Ordinanza n. 535/2000

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ORDINANZA N.535

ANNO 2000

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare MIRABELLI, Presidente

- Francesco GUIZZI

- Fernando SANTOSUOSSO

- Massimo VARI

- Cesare RUPERTO

- Riccardo CHIEPPA

- Gustavo ZAGREBELSKY

- Valerio ONIDA

- Carlo MEZZANOTTE

- Fernanda CONTRI

- Guido NEPPI MODONA

- Annibale MARINI

- Franco BILE

- Giovanni Maria FLICK

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 del decreto-legge 9 agosto 1993, n. 287 e 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 405 (Disposizioni urgenti in materia di ricorsi alle commissioni censuarie relativi alle tariffe d'estimo e alle rendite delle unità immobiliari urbane, nonchè alla delimitazione delle zone censuarie), quest'ultimo convertito in legge 10 novembre 1993, n. 457, promosso con ordinanza emessa il 9 luglio 1999 dalla Commissione tributaria regionale di Napoli sul ricorso proposto da Morrone Rita contro l'Ufficio tecnico erariale di Salerno, iscritta al n. 207 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 28 settembre 2000 il Giudice relatore Riccardo Chieppa.

Ritenuto che nel corso di un giudizio di appello promosso avverso la decisione della Commissione tributaria di primo grado di Salerno, la Commissione tributaria regionale di Napoli ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 53, 101 e 102 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 del decreto-legge 9 agosto 1993, n. 287 e 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 405 (Disposizioni urgenti in materia di ricorsi alle commissioni censuarie relativi alle tariffe d'estimo e alle rendite delle unità immobiliari urbane, nonchè alla delimitazione delle zone censuarie), nella parte in cui stabiliscono: "i ricorsi tempestivamente presentati ai sensi dell’art. 2, comma 1-bis, del d.l. 23 gennaio 1993, n. 16 (Disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonchè altre disposizioni tributarie) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, non decisi per mancata costituzione delle Commissioni censuarie provinciali alla data di entrata in vigore del presente decreto s’intendono accolti";

che, secondo il giudice a quo, il territorio del Comune di Salerno, dapprima suddiviso in due zone censuarie, sarebbe stato, successivamente, suddiviso in cinque zone censuarie, ciò a seguito della presentazione, da parte del Comune di Salerno, di ricorso alla competente Commissione censuaria provinciale, ricorso che, per effetto della mancata costituzione di tale organo, si é inteso accolto, ai sensi dell’art. 2, comma 1-bis del d.l. 23 gennaio 1993, 16, convertito, con modificazione, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75; il successivo ricorso del Ministero delle finanze alla Commissione censuaria centrale é stato dichiarato inammissibile, per cui si é consolidato l’effetto del silenzio accoglimento del ricorso del Comune di Salerno;

che il giudice a quo si limita a rilevare che la mancata costituzione dell’organo (Commissione censuaria provinciale) non può costituire supporto giustificativo della eliminazione di un grado di giudizio e, tanto meno, del consolidamento della tesi sostenuta nel ricorso (silenzio-accoglimento), omettendo qualsiasi riferimento all’incidenza nel giudizio della norma denunciata;

che nel giudizio introdotto con l'ordinanza richiamata é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, patrocinato dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto che la questione venga dichiarata inammissibile od infondata;

che nell'imminenza della data fissata per la camera di consiglio, l'Avvocatura generale dello Stato ha depositato una memoria, con la quale ha ribadito le conclusioni già rassegnate, insistendo, altresì, per la inammissibilità, in quanto l'ordinanza di rimessione non conterrebbe alcun cenno sulla rilevanza della questione ai fini della decisione del giudizio di merito;

che, sempre secondo la difesa dello Stato, le decisioni che scaturiscono dai ricorsi dei Comuni di cui all'art. 2, comma 1-bis, del d.l. n. 16 del 1993 verrebbero recepite in un decreto delegato legislativo, per cui gli estimi catastali da applicare sarebbero quelli fissati con il decreto delegato legislativo, con la conseguenza che una questione di costituzionalità, semmai, dovrebbe avere ad oggetto tale ultimo decreto delegato legislativo; inoltre, sottolinea un ulteriore profilo di inammissibilità, in quanto il giudice rimettente, pur indicando le norme costituzionali, che potrebbero essere state violate, tuttavia non indica in alcun modo le ragioni della paventata violazione.

Considerato che l’ordinanza di rimessione emessa in un giudizio di appello avanti alla Commissione tributaria regionale di cui viene indicato semplicemente l’oggetto ("inquadramento del cespite immobiliare in Salerno, via Valerio Laspro n. 49") non contiene alcuna indicazione sulla rilevanza della questione sollevata ed alcun cenno sul rapporto tra la norma denunciata e la definizione del giudizio di secondo grado, di cui non viene neppure precisato il contenuto della decisione appellata, i motivi di appello da decidere e le ragioni per cui si dovrebbe fare applicazione della norma che riguarderebbe ricorsi presentati dai Comuni;

che pertanto risulta la manifesta inammissibilità della questione sollevata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 del decreto-legge 9 agosto 1993, n. 287 e 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 405 (Disposizioni urgenti in materia di ricorsi alle commissioni censuarie relativi alle tariffe d'estimo e alle rendite delle unità immobiliari urbane, nonchè alla delimitazione delle zone censuarie), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 53, 101 e 102 della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale di Napoli, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 2000.

Cesare MIRABELLI, Presidente

Riccardo CHIEPPA, Redattore

Depositata in cancelleria il 23 novembre 2000.