Ordinanza n. 489/2000
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ORDINANZA N. 489

ANNO 2000

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Prof. Cesare MIRABELLI, Presidente

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO

- Avv. Massimo VARI 

- Dott. Cesare RUPERTO 

- Dott. Riccardo CHIEPPA 

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY 

- Prof. Valerio ONIDA 

- Prof. Carlo MEZZANOTTE 

- Avv. Fernanda CONTRI 

- Prof. Guido NEPPI MODONA 

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI 

- Prof. Annibale MARINI 

- Dott. Franco BILE 

- Prof. Giovanni Maria FLICK 

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera del 9 novembre 1999 della Camera dei deputati relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse dal deputato Vittorio Sgarbi nei confronti del dott. Vincenzo Mancino, promosso dal Giudice del Tribunale di Cosenza,sezione GIP-GUP, con ordinanza datata 15 giugno 2000, depositata nella cancelleria della Corte il 27 giugno 2000 ed iscritta al n. 161 del registro ammissibilità conflitti.

 Udito nella camera di consiglio dell’11 ottobre 2000 il Giudice relatore Cesare Mirabelli.

Ritenuto che, con ordinanza datata 15 giugno 2000 e depositata nella cancelleria della Corte il 27 giugno 2000, il Giudice del Tribunale di Cosenza, sezione GIP - GUP, investito di un procedimento penale con l’imputazione di diffamazione a carico del deputato Vittorio Sgarbi, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati in rela­zione alla deliberazione con la quale l’Assemblea, nella seduta del 9 novembre 1999 (documento IV-ter, n. 36(R)-57-A), ha dichiarato che i fatti per i quali era in corso il procedimento penale concernevano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni, in quanto tali insindacabili (art. 68, primo comma, della Costituzione);

che il Giudice ricorrente ritiene che la deliberazione di insindacabilità riguarderebbe dichiarazioni per le quali non vi sarebbe il necessario nesso con la funzione parlamentare e menomerebbe, quindi, la sfera di attribuzioni dell’autorità giudiziaria investita del procedimento.

Considerato che si deve, in questa fase, delibare esclusivamente se il ricorso sia ammissibile, valutando, senza contraddittorio tra le parti, se sussistono i requisiti soggettivo ed oggettivo di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, impregiudicata ogni definitiva decisione anche in ordine all’ammissibilità (art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87);

che, quanto al requisito soggettivo, il Giudice della sezione GIP-GUP del Tribunale di Cosenza è legittimato a sollevare il conflitto, essendo competente a dichiarare definitivamente, per il procedimento del quale è investito, la volontà del potere cui appartiene, in ragione dell’esercizio delle funzioni giurisdizionali svolte in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita;

che, parimenti, la Camera dei deputati, che ha deliberato la dichiarazione di insindacabilità delle opinioni espresse da un proprio membro, è legittimata ad essere parte del conflitto, essendo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere che rappresenta;

che, per quanto attiene al profilo oggettivo del conflitto, il Giudice del Tribunale di Cosenza denuncia la lesione della propria sfera di attribuzioni, garantita da norme costituzionali, in conseguenza della deliberazione, che ritiene illegittima, con la quale la Camera dei deputati ha qualificato le dichiarazioni del parlamentare, per le quali era in corso il procedimento penale, come insindacabili in quanto comprese nell’esercizio delle funzioni parlamentari (art. 68, primo comma, della Costituzione);

che, pertanto, esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione spetta alla competenza della Corte.

Per Questi Motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara ammissibile, ai sensi dell’art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal Giudice del Tribunale di Cosenza, sezione GIP-GUP, nei confronti della Camera dei deputati con l’atto introduttivo indicato in epigrafe;

dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia comunicazione della presente ordinanza al Giudice del Tribunale di Cosenza, sezione GIP-GUP, ricorrente;

b) che l’atto introduttivo e la presente ordinanza siano, a cura del ricorrente, notificati alla Camera dei deputati entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione, per essere successivamente depositati, con la prova delle eseguite notificazioni, nella cancelleria della Corte entro il termine di venti giorni dalle notificazioni stesse (art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 2000.

Cesare MIRABELLI, Presidente e Redattore

Depositata in cancelleria il 10 novembre 2000.