Ordinanza n. 547/2000

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ORDINANZA N. 547

ANNO 2000

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Fernando SANTOSUOSSO, Presidente

- Massimo VARI

- Cesare RUPERTO

- Riccardo CHIEPPA

- Gustavo ZAGREBELSKY

- Valerio ONIDA

- Carlo MEZZANOTTE

- Fernanda CONTRI

- Guido NEPPI MODONA

- Piero Alberto CAPOTOSTI

- Annibale MARINI

- Franco BILE

- Giovanni Maria FLICK

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 171-ter, comma 1, lettera c), della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), promossi con ordinanze emesse il 5 novembre 1999 dal Tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di Mirco Antonio Libera, iscritta al n. 64 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell’anno 2000, e il 21 ottobre 1999 dal Pretore di Milano nel procedimento penale a carico di Luigi Mazzola, iscritta al n. 141 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell’anno 2000.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri e della SIAE;

udito nella camera di consiglio del 26 ottobre 2000 il Giudice relatore Gustavo Zagrebelsky.

Ritenuto che il Pretore di Milano, con ordinanza del 21 ottobre 1999 (r.o. 141/2000), ha sollevato, in riferimento all’art. 25, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 171-ter, comma 1, lettera c), della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio);

che, secondo quanto riferisce l’ordinanza di rimessione, nel giudizio principale si procede, tra l’altro, per il reato di cui all’art. 171-ter, comma 1, lettera c), della legge n. 633 del 1941, in relazione al fatto, contestato all’imputato, di aver detenuto per la vendita supporti (musicassette) illegalmente riprodotti in quanto sprovvisti del contrassegno della Società italiana autori ed editori (SIAE);

che, svolgendo un’ampia disamina delle vicende normative in materia di tutela penale delle opere protette dal diritto d’autore, in particolare relativamente ai supporti fonografici, il rimettente osserva che, secondo il testo della disposizione impugnata, le condotte di vendita di musicassette sono punibili se i suddetti supporti sono privi del contrassegno della SIAE "ai sensi della [stessa] legge" n. 633 del 1941 "e del regolamento di esecuzione";

che, relativamente a questo ultimo rinvio, il giudice a quo rileva che l’orientamento giurisprudenziale, dopo iniziali oscillazioni, si é consolidato - fino a costituire diritto vivente – nel senso che, ai fini della punibilità dei fatti di vendita di supporti privi di contrassegno SIAE, le modalità di apposizione di quest’ultimo sono da rinvenirsi nelle disposizioni del regolamento di esecuzione della legge (r.d. 18 maggio 1942, n. 1369) e, in particolare, nel suo art. 12;

che il rimettente, nel dare atto dell’indirizzo interpretativo sopra detto, formula considerazioni critiche al riguardo, reputando, sulla scorta di diverse considerazioni testuali e sistematiche, preferibile l’opposta lettura, inizialmente adottata da alcune pronunce di legittimità, secondo la quale, essendo il rinvio in parola privo di oggetto – mancando una disciplina ad hoc circa l’apposizione del contrassegno sui supporti di cui si tratta -, il fatto della vendita di musicassette prive del contrassegno medesimo, in quanto mancante di un elemento integrativo della fattispecie, sarebbe penalmente irrilevante;

che, essendosi l’interpretazione consolidata nel senso, opposto, della punibilità, e "vivendo" pertanto la norma in questo ultimo senso, il giudice rimettente solleva il dubbio di legittimità costituzionale sull’art. 171-ter, comma 1, lettera c), della legge n. 633, in quanto lo stesso non rispetterebbe il principio costituzionale di tassatività della fattispecie penale: mancando una disciplina regolamentare delle modalità di apposizione del contrassegno SIAE univocamente riferibile ai supporti fonografici in questione, l’incriminazione risulterebbe carente sul piano della necessaria tassatività;

che infine il Pretore sottolinea la rilevanza della questione sollevata, perchè, se essa fosse accolta, condurrebbe a una pronuncia assolutoria nel giudizio di merito, soluzione viceversa non adottabile alla stregua dell’interpretazione giurisprudenziale dominante;

che questione testualmente identica é stata sollevata dal Tribunale di Milano in composizione monocratica, con ordinanza del 5 novembre 1999 (r.o. 64/2000);

che in entrambi i giudizi così promossi é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso, con atti di intervento contenenti identiche argomentazioni nonchè con memoria successivamente depositata in uno dei giudizi costituzionali (r.o. 141/2000), nel senso dell’inammissibilità o dell’infondatezza della questione;

che negli stessi giudizi ha depositato atto di intervento la SIAE, che, facendo rinvio a una memoria depositata in un giudizio dinanzi alla Corte di cassazione, ha confutato nel merito la prospettazione del rimettente, ribadendo la validità dell’indirizzo giurisprudenziale prevalente e, anche con memorie successivamente depositate, ha concluso per l’inammissibilità o per l’infondatezza della questione.

Considerato che le due ordinanze sollevano la medesima questione di costituzionalità e che pertanto i relativi giudizi possono essere riuniti e definiti con unica pronuncia;

che, successivamente alle ordinanze di rimessione, é intervenuta la legge 18 agosto 2000, n. 248 (Nuove norme di tutela del diritto di autore) che ha sostituito (art. 14) l’art. 171-ter della legge n. 633 del 1941, riformulando la previsione incriminatrice sulla quale é sollevata la questione con l’introduzione di nuovi elementi della fattispecie, come l’"uso non personale" e il fine di lucro (alinea dell’art. 14 citato), e che ha previsto (art. 10) un nuovo art. 181-bis della legge n. 633 del 1941, il quale espressamente prescrive (comma 1) l’apposizione del contrassegno della SIAE "agli effetti di cui agli articoli 171-bis e 171-ter", demandando (comma 4) a un regolamento governativo la disciplina dei tempi, delle caratteristiche e della collocazione del contrassegno in questione e stabilendo, fino all’emanazione del citato regolamento, la persistente operatività del "sistema di individuazione dei tempi, delle caratteristiche e della collocazione del contrassegno determinatosi sotto la disciplina previgente";

che, stante il mutamento sia della disposizione oggetto della censura di incostituzionalità sia del quadro normativo di riferimento, occorre, anche alla stregua della eventuale incidenza dei principi in tema di successione di norme penali nel tempo, restituire gli atti ai giudici rimettenti perchè verifichino se la questione da essi sollevata sia tuttora rilevante nei termini in cui é stata proposta.

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

ordina la restituzione degli atti al Pretore di Milano e al Tribunale di Milano.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 2000.

Fernando SANTOSUOSSO, Presidente

Gustavo ZAGREBELSKY, Redattore

Depositata in cancelleria il 4 dicembre 2000.