Ordinanza n. 471/2000

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ORDINANZA N. 471

ANNO 2000

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Prof. Cesare MIRABELLI, Presidente

- Prof. Francesco GUIZZI

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO

- Avv. Massimo VARI

- Dott. Cesare RUPERTO

- Dott. Riccardo CHIEPPA

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

- Prof. Valerio ONIDA

- Prof. Carlo MEZZANOTTE

- Avv. Fernanda CONTRI

- Prof. Guido NEPPI MODONA

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI

- Prof. Annibale MARINI

- Dott. Franco BILE

- Giovanni Maria FLICK  

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 118 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 13 ottobre 1999 dal Giudice istruttore del Tribunale di Spoleto, nel procedimento civile La Rosa Paolo e Angelini Rota Serra Carlo e altri, iscritta al n. 33 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell’anno 2000.

 Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito, nella camera di consiglio del 27 settembre 2000, il Giudice relatore Francesco Guizzi.

 Ritenuto che nel corso di un giudizio civile per il risarcimento dei danni, che, secondo la prospettazione dell’attore, sarebbero conseguiti a una divisione effettuata in pregiudizio dell’erede, il giudice istruttore del Tribunale di Spoleto, in funzione di giudice unico, disponeva una consulenza tecnica d’ufficio per la valutazione delle caratteristiche e dello stato di conservazione di un immobile oggetto della divisione, medio tempore ceduto a un terzo;

che il proprietario dell’immobile da valutare aveva negato l’accesso in loco al consulente tecnico;

che in seguito a tale rifiuto il giudice aveva inutilmente ordinato al terzo di consentire l’ispezione dell’immobile, ai sensi dell’art. 118 del codice di procedura civile;

 che, secondo quanto osserva il rimettente, allo stato dei fatti egli dovrebbe limitarsi ad applicare ai terzi non ottemperanti, a norma del citato art. 118, ultimo comma, una modestissima pena pecuniaria, non superiore a lire diecimila;

che non si potrebbe, peraltro, applicare la sanzione stabilita dall’art. 650 del codice penale, per l’operatività del principio di specialità contenuto nell’art. 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689, il quale renderebbe applicabile soltanto la sanzione amministrativa contenuta nella disposizione processuale;

che il rifiuto del terzo di consentire l’ispezione dell’immobile non era giustificato da alcuna circostanza esimente fra quelle previste dal primo comma dell’art. 118;

che l’art. 118 del codice di procedura civile lederebbe, pertanto, gli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che, in caso di rifiuto del terzo a consentire l’ispezione di cose in suo possesso, il giudice non possa disporla coattivamente;

che, passando all’esame delle singole censure, vi sarebbe violazione dell’art. 24, primo e secondo comma, della Costituzione, perché sarebbe precluso alla parte l’effettivo esercizio del diritto di agire e di difendersi in giudizio;

che vi sarebbe, altresì, lesione dei doveri di solidarietà sociale, stabiliti dall’art. 2 della Costituzione, consentendosi al terzo il rifiuto, anche capriccioso, degli accertamenti istruttori indispensabili;

che, infine, vi sarebbe contrasto con il principio di razionalità e di pari trattamento normativo, di cui all’art. 3 della Costituzione, considerando che può essere assoggettato a coazione il teste renitente e non il terzo che rifiuti l’ispezione della cosa in suo possesso;

 che la questione sarebbe rilevante, perché l’accoglimento della domanda richiede l’accertamento peritale del valore effettivo dell’intero compendio;

 che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, concludendo per l’inammissibilità e, in subordine, per l’infondatezza;

 che l’interventore eccepisce, innanzitutto, la carenza della motivazione circa la mancata partecipazione al giudizio degli acquirenti di parte dei beni controversi;

che, in particolare, non risulterebbe chiaro se il giudizio abbia a oggetto il risarcimento dei danni o l’annullamento della divisione, giacché in quest’ultimo caso il proprietario dei beni da ispezionare sarebbe parte del giudizio;

 che, inoltre, desterebbe perplessità la valutazione del rimettente circa l’indispensabilità dell’ispezione, perché, in ipotesi, il terzo proprietario potrebbe aver modificato l’originaria struttura dell’immobile;

 che, nel merito, la questione sarebbe infondata, non essendo convincente il parallelismo fra gli obblighi del destinatario dell’ordine di ispezione e quelli del testimone.

 Considerato che la questione di legittimità costituzionale correttamente presuppone, per espressa affermazione del rimettente, il rifiuto di eseguire l’ordine del giudice (art. 118, primo e secondo comma, del codice di procedura civile);

 che, tuttavia, non essendo dato conoscere dall’atto di promovimento del giudizio incidentale il contenuto dell’ordinanza d’ispezione, l’oggetto, le ragioni poste a base di essa e le modalità di esecuzione (art. 258 del codice di procedura civile), si palesa una evidente carenza di motivazione in ordine alla rilevanza;

 che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale va dichiarata manifestamente inammissibile.

 Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 118 del codice di procedura civile, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Spoleto, con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 2000.

Cesare MIRABELLI, Presidente

Francesco GUIZZI, Redattore

Depositata in cancelleria il 6 novembre 2000.