ORDINANZA N. 567
ANNO 2000
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALEcomposta dai signori Giudici:
- Fernando SANTOSUOSSO, Presidente
- Massimo VARI
- Riccardo CHIEPPA
- Gustavo ZAGREBELSKY
- Valerio ONIDA
- Carlo MEZZANOTTE
- Fernanda CONTRI
- Guido NEPPI MODONA
- Piero Alberto CAPOTOSTI
- Annibale MARINI
- Franco BILE
- Giovanni Maria FLICK
ha pronunciato la seguente
ORDINANZAnel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 118 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 (Disposizioni sull’assegno bancario, sull’assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell’Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia), dell’art. 20 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell’imposta di bollo) e dell’art. 15 della tariffa, Allegato “A”, dello stesso d.P.R., promosso con ordinanza emessa il 3 gennaio 2000 dal Tribunale di Nocera Inferiore nel procedimento civile vertente tra La Sanitaria s.a.s. e Ferrante Luciana, iscritta al n. 555 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell’anno 2000.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 30 novembre 2000 il Giudice relatore Fernanda Contri.
Ritenuto che il Tribunale di Nocera Inferiore, con ordinanza emessa il 3 gennaio 2000, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 118 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 (Disposizioni sull’assegno bancario, sull’assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell’Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia), dell’art. 20 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell’imposta di bollo) e dell’art. 15 della tariffa, Allegato “A”, del medesimo d.P.R.;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque infondata.
Considerato che l’ordinanza di rimessione non contiene alcuna indicazione in ordine agli elementi della fattispecie oggetto del giudizio a quo;
che risulta altresì omessa ogni motivazione non solo sulla rilevanza della questione ma anche sulla non manifesta infondatezza della stessa;
che pertanto la questione deve dichiararsi manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALEdichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 118 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 (Disposizioni sull’assegno bancario, sull’assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell’Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia), dell’art. 20 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell’imposta di bollo) e dell’art. 15 della tariffa, Allegato “A”, del medesimo d.P.R., sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Nocera Inferiore con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 2000.
Fernando SANTOSUOSSO, Presidente
Fernanda CONTRI, Redattore
Depositata in cancelleria il 20 dicembre 2000.