell’art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421);

che, ad avviso del TAR della Toscana, la figura del divulgatore agricolo richiede l’inquadramento nell’ottava qualifica funzionale, giacchè le funzioni ad esso affidate, di promozione e assistenza alle imprese agricole, anche al fine di rendere queste ultime idonee "al soddisfacimento degli obiettivi comunitari", comportano "compiti di analisi, programmazione, gestione, controllo ed elaborazione di linee previsionali" che, anche a norma dell’art. 12 della legge della Regione Toscana 21 agosto 1989, n. 51 (Testo unico delle leggi sul personale), ritenuto sostanzialmente ricognitivo di princìpi fondamentali della legislazione statale, giustificano l’inquadramento nell’ottava qualifica funzionale, analogamente a quanto disposto da leggi di altre regioni, in relazione alle quali si lamenta una ingiustificata disparità di trattamento;

che il giudice amministrativo rimettente esclude che ogni regione possa del tutto liberamente rapportare la posizione dei divulgatori alle proprie specifiche esigenze organizzative, giacchè la figura professionale di cui si tratta "é concepita per il perseguimento di identiche finalità, ritenute di interesse comunitario, e si inserisce in un unico contesto programmatorio, elaborato a livello nazionale";

che nel giudizio davanti a questa Corte si sono costituiti i ricorrenti nel giudizio amministrativo a quo per chiedere l’accoglimento della questione di legittimità costituzionale sollevata con l’ordinanza in epigrafe, svolgendo deduzioni sostanzialmente analoghe alle argomentazioni in quella contenute e censurando sotto un profilo ulteriore la disciplina impugnata, la quale, come risulterebbe dai lavori preparatori, avrebbe previsto l’inquadramento dei divulgatori agricoli in una categoria funzionale non corrispondente al loro profilo professionale esclusivamente per ragioni di contenimento della spesa;

che nel presente giudizio si é costituita anche la Regione Toscana per chiedere la declaratoria di infondatezza della questione sollevata dal TAR della Toscana;

che, in prossimità dell'udienza, i ricorrenti nel giudizio amministrativo a quo hanno depositato una memoria per illustrare più diffusamente quanto già dedotto in sede di costituzione e per argomentare ulteriormente la fondatezza della questione sollevata, lamentando in particolare la violazione dei princìpi fondamentali di cui agli artt. 1 e 4 della legge quadro sul pubblico impiego n. 93 del 1983, della perequazione e omogeneizzazione del trattamento giuridico-economico dei dipendenti pubblici e del principio di inquadramento secondo le declaratorie formali delle funzioni;

che anche la Regione Toscana, parte resistente nel procedimento principale, ha depositato una memoria per eccepire l'inammissibilità per irrilevanza della questione sollevata - in considerazione della possibilità di fare applicazione diretta nel giudizio a quo del regolamento CEE n. 270/79, con conseguente disapplicazione della disposizione denunciata - e comunque per insistere nella richiesta della declaratoria di infondatezza, escludendo, in particolare, l'esistenza di una disciplina statale che indichi la qualifica funzionale in cui inquadrare il personale di cui si tratta ed osservando che le mansioni dei divulgatori agricoli "comportano assunzione di responsabilità … ma non implicano certo elevata specializzazione professionale, nè compiti di particolare complessità".

Considerato che, successivamente all'ordinanza di rimessione, la legge della Regione Toscana 29 febbraio 2000, n. 19 (Semplificazione del sistema normativo regionale. Abrogazione di disposizioni normative), art. unico, al comma 1 ha disposto l'abrogazione espressa della legge impugnata dal TAR della Toscana, qualificando "non più operanti" le norme – tra le quali la legge regionale n. 44 del 1992 - inserite nell'Allegato A e precisando, al comma 3, che le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime, nel periodo della loro vigenza, "al fine della completa esecuzione dei procedimenti di entrata e di spesa";

che, pertanto, dovendo l'interpretazione delle disposizioni della sopravvenuta legge regionale abrogatrice e il necessario riesame della rilevanza della sollevata questione essere rimessi al collegio rimettente, si rende necessaria la restituzione degli atti al giudice a quo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al TAR della Toscana.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 gennaio 2001.

Fernando SANTOSUOSSO, Presidente

Fernanda CONTRI, Redattore

Depositata in cancelleria il 23 gennaio 2001.