Ordinanza n. 506/2000

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ANNO 2000

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

 

- Fernando SANTOSUOSSO, Presidente

 

- Massimo VARI

 

- Cesare RUPERTO

 

- Riccardo CHIEPPA

 

- Gustavo ZAGREBELSKY

 

- Valerio ONIDA

 

- Carlo MEZZANOTTE

 

- Fernanda CONTRI

 

- Guido NEPPI MODONA

 

- Piero Alberto CAPOTOSTI

 

- Annibale MARINI

 

- Franco BILE

 

- Giovanni Maria FLICK

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 3 del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70 (Disposizioni urgenti per il contenimento delle spinte inflazionistiche), promossi con ordinanze emesse il 4 maggio 2000 dal Tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra Chionne Brunetta ed altra e la Lloyd Adriatico s.p.a. ed altro, iscritta al n. 445 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell’anno 2000 e il 3 aprile 2000 dal Tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra Piterna Roberto e Narizzano Marco ed altre, iscritta al n. 494 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell’anno 2000.

 

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 

udito nella camera di consiglio del 26 ottobre 2000 il Giudice relatore Fernanda Contri.

 

Ritenuto che il Giudice unico del Tribunale di Roma, con ordinanza emessa il 4 maggio 2000, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70 (Disposizioni urgenti per il contenimento delle spinte inflazionistiche) per violazione degli artt. 2, 3, 32 e 77 della Costituzione;

che ad avviso del giudice a quo la norma impugnata sarebbe stata emanata dal Governo in mancanza dei presupposti richiesti dall’art. 77 Cost. per la decretazione di urgenza e perciò “con abuso di potere”;

che, sempre secondo il rimettente, la disposizione di cui si tratta avrebbe spogliato il giudice della possibilità di valutare in concreto le lesioni patite dai danneggiati, avrebbe introdotto un criterio di fatto inapplicabile ed avrebbe declassato la tutela della salute rimettendola ad una competenza amministrativa nella determinazione dei punti di invalidità permanente;

che ad avviso del giudice a quo, infine, la norma avrebbe creato un appiattimento per la liquidazione del danno biologico da invalidità temporanea ed avrebbe ingiustificatamente limitato la quantificazione del danno morale;

che anche il Giudice unico del Tribunale di Genova, nel corso di una causa civile di risarcimento per danno alla persona derivante da un sinistro stradale, con ordinanza emessa il 3 aprile 2000, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70 (Disposizioni urgenti per il contenimento delle spinte inflazionistiche);

che ad avviso del rimettente la norma impugnata violerebbe gli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione perché - per il risarcimento dei danni di lieve entità alla persona derivanti da fatto illecito - non realizzerebbe un serio ristoro economico del danno alla salute per le lesioni di lieve entità, non consentirebbe di valutare l'entità del danno biologico e del danno morale in rapporto ai casi specifici, fisserebbe irrazionalmente lo stesso valore economico per punteggi di invalidità tra l’uno ed il cinque per cento e tra il sei ed il nove per cento, determinerebbe in modo irrisorio la misura del danno morale collegato al c.d. “danno biologico”, rispetto ai casi di liquidazione dello stesso in caso di danno morale da reato;

che nel giudizio di legittimità costituzionale sollevato dal Tribunale di Roma è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile dal momento che la legge 26 maggio 2000, n. 137 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, recante “Disposizioni urgenti per il contenimento delle spinte inflazionistiche”) ha soppresso la norma impugnata senza sostituirla con altra disposizione.

Considerato che le ordinanze sollevano analoghe questioni di legittimità costituzionale della medesima norma e vanno perciò decise congiuntamente;

che i giudici a quibus dubitano della legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70 (Disposizioni urgenti per il contenimento delle spinte inflazionistiche), ritenendo che la norma impugnata violi gli artt. 2, 3 e 32 e - secondo il Giudice unico del Tribunale di Roma - anche l'art. 77 della Costituzione;

che la norma denunciata non è stata convertita e che la legge 26 maggio 2000, n. 137 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, recante “Disposizioni urgenti per il contenimento delle spinte inflazionistiche”) non ha previsto la salvezza degli effetti prodotti né ha riprodotto, anche parzialmente, la disposizione in altra norma;

che le questioni sollevate sono perciò inammissibili (cfr. ex plurimis la sentenza n. 330 del 1996 e l’ordinanza n. 84 del 1993).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70 (Disposizioni urgenti per il contenimento delle spinte inflazionistiche), sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 32 e 77 della Costituzione dal Giudice unico del Tribunale di Roma e dal Giudice unico del Tribunale di Genova con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 novembre 2000.

 

Fernando SANTOSUOSSO, Presidente

 

Fernanda CONTRI, Redattore

 

Depositata in cancelleria il 18 novembre 2000.