ORDINANZA N. 8
ANNO 2001
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Fernando SANTOSUOSSO, Presidente
- Massimo VARI
- Cesare RUPERTO
- Riccardo CHIEPPA
- Gustavo ZAGREBELSKY
- Carlo MEZZANOTTE
- Guido NEPPI MODONA
- Piero Alberto CAPOTOSTI
- Annibale MARINI
- Franco BILE
- Giovanni Maria FLICK
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell’articolo 89 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 (Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali), promossi con due ordinanze emesse il 1° dicembre 1999 dal Tribunale di Reggio Calabria, sezione distaccata di Melito Porto Salvo, nei procedimenti civili vertenti tra il Comune di Ischia e la Grafica Nappa s.n.c., iscritte ai numeri 113 e 114 del registro ordinanze 2000 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell’anno 2000.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 13 dicembre 2000 il Giudice relatore Annibale Marini.Ritenuto che, nel corso di un giudizio di opposizione ad una esecuzione mobiliare presso terzi, il Tribunale di Reggio Calabria, sezione distaccata di Melito Porto Salvo, con ordinanza emessa il 1° dicembre 1999, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 10, primo comma, e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 89 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 (Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali);
che, ad avviso del rimettente, la norma denunciata violerebbe gli artt.3 e 24 Cost. precludendo solo ai «vecchi creditori» di procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell’ente pubblico territoriale dichiarato in stato di dissesto e disponendo che la realizzazione del credito sia subordinata allo svolgimento di un procedimento non giurisdizionale ma «amministrativo/autoritario la cui definizione non ha un termine prefissato per legge»;
che sarebbe altresì violato l’art.10, primo comma, della Costituzione, in relazione agli artt.5 e 6 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali 4 novembre 1950 (ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848) ed all’art.1 del protocollo n. 1 della medesima convenzione, in quanto la norma impugnata comporterebbe la privazione in capo al creditore del «bene-titolo di credito (recte: titolo esecutivo) e del diritto di difesa ex art. 24 Cost.»;
che, nel corso di altro giudizio di opposizione ad esecuzione mobiliare presso terzi vertente fra le stesse parti, il Tribunale di Reggio Calabria, sezione distaccata di Melito Porto Salvo, con distinta ordinanza emessa in pari data, ha sollevato identica questione di legittimità costituzionale;
che, con distinti atti del 7 aprile 2000, è intervenuto nei suddetti giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la dichiarazione di manifesta infondatezza della questione.
Considerato che le due ordinanze sollevano identiche questioni e che, pertanto, i relativi giudizi vanno riuniti per essere unitariamente decisi;
che, successivamente alle ordinanze de quibus, è entrato in vigore il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), il quale, oltre a prevedere all’art. 274, lettera hh), la espressa abrogazione dell’intero decreto legislativo n. 77 del 1995, ha dettato un’autonoma disciplina dell’intera materia concernente la dichiarazione di dissesto degli enti locali territoriali Comuni e Province;
che, pertanto, si impone, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la restituzione degli atti al giudice a quo, perché, alla luce dello ius superveniens, riesamini la rilevanza della questione stessa.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALEriuniti i giudizi,
ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Reggio Calabria, sezione distaccata di Melito Porto Salvo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 2000.
Fernando SANTOSUOSSO, Presidente
Annibale MARINI, Redattore
Depositata in cancelleria il 4 gennaio 2001.