ORDINANZA N.493
ANNO 2000
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Prof. Cesare MIRABELLI, Presidente
- Prof. Fernando SANTOSUOSSO
- Avv. Massimo VARI
- Dott. Cesare RUPERTO
- Dott. Riccardo CHIEPPA
- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY
- Prof. Valerio ONIDA
- Prof. Carlo MEZZANOTTE
- Avv. Fernanda CONTRI
- Prof. Guido NEPPI MODONA
- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI
- Prof. Annibale MARINI
- Dott. Franco BILE
- Prof. Giovanni Maria FLICK
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera del 27 gennaio 2000 del Senato della Repubblica relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore Roberto Centaro nei confronti del dott. Giancarlo Caselli, promosso dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Roma - sez. 16a GIP con ricorso depositato il 12 luglio 2000 ed iscritto al n. 163 del registro ammissibilità conflitti.
Udito nella camera di consiglio dell’11 ottobre 2000 il Giudice relatore Cesare Mirabelli.
Ritenuto che, con ricorso datato 2 giugno 2000 e depositato nella cancelleria della Corte il 12 luglio 2000, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Roma, investito di un procedimento penale con l’imputazione di diffamazione a carico del senatore Roberto Centaro, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica in relazione alla deliberazione con la quale l’Assemblea, nella seduta del 27 gennaio 2000 (documento IV-quater, n. 50), ha dichiarato che i fatti per i quali era in corso il procedimento penale concernevano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle funzioni, in quanto tali insindacabili (art. 68, primo comma, della Costituzione);
che il Giudice ricorrente ritiene che la deliberazione di insindacabilità riguarderebbe dichiarazioni per le quali non vi sarebbe il necessario nesso con la funzione parlamentare e menomerebbe, quindi, la sfera di attribuzioni dell’autorità giudiziaria investita del procedimento.
Considerato che si deve, in questa fase, delibare esclusivamente se il ricorso sia ammissibile, valutando, senza contraddittorio tra le parti, se sussistono i requisiti soggettivo ed oggettivo di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, impregiudicata ogni definitiva decisione anche in ordine all’ammissibilità (art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87);
che, quanto al requisito soggettivo, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Roma é legittimato a sollevare il conflitto, essendo competente a dichiarare definitivamente, per il procedimento del quale é investito, la volontà del potere cui appartiene, in ragione dell’esercizio delle funzioni giurisdizionali svolte in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita;
che, parimenti, il Senato della Repubblica, che ha deliberato la dichiarazione di insindacabilità delle opinioni espresse da un proprio membro, é legittimato ad essere parte del conflitto, essendo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere che rappresenta;
che, per quanto attiene al profilo oggettivo del conflitto, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Roma denuncia la lesione della propria sfera di attribuzioni, garantita da norme costituzionali, in conseguenza della deliberazione, che ritiene illegittima, con la quale il Senato della Repubblica ha qualificato le dichiarazioni del parlamentare, per le quali era in corso il procedimento penale, come insindacabili in quanto comprese nell’esercizio delle funzioni parlamentari (art. 68, primo comma, della Costituzione);
che, pertanto, esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione spetta alla competenza della Corte.
Per Questi Motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara ammissibile, ai sensi dell’art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Roma nei confronti del Senato della Repubblica con l’atto introduttivo indicato in epigrafe;
dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia comunicazione della presente ordinanza al Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Roma, ricorrente;
b) che l’atto introduttivo e la presente ordinanza siano, a cura del ricorrente, notificati al Senato della Repubblica entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione, per essere successivamente depositati, con la prova delle eseguite notificazioni, nella cancelleria della Corte entro il termine di venti giorni dalle notificazioni stesse (art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 ottobre 2000.
Cesare MIRABELLI, Presidente e Redattore
Depositata in cancelleria il 14 novembre 2000.