ORDINANZA N.537
ANNO 2000
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Cesare MIRABELLI, Presidente
- Francesco GUIZZI
- Fernando SANTOSUOSSO
- Massimo VARI
- Cesare RUPERTO
- Riccardo CHIEPPA
- Gustavo ZAGREBELSKY
- Valerio ONIDA
- Carlo MEZZANOTTE
- Fernanda CONTRI
- Guido NEPPI MODONA
- Piero Alberto CAPOTOSTI
- Annibale MARINI
- Franco BILE
- Giovanni Maria FLICK
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 35, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), promossi con ordinanze emesse il 30 settembre 1998 e il 31 marzo 1999 dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania sui ricorsi proposti dalla curatela fallimentare R.M.R.C. s.p.a. contro la Regione Campania e dal Consorzio Provinciale Trasporti Casertani contro il Comune di Pastorano, iscritte al n. 233 del registro ordinanze 1999 e al n. 159 del registro ordinanze 2000 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1999 e n. 16, prima serie speciale, dell'anno 2000.
Visti gli atti di costituzione della curatela fallimentare R.M.R.C. s.p.a. e del Consorzio Provinciale Trasporti Casertani;
udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 2000 il Giudice relatore Riccardo Chieppa.
Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, nel corso del giudizio promosso dalla curatela fallimentare di una società per azioni per l'accertamento del diritto ad ottenere il pagamento della prestazione di numerosi esami diagnostici effettuati dalla fallita società per incarico di una ex USL, con ordinanza emessa in data 30 settembre 1998, pervenuta alla Corte costituzionale il 12 aprile 1999 (r.o. n. 233 del 1999), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo e secondo comma, e 113, primo e secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 35, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), nella parte in cui non prevede che il giudice amministrativo, nelle controversie di cui al comma 1, e cioé quelle devolute alla sua giurisdizione esclusiva ai sensi degli artt. 33 e 34 dello stesso decreto legislativo n. 80, possa disporre i provvedimenti di cui all'art. 186-ter del codice di procedura civile (ordinanze ingiunzione di pagamento o di consegna);
che, ad avviso del collegio a quo, la mancata previsione nel processo amministrativo dei rimedi di cui si tratta si porrebbe in contrasto con il principio di uguaglianza e con il connesso canone di ragionevolezza, oltre che con la tutela del diritto di difesa, e con il principio della garanzia della giustiziabilità per le situazioni giuridiche soggettive vantate nei confronti della pubblica amministrazione;
che nel giudizio innanzi alla Corte si é costituita la parte privata del procedimento a quo, svolgendo argomentazioni adesive a quelle di cui alla ordinanza di rimessione, e censurando, altresì, la disparità di trattamento che la norma impugnata determinerebbe tra i soggetti che vantano crediti nei confronti di un qualsiasi ente pubblico o privato imprenditore e quelli che vantano crediti nei confronti di quegli enti o privati che svolgono attività connesse ai pubblici servizi di cui all'art. 33 del d.lgs. n. 80 del 1998, le controversie in relazione ai quali sono state devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;
che la medesima questione, con riferimento agli stessi parametri, é stata sollevata dal TAR per la Campania con una successiva ordinanza, di contenuto identico alla prima, emessa il 31 marzo 1999, e pervenuta alla Corte il 21 marzo 2000 (r.o. n. 159 del 2000);
che nel relativo giudizio si é costituita la parte privata del procedimento a quo, che ha concluso per la non fondatezza della questione, alla stregua del rilievo che i giudici di merito hanno ripetutamente affermato che rientrerebbe nelle proprie attribuzioni la emissione di ordinanze di ingiunzione di pagamento.
Considerato che, attesa la identità delle questioni sollevate, deve essere disposta la riunione dei relativi giudizi;
che, successivamente alle ordinanze di rimessione, é stata emanata la legge 21 luglio 2000, n. 205 (Disposizioni in materia di giustizia amministrativa), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 173 del 26 luglio 2000, che, all'art. 8, comma 2, prevede che, nelle controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, aventi ad oggetto diritti soggettivi di natura patrimoniale - nelle quali, ai sensi del comma 1 della stessa legge, si applica il Capo I del Titolo I del Libro IV del codice di procedura civile -, il Tribunale amministrativo regionale, su istanza di parte, dispone in via provvisionale, con ordinanza provvisoriamente esecutiva, la condanna al pagamento di somme di denaro quando, in ordine al credito azionato, ricorrono i presupposti di cui agli artt. 186-bis e 186-ter del codice di procedura civile;
che, pertanto, va disposta la restituzione degli atti al collegio rimettente perchè valuti se, a seguito della intervenuta modifica legislativa, la questione sollevata possa ritenersi tuttora rilevante nei giudizi a quibus.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale per la Campania.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 2000.
Cesare MIRABELLI, Presidente
Riccardo CHIEPPA, Redattore
Depositata in cancelleria il 23 novembre 2000.