Ordinanza n. 448/2000

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ORDINANZA N. 448

ANNO 2000

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai Signori Giudici:

- Cesare MIRABELLI, Presidente

- Fernando SANTOSUOSSO

- Massimo VARI

- Cesare RUPERTO

- Riccardo CHIEPPA

- Gustavo ZAGREBELSKY

- Valerio ONIDA

- Carlo MEZZANOTTE

- Fernanda CONTRI

- Guido NEPPI MODONA

- Piero Alberto CAPOTOSTI

- Annibale MARINI

- Franco BILE

- Giovanni Maria FLICK

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 260 a 265, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e dell'art. 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione dell'INPS e dell'INAIL), promossi con ordinanze emesse il 5 luglio 1999 dal Tribunale di La Spezia nel procedimento civile vertente tra Anna Maria Baria e la Prefettura di La Spezia, iscritta al n. 655 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1999 e il 5 aprile 2000 dal Tribunale di Potenza nel procedimento civile vertente tra il Ministero dell'interno e Filomena Benevento, iscritta al n. 312 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 2000.

 Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 udito nella camera di consiglio del 27 settembre 2000 il Giudice relatore Franco Bile.

Ritenuto che con ordinanza del 5 luglio 1999 il Tribunale di La Spezia - in un giudizio tra un soggetto titolare di assegno di invalidità civile ed il Ministero dell'interno avente ad oggetto l'accertamento della non ripetibilità della restituzione delle somme pretese dal Ministero in quanto dal ricorrente indebitamente percepite dal 14 marzo 1994 al 31 ottobre 1995, quali mensilità dell'assegno predetto - ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondato - in riferimento agli artt. 3 e 38, primo comma, della Costituzione - il dubbio di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 260-265, della legge 23 dicembre 1996, n.662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), dei quali il comma 263 è stato sostituito dall'art. 38, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nella parte in cui - ponendo limiti alla ripetibilità dell'indebito previdenziale, ma non anche di quello assistenziale - non si applica alla ripetizione di somme indebitamente percepite a titolo di assegno di invalidità civile;

  che - a giudizio del Tribunale rimettente - la disposizione invocata dal Ministero a fondamento della pretesa alla restituzione di quanto indebitamente percepito dall'assistito nell'anno precedente la visita di revisione, ossia l’art.11, comma 4, della legge 24 dicembre 1993, n.537, è stata abrogata dall'art. 4 del decreto-legge 20 giugno 1996, n.323, convertito in legge 8 agosto 1996, n.425, onde l'unica norma applicabile è l'art. 2033 del codice civile e non già - come invocato dalla difesa del ricorrente - l'art. 1, commi 260-265, della legge 23 dicembre 1996, n.662 citata, che riguarda la fattispecie contigua, ma diversa, degli indebiti per prestazioni pensionistiche, trattamenti di famiglia e rendite a carico di enti pubblici che gestiscono forme di previdenza obbligatoria;

  che in tal modo però, risultando differenziate la disciplina dell'indebito assistenziale (che il Tribunale rimettente ritiene essere quella comune dell'art. 2033 cod.civ.) e la disciplina dell'indebito previdenziale (quella speciale, oltre che transitoria, dell'art. 1, commi 260-265, della legge 23 dicembre 1996, n.662), si sarebbe determinata un'ingiustificata disparità di trattamento;

 che, secondo il Tribunale rimettente, la normativa censurata - predisponendo una disciplina speciale e di miglior favore per gli indebiti previdenziali, senza estenderla agli indebiti assistenziali - violerebbe anche il principio di razionalità;

  che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità o l'infondatezza della questione di costituzionalità;

 che con ordinanza del 5 aprile 2000 il Tribunale di Potenza - in un giudizio tra un invalido civile, titolare di indennità di accompagnamento, ed il Ministero dell'interno, avente ad oggetto la restituzione delle somme dal ricorrente indebitamente percepite fino al dicembre 1997 quali mensilità dell'indennità predetta - ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondato, in riferimento agli artt. 3 e 38, primo comma, Cost., il dubbio di legittimità costituzionale del medesimo art. 1, comma 260, della legge 23 dicembre 1996 n.662, nonché dell'art. 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n.88 (Ristrutturazione dell’INPS e dell’INAIL), <<nella parte in cui non prevedono l'irripetibilità delle somme indebitamente percepite a titolo di indennità di accompagnamento>>;

 che - secondo il Tribunale - la stessa ratio sottesa alla disciplina dell'indebito previdenziale sussiste per l'indebito assistenziale e segnatamente per l'indebito avente ad oggetto l'indennità di accompagnamento in favore degli invalidi, talché la disciplina ingiustificatamente differenziata ridonda in violazione del principio di eguaglianza, oltre che del diritto alla tutela previdenziale;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ed ha parimenti concluso per l'infondatezza della questione di costituzionalità.

