Ordinanza n. 579/2000

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ORDINANZA N. 579

ANNO 2000

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Fernando SANTOSUOSSO, Presidente

- Massimo VARI

- Riccardo CHIEPPA

- Gustavo ZAGREBELSKY

- Valerio ONIDA

- Carlo MEZZANOTTE

- Guido NEPPI MODONA

- Piero Alberto CAPOTOSTI

- Annibale MARINI

- Franco BILE

- Giovanni Maria FLICK

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale artt. 17 e 18 della legge della Regione Emilia–Romagna del 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria), promosso con ordinanza emessa il 1° settembre 1999 dal Tribunale di Bologna nel procedimento civile vertente tra la Cooperativa Intersettoriale Montana di Sassoleone e l'Ambito territoriale di caccia BO 3 ed altra, iscritta al n. 620 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1999.

Visti gli atti di costituzione della Cooperativa Intersettoriale Montana di Sassoleone e dell'Ambito territoriale di caccia BO 3 nonché l'atto di intervento della Regione Emilia–Romagna;

udito nell'udienza pubblica del 28 novembre 2000 il Giudice relatore Fernando Santosuosso;

uditi gli avvocati Paolo Boer per la Cooperativa Intersettoriale Montana di Sassoleone, Chiara Menarini per l'Ambito territoriale di caccia BO 3 e Giandomenico Falcon per la Regione Emilia–Romagna.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio di risarcimento danni causati da animali selvatici a colture, il Giudice unico del Tribunale di Bologna, con ordinanza del 1° settembre 1999, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 17 e 18 della legge della Regione Emilia–Romagna del 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria), per violazione dell’art. 117, primo comma, della Costituzione, in quanto non sarebbe stato rispettato il principio fondamentale stabilito dall’art. 26 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), della risarcibilità di tutti i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, prevedendo la costituzione di un apposito fondo regionale;

che dalla lettura congiunta degli artt. 25 e 26 della legge n. 157 del 1992 si evincerebbe che l’espressione «danni non altrimenti risarcibili» contenuta nella seconda disposizione citata non può essere interpretata che nel senso della risarcibilità di tutti i danni non previsti dal precedente art. 25, arrecati alle produzioni agricole sia dalla fauna selvatica che dall’attività venatoria;

che la legge regionale n. 8 del 1994, invece, nel dare attuazione alla legge statale, si sarebbe discostata dal principio di cui sopra, venendo in sostanza ad escludere la risarcibilità da parte del fondo regionale di svariate tipologie di danni che invece sono certamente ricompresi nell’ampia formulazione dei «danni non altrimenti risarcibili»;

che emergerebbe il contrasto degli artt. 17 e 18 della legge regionale n. 8 del 1994 con il principio posto dall’art. 26 della legge n. 157 del 1992, disposizione quest'ultima da cui discende il potere regionale di regolare il funzionamento del fondo regionale ma non anche quello di escludere la risarcibilità di determinati danni, ancorché arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica, o di individuare i soggetti tenuti al risarcimento dei danni in enti diversi da quello cui è affidata la gestione del fondo regionale previsto ex art. 26, comma 1, della legge n. 157 del 1992;

che la questione, come sopra esposta, non sarebbe manifestamente infondata e sarebbe altresì rilevante nella controversia da decidere;

che nel presente giudizio di legittimità costituzionale si è costituita la Cooperativa Montana di Sassoleone a r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, già parte nel giudizio principale, aderendo agli argomenti esposti dal giudice a quo nell’ordinanza di rimessione;

che si è altresì costituito l’Ambito territoriale di caccia (A.T.C.) BO 3, concludendo per l’accoglimento della questione;

che, infine, è intervenuta la Regione Emilia–Romagna, in persona del Presidente della Giunta regionale, ed ha dedotto preliminarmente che la questione sia dichiarata inammissibile perché il giudice a quo, nel rinviare la decisione sulla eccezione di difetto di giurisdizione unitamente al merito della controversia, avrebbe sollevato la questione quando non aveva alcuna certezza sulla rilevanza delle norme denunciate nel giudizio, atteso che questo potrebbe concludersi con una pronuncia di difetto di giurisdizione;

che, nel merito, la Regione ritiene che il rimettente muova da una premessa interpretativa errata dell’art. 26, comma 1, della legge n. 157 del 1992, e che del pari erroneamente interpreti gli artt. 17 e 18 della impugnata legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8;

che, in prossimità dell'udienza, l'Ambito territoriale di caccia (A.T.C.) BO 3 ha presentato un'ulteriore memoria, ribadendo le conclusioni già formulate nell'atto di costituzione ed osservando che, con la legge del 16 febbraio 2000, n. 6, la Regione Emilia–Romagna ha modificato il disposto degli artt. 17 e 18 della legge n. 8 del 1994, a decorrere tuttavia dal 1° aprile 2000 e, quindi, in epoca successiva ai fatti di cui è causa.

Considerato che il rimettente ha, in primo luogo, rinviato ad un momento successivo l’esame dell’eccezione di difetto di giurisdizione dell’Autorità giudiziaria ordinaria, ritenendo di doverla decidere unitamente al merito della causa poiché la stessa richiede "una approfondita riflessione sui principi affermati" dalla giurisprudenza di legittimità sul punto, ed ha poi motivato sulla rilevanza della presente questione sostenendo che la stessa "appare evidente posto che, qualora dovesse essere disattesa l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalle parti convenute, la controversia dovrebbe essere decisa applicando gli artt. 17 e 18 della legge regionale n. 8 del 1994”;

che dal contenuto delle proposizioni testé riferite si evince il carattere perplesso ed ipotetico della questione sollevata dall’ordinanza di rimessione, non essendo il giudice a quo convinto della propria giurisdizione in ordine alla causa sottoposta al suo esame e prospettando la questione di costituzionalità solo per l'ipotesi di superamento dell'eccezione di difetto di giurisdizione;

che tale prospettazione del Tribunale rimettente comporta la manifesta inammissibilità della questione di costituzionalità.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 17 e 18 della legge della Regione Emilia-Romagna 15 febbraio 1994, n.8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio della attività venatoria), sollevata, in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione, dal Giudice unico del Tribunale di Bologna con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 2000.

Fernando SANTOSUOSSO, Presidente e Redattore

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 2000.