ORDINANZA N. 553
ANNO 2000
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Fernando SANTOSUOSSO, Presidente
- Massimo VARI
- Cesare RUPERTO
- Riccardo CHIEPPA
- Gustavo ZAGREBELSKY
- Valerio ONIDA
- Carlo MEZZANOTTE
- Fernanda CONTRI
- Guido NEPPI MODONA
- Piero Alberto CAPOTOSTI
- Annibale MARINI
- Franco BILE
- Giovanni Maria FLICK
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 56, commi 1 e 6, della legge della Regione Calabria 3 ottobre 1997, n. 10 (Norme in materia di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento. Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali (A.T.O.), per la gestione del servizio idrico integrato), promosso con ordinanza emessa il 28 aprile 1999 dal Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, sul ricorso proposto da Latella Santo ed altri contro il Comune di Reggio Calabria ed altre, iscritta al n. 614 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1999.
Visto l'atto di costituzione della Telecom Italia s.p.a. e Telecom Italia Mobile s.p.a.;
udito nella camera di consiglio del 26 ottobre 2000 il Giudice relatore Riccardo Chieppa.
Ritenuto che nel corso di un giudizio, tendente ad ottenere l'annullamento dell'autorizzazione rilasciata dal Dirigente dell'Ufficio pianificazione territoriale del Comune di Reggio Calabria su richiesta della Telecom Italia s.p.a. per la installazione di un palo metallico con annesso container per il servizio radiomobile, il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria - sezione staccata di Reggio Calabria - ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 56, commi 1 e 6, della legge della Regione Calabria 3 ottobre 1997, n. 10 (Norme in materia di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento. Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali (A.T.O.) per la gestione del servizio idrico integrato), per contrasto con gli artt. 3, 9 e 117 della Costituzione;
che il giudice rimettente, premesso che la questione di legittimità costituzionale è rilevante ai fini del giudizio a quo, essendo stati rigettati gli altri motivi del ricorso, sottolinea come la norma impugnata, nel consentire la realizzazione di antenne di rilevante impatto edilizio, urbanistico e funzionale con una mera autorizzazione e senza tenere conto della destinazione di zona prevista dal piano regolatore generale, porrebbe una deroga, del tutto arbitraria, ai principi affermati dalla legislazione statale in materia di pianificazione urbanistico-ambientale e di governo del territorio, i quali, di contro, impongono il rilascio di una concessione edilizia ed il rispetto della destinazione urbanistica;
che nel giudizio introdotto con l'ordinanza di cui sopra si è costituita la Telecom Italia s.p.a., la quale ha fatto presente che la legge della Regione Calabria 24 maggio 1999, n. 14 (Disposizioni per la promozione del bilancio annuale 1999 e pluriennale 1999-2001) ha introdotto sostanziali modifiche alla legge regionale n. 10 del 1997 denunciata, ed ha chiesto pertanto che la questione sia dichiarata inammissibile ovvero, in subordine, che gli atti siano restituiti al giudice rimettente per una nuova valutazione della rilevanza della questione alla luce della normativa regionale sopravvenuta.
Considerato che, in epoca successiva alla data dell’udienza di discussione della causa avanti al giudice a quo e della decisione dell’ordinanza di rimessione, è stata approvata e pubblicata la legge della Regione Calabria 24 maggio 1999, n. 14 (Disposizioni per la promozione del bilancio annuale 1999 e pluriennale 1999-2001), pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 54 del 24 maggio 1999, contenente modifiche alle norme denunciate (al comma 1 e, per riflesso, al comma 6), essendo stata, tra l’altro, soppressa la previsione di "telecomunicazioni", fattispecie oggetto del presente giudizio;
che si rende, pertanto, necessaria la restituzione degli atti al giudice rimettente, spettando ad esso di valutare se, alla luce dell'intervenuto mutamento del quadro normativo cui fa riferimento l’anzidetta ordinanza di rimessione, le questioni sollevate siano tuttora rilevanti per la definizione del giudizio a quo.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 2000.
Riccardo CHIEPPA, Redattore
Depositata in cancelleria il 6 dicembre 2000.