  Considerato che i due giudizi possono essere riuniti riguardando entrambi la legittimità costituzionale del regime della ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebitamente percepite per mancanza del requisito dell'inabilità del percettore;

che la specifica disciplina dettata (nel più ampio quadro del riordino dei procedimenti in materia di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo) dal quarto comma dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n.537 - secondo cui l’accertata insussistenza dei requisiti prescritti per il godimento di pensioni, assegni ed indennità in favore delle menzionate categorie protette, comporta la restituzione di quanto indebitamente percepito nell’anno precedente la visita di revisione - è stata abrogata dall'art. 4, comma 3-nonies, del decreto-legge 20 giugno 1996, n.323, convertito in legge 8 agosto 1996, n.425;

che, contestualmente, il precedente comma 3-ter del medesimo art. 4 citato, dettando un nuovo criterio regolatore della ripetibilità dell'indebito, ha previsto che in caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari le prestazioni assistenziali in godimento sono revocate a decorrere dalla data della visita di verifica;

che successivamente il legislatore, nel fissare un piano straordinario di verifica delle invalidità civili, ha confermato e meglio definito questo nuovo criterio, da ultimo prescrivendo, in caso di accertata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari, la sospensione immediata dell'erogazione del beneficio in godimento e la revoca della provvidenza, entro i successivi novanta giorni, a decorrere dalla data della visita di verifica (art. 37, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n.448);

  che pertanto si è transitati dalla più restrittiva disciplina di cui all’art. 11, comma 4, della citata legge n.537 del 1993, che prevedeva la possibilità della ripetizione delle prestazioni indebitamente erogate nell'anno precedente la data dell'accertamento della mancanza dei requisiti sanitari, alla regolamentazione più favorevole per l'assistito posta dall’art.37, comma 8, della legge n.448 del 1998, che fa retroagire la revoca delle provvidenze economiche, della cui erogazione è comunque prevista la sospensione, solo alla data della visita di verifica, sicché non sono ripetibili le prestazioni percepite prima di tale data, senza che peraltro la successiva percezione indebita, che pone il problema della ripetibilità, possa protrarsi eccessivamente nel tempo, atteso che la sospensione dell'erogazione deve essere immediata e che il provvedimento di revoca deve intervenire nel breve lasso di tempo di novanta giorni dalla sospensione;

  che tale disciplina (di cui la giurisprudenza di legittimità, con riferimento già alla prima citata modifica normativa del 1996, ha ritenuto l'applicabilità retroattiva anche alle situazioni non ancora definite di indebita erogazione di prestazioni assistenziali) si avvicina a quella relativa all'indebito previdenziale, sia transitoria che a regime, censurata dai giudici rimettenti nella parte in cui non si applica anche alle somme indebitamente percepite a titolo di assegno di invalidità civile e di indennità di accompagnamento, ed è parimenti diretta ad approntare una tutela idonea, come tale rispettosa dell'art. 38, primo comma, Cost., in favore di chi prima della visita di verifica abbia in buona fede percepito le prestazioni erogate, senza che sussista la necessità di un'assoluta identità di regolamentazione, in ragione della peculiarità dell'accertamento dell'insussistenza del requisito sanitario che giustifica, anche con riferimento al principio di eguaglianza, una normativa specifica (cfr. sentenza n.382 del 1996);

  che in particolare poi le previsioni dell'art. 1, commi 260 - 265 della legge 23 dicembre 1996, n.662, che hanno tra l'altro introdotto una soglia reddituale per scriminare la ripetibilità delle prestazioni previdenziali indebite, hanno carattere transitorio applicandosi solo ai periodi (e quindi agli indebiti previdenziali) anteriori al 1° gennaio 1996 e pertanto, per la loro marcata specialità, non sono idonee ad essere estese al di là delle fattispecie per le quali sono previste;

 che pertanto le sollevate questioni di legittimità costituzionale risultano essere manifestamente infondate.

 Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art.1, commi 260 - 265, della legge 23 dicembre 1996, n.662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e dell'art. 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n.88 (Ristrutturazione dell'INPS e dell'INAIL), sollevate, in relazione agli artt. 3 e 38, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di La Spezia e dal Tribunale di Potenza con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 2000.

Cesare MIRABELLI, Presidente

Franco BILE, Redattore

Depositata in cancelleria il 27 ottobre 2000.