REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Prof. Cesare MIRABELLI, Presidente
- Prof. Francesco GUIZZI
- Prof. Fernando SANTOSUOSSO
- Avv. Massimo VARI
- Dott. Cesare RUPERTO
- Dott. Riccardo CHIEPPA
- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY
- Prof. Valerio ONIDA
- Prof. Carlo MEZZANOTTE
- Avv. Fernanda CONTRI
- Prof. Guido NEPPI MODONA
- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI
- Prof. Annibale MARINI
- Dott. Franco BILE
- Prof. Giovanni Maria FLICK
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito del d.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 (Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l’ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l’esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell’articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59), promosso con ricorso della Regione Lazio, notificato il 26 febbraio 1999, depositato in cancelleria il 5 marzo 1999 ed iscritto al n. 10 del registro conflitti 1999.
Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 2000 il Giudice relatore Cesare Mirabelli.
Ritenuto che, con ricorso notificato alla Presidenza del Consiglio dei ministri presso l’Avvocatura generale dello Stato il 26 febbraio 1999 e depositato in cancelleria il 5 marzo 1999, la Regione Lazio ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri chiedendo l’annullamento del regolamento, approvato con d.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447, recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l’ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l’esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi;
che la ricorrente, denunciando la violazione degli artt. 3, 115, 117 e 118 della Costituzione, ritiene che il regolamento impugnato abbia invaso sfere di competenza delegate alle Regioni, imponendo la sostanziale estromissione delle stesse nel procedimento di variante ai vigenti strumenti urbanistici generali;
che si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che il ricorso sia dichiarato manifestamente infondato;
che, successivamente, con atto depositato nella cancelleria della Corte il 24 novembre 1999, la Regione Lazio ha rinunciato al ricorso, affermando di non avervi più interesse perché la conferenza unificata Stato-Regioni aveva nel frattempo riconosciuto la partecipazione obbligatoria delle Regioni alla approvazione delle varianti urbanistiche;
che l’Avvocatura generale dello Stato ha accettato la rinuncia, aderendo all’istanza della Regione.
Considerato che la rinuncia al ricorso, seguita dalla relativa accettazione, comporta, ai sensi dell’art. 27, ultimo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l’estinzione del processo.
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALEdichiara estinto il processo in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 2000.
Cesare MIRABELLI, Presidente e Redattore
Depositata in cancelleria il 6 novembre 2000.