ORDINANZA N. 472
ANNO 2000
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Prof. Cesare MIRABELLI, Presidente
- Prof. Francesco GUIZZI
- Prof. Fernando SANTOSUOSSO
- Avv. Massimo VARI
- Dott. Cesare RUPERTO
- Dott. Riccardo CHIEPPA
- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY
- Prof. Valerio ONIDA
- Prof. Carlo MEZZANOTTE
- Avv. Fernanda CONTRI
- Prof. Guido NEPPI MODONA
- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI
- Prof. Annibale MARINI
- Dott. Franco BILE
- Prof. Giovanni Maria FLICK
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera del 23 novembre 1999 della Camera dei deputati relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse dal deputato Tiziana Maiolo nei confronti del dott. Giancarlo Caselli, promosso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma con ricorso depositato il 4 aprile 2000 ed iscritto al n. 150 del registro ammissibilità conflitti.
Udito nella camera di consiglio del 27 settembre 2000 il Giudice relatore Cesare Mirabelli.
Ritenuto che, con ricorso datato 21 marzo 2000, depositato nella cancelleria della Corte il 4 aprile successivo unitamente all’ordinanza del 18 febbraio 2000 con la quale si disponeva la sospensione della udienza preliminare per sollevare conflitto di attribuzione, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, investito di un procedimento penale con l’imputazione di diffamazione a carico del deputato Tiziana Maiolo, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla deliberazione con la quale l’Assemblea, nella seduta del 23 novembre 1999 (documento IV-quater, n. 90), ha dichiarato che i fatti per i quali era in corso il procedimento penale concernevano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni, in quanto tali insindacabili (art. 68, primo comma, della Costituzione);
che nel ricorso per conflitto di attribuzione il Giudice per le indagini preliminari, dopo aver esposto i fatti che hanno dato origine alla richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero, ritiene che la deliberazione di insindacabilità riguardi dichiarazioni prive di nesso con la funzione parlamentare e, dunque, menomi la sfera di attribuzioni dell'autorità giudiziaria investita del procedimento.
Considerato che si deve, in questa fase, delibare esclusivamente se il ricorso sia ammissibile, valutando, senza contraddittorio tra le parti, se sussistono i requisiti soggettivo ed oggettivo di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, impregiudicata ogni definitiva decisione anche in ordine all’ammissibilità (art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87);
che, quanto al requisito soggettivo, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma è legittimato a sollevare il conflitto, essendo competente a dichiarare definitivamente, per il procedimento del quale è investito, la volontà del potere cui appartiene, in ragione dell’esercizio delle funzioni giurisdizionali svolte in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita;
che, parimenti, la Camera dei deputati, che ha deliberato la dichiarazione di insindacabilità delle opinioni espresse da un proprio membro, è legittimata ad essere parte del conflitto, essendo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere che rappresenta;
che, quanto al profilo oggettivo del conflitto, il Giudice ricorrente denuncia la lesione della propria sfera di attribuzioni, garantita da norme costituzionali, in conseguenza della deliberazione, che ritiene illegittima, con la quale la Camera dei deputati qualifica le dichiarazioni del parlamentare, per le quali era in corso il giudizio, come insindacabili in quanto comprese nell’esercizio delle funzioni parlamentari (art. 68, primo comma, della Costituzione);
che, pertanto, esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione spetta alla competenza della Corte.
Per Questi Motivi LA CORTE COSTITUZIONALEdichiara ammissibile, ai sensi dell’art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma nei confronti della Camera dei deputati con l’atto introduttivo indicato in epigrafe;
dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia comunicazione della presente ordinanza al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, ricorrente;
b) che l’atto introduttivo e la presente ordinanza siano, a cura del ricorrente, notificati alla Camera dei deputati entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione, per essere successivamente depositati, con la prova delle eseguite notificazioni, nella cancelleria della Corte entro il termine di venti giorni dalle notificazioni stesse (art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 2000.
Cesare MIRABELLI, Presidente e Redattore
Depositata in cancelleria il 6 novembre 2000.