REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Fernando SANTOSUOSSO, Presidente
- Massimo VARI
- Cesare RUPERTO
- Riccardo CHIEPPA
- Gustavo ZAGREBELSKY
- Carlo MEZZANOTTE
- Guido NEPPI MODONA
- Piero Alberto CAPOTOSTI
- Annibale MARINI
- Franco BILE
- Giovanni Maria FLICK
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 442, comma 2, del codice di procedura penale e dell’art. 72 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 13 maggio 2000 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta nel procedimento penale a carico di M. G., iscritta al n. 413 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell’anno 2000.
Visto l’atto di costituzione di M. G.;
udito nella camera di consiglio del 13 dicembre 2000 il Giudice relatore Giovanni Maria Flick.
Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Caltanissetta, dopo aver premesso di esser chiamato a decidere con le forme del giudizio abbreviato in ordine alla posizione di due persone, una delle quali imputata di due omicidi pluriaggravati, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli articoli 442, comma 2, cod. proc. pen. e dell’art. 72 cod. pen, nella parte in cui non prevedono che, congiuntamente alla pena detentiva di anni trenta di reclusione irrogata in sostituzione della pena dell’ergastolo, possa venire inflitto l’isolamento diurno entro i limiti edittali previsti e nella misura ritenuta congrua dal giudice;
che a parere del giudice rimettente la normativa denunciata si porrebbe in contrasto con l’art. 3 della Costituzione, in quanto irragionevolmente determina l’applicazione del medesimo trattamento sanzionatorio, tanto nei confronti dell’imputato condannato per un solo delitto punito con la pena dell’ergastolo, che nei confronti dell’imputato del quale venga invece affermata la penale responsabilità per più delitti che comportino la condanna alla pena perpetua;
che vulnerato risulterebbe anche l’art. 112 della Carta fondamentale, in quanto, pur in presenza di un effettivo riconoscimento della responsabilità dell’imputato per tutti i reati punibili con l’ergastolo successivi al primo, sarebbe preclusa l’applicazione di qualunque sanzione penale “e anche di quel minimum di afflizione che conseguirebbe all’irrogazione dell’isolamento diurno”;
che nel giudizio si è costituita la parte privata, chiedendo che la Corte dichiari inammissibile o comunque infondata la sollevata questione.
Considerato che, successivamente alla pronunzia dell’ordinanza di rimessione, è stato emanato il decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341 (Disposizioni urgenti per l’efficacia e l’efficienza dell’amministrazione della giustizia), il cui art. 7 ha, nel comma 1, fornito interpretazione autentica dell’art. 442, comma 2, ultimo periodo, cod.proc.pen., affermando che l’espressione “pena dell’ergastolo” deve intendersi riferita all’ergastolo senza isolamento diurno; mentre il comma 2 del medesimo art. 7 ha novellato l’art. 442, comma 2, del codice di rito, aggiungendo, in fine, il periodo : “Alla pena dell’ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, è sostituita quella dell’ergastolo”;
che, alla luce di tali innovazioni, si impone, pertanto, la restituzione degli atti al giudice rimettente, perché verifichi se la proposta questione sia tuttora rilevante nel procedimento a quo.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Caltanissetta.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 2000.
Fernando SANTOSUOSSO, Presidente
Giovanni Maria FLICK, Redattore
Depositata in cancelleria il 21 dicembre 2000.