Ordinanza n. 467/2000

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ORDINANZA N. 467

ANNO 2000

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Prof. Cesare MIRABELLI, Presidente

- Prof. Francesco GUIZZI

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO 

- Avv. Massimo VARI 

- Dott. Cesare RUPERTO 

- Dott. Riccardo CHIEPPA 

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY 

- Prof. Valerio ONIDA 

- Prof. Carlo MEZZANOTTE 

- Avv. Fernanda CONTRI 

- Prof. Guido NEPPI MODONA 

- Prof. Annibale MARINI 

- Dott. Franco BILE 

- Prof. Giovanni Maria FLICK 

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 33, comma 2, del codice di procedura penale in relazione all’art. 1, secondo comma, della legge 7 maggio 1981, n. 180 (Modifiche all’ordinamento giudiziario militare di pace), agli artt. 7-bis e 97 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario) e al regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022 (Ordinamento giudiziario militare), promossi con ordinanze emesse il 19 novembre 1999 (n. 5 ordinanze) dal Tribunale militare di Verona e il 13 gennaio 2000 (n. 10 ordinanze) dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale militare di Padova, rispettivamente iscritte ai nn. da 13 a 17, da 264 a 272 e 310 del registro ordinanze 2000 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 6, 22 e 24, prima serie speciale, dell’anno 2000.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 28 settembre 2000 il Giudice relatore Cesare Mirabelli.

 Ritenuto che il Tribunale militare di Verona, con cinque ordinanze emesse il 19 novembre 1999 (reg. ord. nn. da 13 a 17 del 2000), ed il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale militare di Padova, con dieci ordinanze emesse il 13 gennaio 2000 (reg. ord. nn. da 264 a 272 e 310 del 2000), nel corso di procedimenti penali nei quali erano stati adottati, secondo quanto riferiscono le ordinanze di rimessione, provvedimenti di supplenza senza seguire criteri obiettivi e predeterminati e senza motivazione, hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 25, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 33, comma 2, cod. proc. pen., in relazione all’art. 1, secondo comma, della legge 7 maggio 1981, n. 180 (Modifiche all’ordinamento giudiziario militare di pace), agli artt. 7-bis e 97 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), modificati dalla legge 4 maggio 1998, n. 133, e al regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022 (Ordinamento giudiziario militare);

che, ad avviso dei giudici rimettenti, queste disposizioni consentirebbero provvedimenti di applicazione e supplenza del tutto discrezionali e privi di motivazione, senza che si determini la nullità per inosservanza delle disposizioni concernenti le condizioni di capacità del giudice; esse sarebbero in contrasto con il principio del giudice naturale precostituito per legge (art. 25, primo comma, Cost.), diretto a garantire che anche la composizione degli organi giudiziari sia sottratta ad ogni possibilità di arbitrio, e con il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), per l’ingiustificata disparità di trattamento nella disciplina delle supplenze e delle applicazioni per la magistratura militare rispetto alla disciplina prevista per la magistratura ordinaria;

che in tutti i giudizi dinanzi alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata, in quanto il problema della disciplina delle supplenze di magistrati nell’ordinamento giudiziario militare sarebbe da risolvere in via interpretativa, estendendo ai magistrati militari le stesse norme che disciplinano stato giuridico e indipendenza dei magistrati ordinari.

Considerato che la questione di legittimità costituzionale ¾ sollevata con ordinanze di identico contenuto ed i cui giudizi possono, pertanto, essere riuniti ¾ investe la disciplina delle supplenze di magistrati nei tribunali militari, giacché l’ordinamento per essi previsto consentirebbe, ad avviso dei giudici rimettenti, al presidente della corte militare d’appello di adottare provvedimenti di sostituzione di magistrati, in caso di loro mancanza o impedimento, per la composizione di collegi giudicanti con magistrati di altri uffici giudiziari, senza seguire criteri precostituiti con le tabelle degli uffici giudicanti e senza una motivazione dei provvedimenti che permetta di verificare i criteri seguiti per la sostituzione;

che, successivamente alle ordinanze di rimessione, identica questione è stata dichiarata non fondata (sentenza n. 392 del 2000), non potendo esserne condivisa la premessa interpretativa;

che, infatti, si deve ritenere ¾ come del resto ha già affermato il Consiglio della magistratura militare fondandosi proprio sulla equiparazione dello stato giuridico dei magistrati militari a quelli ordinari, stabilita dall’art. 1 della legge n. 180 del 1981 ¾ che nell’ambito dell’ordinamento giudiziario militare operino tutte le norme dell’ordinamento giudiziario comune, comprese quelle che disciplinano le applicazioni e le supplenze dei magistrati mancanti o impediti: anche nell’ordinamento militare applicazioni e supplenze possono, quindi, essere disposte solo seguendo criteri prefissati e con provvedimenti motivati, che consentano di verificare la rispondenza di ogni singolo provvedimento adottato ai presupposti ed ai criteri obiettivi indicati dal Consiglio della magistratura militare;

che, pertanto, non prospettando le ordinanze di rimessione profili od argomenti nuovi rispetto a quelli già esaminati da questa Corte, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 33, comma 2, del codice di procedura penale, in relazione all’art. 1, secondo comma, della legge 7 maggio 1981, n. 180 (Modifiche all’ordinamento giudiziario militare di pace), agli artt. 7-bis e 97 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), modificati dalla legge 4 maggio 1998, n. 133, e al regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022 (Ordinamento giudiziario militare), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 25, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale militare di Verona e dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale militare di Padova con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 2000.

Cesare MIRABELLI, Presidente e Redattore

Depositata in cancelleria il 3 novembre 2000.