REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Cesare MIRABELLI, Presidente
- Francesco GUIZZI
- Fernando SANTOSUOSSO
- Massimo VARI
- Cesare RUPERTO
- Riccardo CHIEPPA
- Gustavo ZAGREBELSKY
- Valerio ONIDA
- Carlo MEZZANOTTE
- Fernanda CONTRI
- Guido NEPPI MODONA
- Annibale MARINI
- Franco BILE
- Giovanni Maria FLICK
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 223 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n.51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado), come modificato dall’art.56 della legge 16 dicembre 1999, n.479 e 442, comma 2, del codice di procedura penale, promossi con ordinanze emesse il 21 marzo 2000 dalla Corte d’assise di Locri, il 25 marzo e il 5 aprile 2000 dalla Corte di assise di Messina, rispettivamente iscritte ai nn. 307, 332 e 386 del registro ordinanze 2000 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 24, 25 e 28, prima serie speciale, dell’anno 2000.
Udito nella camera di consiglio del 28 settembre 2000 il Giudice relatore Giovanni Maria Flick.
Ritenuto che, con ordinanze di analogo tenore, la Corte d’assise di Locri e, con due diverse ordinanze, la Corte d’assise di Messina – rispettivamente in data 21 marzo 2000, 25 marzo 2000 e 5 aprile 2000 - hanno sollevato, con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 223 del d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado) come modificato dall’art. 56 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, nonché, da parte della Corte d’assise di Locri, anche dell’art. 442, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui tale normativa – con riferimento ai giudizi di primo grado in corso alla data di efficacia del citato decreto e per i quali il giudizio abbreviato non era originariamente ammesso, attesa la contestazione di un reato punibile con l’ergastolo - limita la possibilità di chiedere il giudizio abbreviato solo prima dell’istruttoria dibattimentale;
che, ad avviso dei rimettenti, le norme denunziate risulterebbero discriminatorie, in violazione dell’art. 3 della Costituzione, per tutti quegli imputati ai quali la normativa precedente precludeva la possibilità di accedere al rito abbreviato in ragione della tipologia del reato contestato (e che dunque non avevano avanzato richiesta in tal senso) e che successivamente - una volta caducata normativamente la preclusione di ordine sostanziale - si vedono comunque impedita la possibilità di usufruire del predetto rito speciale soltanto per un accidente temporale del tutto casuale, quale la circostanza che il procedimento che li riguarda abbia oltrepassato l’inizio dell’istruttoria dibattimentale, soglia temporale di proponibilità dell’istanza;
che, inoltre, la normativa denunziata comporterebbe anche la lesione del diritto di difesa dell’imputato, con violazione dell’art. 24 della Costituzione, poiché - in forza del pacifico presupposto che alle norme processuali che influiscono sulla determinazione della pena va riconosciuta natura indubbiamente sostanziale - l’impossibilità di accesso al rito precluderebbe l’opportunità, in caso di condanna, di un trattamento sanzionatorio più mite.
Considerato che la legge 5 giugno 2000, n. 144 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2000 n. 82, recante : ”Modificazioni alla disciplina dei termini di custodia cautelare nella fase del giudizio abbreviato”) ha apportato sensibili innovazioni al quadro normativo di riferimento della questione sollevata, con lo specifico disposto dell’art. 4-ter, comma 2;
che, pertanto, gli atti devono essere restituiti ai giudici rimettenti, perché verifichino se la questione sollevata possa ritenersi tuttora rilevante nei giudizi a quibus.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALEriuniti i giudizi,
ordina la restituzione degli atti ai giudici rimettenti.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 2000.
Cesare MIRABELLI, Presidente
Giovanni Maria FLICK, Redattore
Depositata in cancelleria il 3 novembre 2000.