Ordinanza n.12

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ORDINANZA N.12

ANNO 2001

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai Signori Giudici:

- Fernando SANTOSUOSSO, Presidente

- Massimo VARI

- Cesare RUPERTO

- Riccardo CHIEPPA

- Gustavo ZAGREBELSKY

- Valerio ONIDA

- Carlo MEZZANOTTE

- Fernanda CONTRI

- Guido NEPPI MODONA

- Piero Alberto CAPOTOSTI

- Annibale MARINI

- Franco BILE

- Giovanni Maria FLICK

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell’articolo 11, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59), promosso con ordinanza emessa il 30 novembre 1999 dal Tribunale di Trapani nel procedimento civile vertente tra Schifano Vincenzo e il Comune di Trapani, iscritta al n. 336 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 26 ottobre 2000 il Giudice relatore Franco Bile.

Ritenuto che con ordinanza del 6 dicembre 1999, pervenuta alla Corte il 17 febbraio 2000, il Tribunale di Trapani, nel corso del giudizio civile instaurato da Vincenzo Schifano contro il Comune di Trapani, per ottenere la condanna di quest’ultimo al risarcimento del danno sofferto in conseguenza di un’occupazione illegittima con effetti acquisitivi di un’area di sua proprietà, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 34 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell’articolo 11, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59);

che, secondo il rimettente, la norma denunciata é in contrasto con l’articolo 76 della Costituzione, laddove ha sottratto alla giurisdizione del giudice ordinario ed ha devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto il risarcimento del danno conseguente ad attività ablatoria, posta in essere dalla pubblica amministrazione in carenza di potere e concretatasi nell’irreversibile trasformazione del bene con destinazione all’uso pubblico (c.d. occupazione acquisitiva od accessione invertita);

che la norma denunciata sarebbe incorsa in eccesso di delega, in quanto avrebbe violato i criteri direttivi dell’art. 11, comma 4, lettera g) della legge di delegazione 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa);

che é intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, tramite l’Avvocatura generale dello Stato, che ha sostenuto l’inammissibilità della questione - perchè l’ordinanza non avrebbe precisato i termini del giudizio a quo - e comunque il suo superamento per effetto dell’intervento della legge 21 luglio 2000, n. 205 (Disposizioni in materia di giustizia amministrativa).

Considerato che, dopo la proposizione della questione di legittimità costituzionale, é sopravvenuta la legge n. 205 del 2000 (in vigore dal 10 agosto 2000), la quale - con l'art. 7 - ha formalmente sostituito il testo dell’art. 34 del d.lgs. n. 80 del 1998, ripetendo integralmente il contenuto della norma originaria, ma - naturalmente - attribuendole l’efficacia della legge formale e non più quella della legge sostanziale;

che la valutazione dell’incidenza dell’indicato jus superveniens in ordine al persistere della rilevanza della questione compete al rimettente;

che, in conseguenza, si impone la restituzione degli atti al rimettente perchè compia la suddetta valutazione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Trapani.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 gennaio 2001.

Fernando SANTOSUOSSO, Presidente

Franco BILE, Redattore

Depositata in cancelleria il 23 gennaio 2001.