ORDINANZA N. 483
ANNO 2000
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Cesare MIRABELLI, Presidente
- Fernando SANTOSUOSSO
- Massimo VARI
- Cesare RUPERTO
- Riccardo CHIEPPA
- Gustavo ZAGREBELSKY
- Valerio ONIDA
- Carlo MEZZANOTTE
- Fernanda CONTRI
- Guido NEPPI MODONA
- Piero Alberto CAPOTOSTI
- Annibale MARINI
- Franco BILE
- Giovanni Maria FLICK
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 1 legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), in riferimento agli artt. 317 bis, 333, 330, 336 del codice civile, promossi con ordinanze emesse il 22 ottobre 1999 dalla Corte di appello – sezione minorenni di Venezia sul ricorso proposto da Dei Rossi Laura, iscritta al n. 28 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell’anno 2000, e il 22 ottobre 1999 dalla Corte di appello – sezione minorenni di Venezia sul ricorso proposto da Dei Rossi Laura, iscritta al n. 29 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell’anno 2000.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 27 settembre 2000 il Giudice relatore Fernanda Contri.
Ritenuto che la Corte di appello di Venezia - sezione per i minorenni, con ordinanza emessa in data 22 ottobre 1999, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), nella parte in cui non prevede il patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti civili di cui agli artt. 317 bis, 330, 333 e 336 del codice civile, per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione;
che il giudice a quo è investito della decisione di un ricorso col quale un avvocato - che aveva prestato la propria opera professionale a favore di una parte ammessa al gratuito patrocinio in un procedimento camerale relativo all'affidamento della figlia minore - ha impugnato il provvedimento col quale era stata rigettata la sua richiesta di liquidazione dei compensi;
che nel giudizio a quo la parte ricorrente ha sollevato questione di legittimità costituzionale delle norme del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3282 (Approvazione del testo di legge sul gratuito patrocinio) e dell'art. 9 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 1579 (Norme di attuazione e transitorie del r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404 sulla istituzione e sul funzionamento del tribunale per i minorenni) nella parte in cui non prevedono l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nelle procedure civili attinenti all'esercizio della potestà dei genitori;
che la Corte di Venezia - nell'accogliere sotto diverso profilo l'eccezione di parte - osserva che ai procedimenti civili di competenza del tribunale per i minorenni si applica, in forza del richiamo operato dagli artt. 9 del r.d. n. 1579 del 1934 e 32 del r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404 (Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni), la disciplina sul gratuito patrocinio di cui al r.d. n. 3282 del 1923;
che la Corte rimettente, rilevato che la legge n. 217 del 1990 non disciplina i procedimenti di giurisdizione volontaria e, in particolare, quelli relativi alla potestà dei genitori, esclude di potere ricorrere ad una interpretazione analogica della disposizione impugnata, considerato che, in materia di famiglia, il patrocinio a spese dell'erario è stato specificamente previsto solo nel procedimento di opposizione alla dichiarazione dello stato di adottabilità del minore, come stabilito dall'art. 75 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori);
che il giudice a quo, ritenendo che le norme del r.d. n. 3282 del 1923 siano obsolete ed in parte abrogate, osserva come l'inerzia del legislatore nel disciplinare in generale il patrocinio dei non abbienti a spese dello Stato determini un contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., profilandosi "una netta disparità di trattamento ed una palese violazione del diritto di difesa" delle parti in giudizio;
che, sempre secondo la Corte rimettente, nei casi disciplinati dalla legge n. 217 del 1990 e nei procedimenti di adozione regolati dalla legge n. 184 del 1983 la difesa dei non abbienti verrebbe assicurata con la "pronta liquidazione dei compensi ai difensori", mentre nei procedimenti di giurisdizione volontaria relativi alla limitazione o alla decadenza della potestà dei genitori non vi sarebbe "altrettanto efficace adeguata tutela", pur trattandosi di ipotesi nelle quali assumono rilievo i diritti dei minori e della famiglia in generale, ciò che configurerebbe quindi “una evidente riduzione del diritto alla difesa";
che la stessa Corte di appello di Venezia – sezione per i minorenni, ha emesso lo stesso giorno, in un distinto procedimento, un’altra ordinanza avente identico contenuto;
che è intervenuto in giudizio - per la sola ordinanza iscritta al r.o. n. 28 del 2000 - il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo alla Corte di dichiarare la questione inammissibile o infondata;
che la difesa erariale, premesso che il riconoscimento o meno al difensore del diritto alla liquidazione degli onorari a carico dello Stato non inciderebbe apprezzabilmente sulla qualità della difesa svolta, osserva che la questione sollevata non avrebbe rilevanza nel giudizio a quo, che non è il procedimento nel quale sarebbe avvenuta la pretesa lesione del diritto di difesa della parte, ma è l'apposita procedura prevista dalla legge per la liquidazione delle spettanze del difensore;
che, rileva ancora l'Avvocatura, l'ambito di applicazione della norma censurata è delimitato espressamente ai procedimenti penali ed a quelli civili ad essi connessi, restando quindi esclusa un'amplissima fascia di procedimenti civili riguardanti diritti della persona e altre situazioni soggettive di primario rilievo, la cui tutela resta comunque assicurata dal patrocinio gratuito di cui al r.d. n. 3282 del 1923, secondo un sistema che presenta una generale coerenza, non contraddetta da singole deroghe previste per casi specifici.
Considerato che le due ordinanze di rimessione della Corte di appello di Venezia sollevano questioni identiche e vanno perciò trattate congiuntamente;
che il giudice rimettente dubita della legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), nella parte in cui non prevede l'ammissione delle parti non abbienti al patrocinio a spese dello Stato nelle procedure di volontaria giurisdizione di cui agli artt. 317 bis, 330, 333 e 336, dal momento che la norma impugnata determinerebbe una disparità di trattamento fra le parti di dette procedure ed i soggetti ammessi, in altri procedimenti, al beneficio e limiterebbe l’esercizio del loro diritto di difesa in giudizio, con conseguente violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione;
che la questione sollevata è del tutto irrilevante nel giudizio a quo posto che, come risulta dalle stesse ordinanze di rimessione, i giudizi nei quali il difensore ha prestato la sua opera professionale, garantendo la difesa della parte ammessa al gratuito patrocinio, hanno già avuto svolgimento e che la Corte di appello è chiamata a pronunciarsi solo sulla liquidazione del suo compenso (cfr. ordinanza n. 355 del 2000);
che peraltro anche nelle procedure camerali riguardanti l’affidamento dei minori il diritto di difesa e la parità delle parti sono garantiti dalla possibilità di ammettere le stesse al patrocinio gratuito;
che la questione sollevata risulta perciò manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte di appello di Venezia – sezione per i minorenni, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 25 ottobre 2000.
Cesare MIRABELLI, Presidente
Fernanda CONTRI, Redattore
Depositata in cancelleria il 9 novembre 2000.