Ordinanza n. 447/2000

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ORDINANZA N. 447

ANNO 2000

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare MIRABELLI, Presidente

- Fernando SANTOSUOSSO

- Massimo VARI 

- Cesare RUPERTO

- Riccardo CHIEPPA 

- Gustavo ZAGREBELSKY 

- Valerio ONIDA 

- Carlo MEZZANOTTE 

- Fernanda CONTRI 

- Guido NEPPI MODONA 

- Piero Alberto CAPOTOSTI 

- Annibale MARINI 

- Franco BILE 

- Giovanni Maria FLICK 

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 244 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado), in riferimento all’art. 8, numero 1) del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 12 gennaio 2000 dal Tribunale di Ancona, sezione distaccata di Jesi, nel procedimento civile vertente tra Coppola Maurizio e Quarta Loredana, iscritta al n. 104 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell’anno 2000.

 Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 udito nella camera di consiglio del 27 settembre 2000 il Giudice relatore Fernanda Contri.

Ritenuto che il giudice unico del Tribunale di Ancona, sezione distaccata di Jesi - innanzi al quale è stata proposta domanda di reintegrazione nel compossesso dell’abitazione familiare - con ordinanza emessa il 12 gennaio 2000, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 244 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado), in relazione al soppresso art. 8, numero 1) del codice di procedura civile, per contrasto con gli artt. 24 e 31 della Costituzione;

che, ad avviso del rimettente, le norme che impongono al giudice del procedimento possessorio di statuire solo in ordine alla situazione possessoria, senza alcuna valutazione degli interessi della famiglia, sarebbero incongrue e lesive proprio degli interessi familiari, poiché, in situazioni conflittuali, l’interdetto possessorio, con il quale si ripristinasse coattivamente la convivenza, potrebbe essere di pregiudizio alla serenità familiare e particolarmente agli interessi dei minori;

che l’art. 244 del d.lgs. n. 51 del 1998, in combinato disposto con il soppresso art. 8, numero 1) cod. proc. civ., “nella parte in cui prevede la competenza del giudice unico anche per le azioni possessorie proposte relativamente all’abitazione familiare tra coniugi, prima che i coniugi arrivino alla fase presidenziale di cui all’art. 708 cod. proc. civ., ovvero, alternativamente, in elusione delle specifiche competenze funzionali che sulla tutela della prole ha il Tribunale dei minori”, si porrebbe in contrasto sia con l’art. 31 che con l’art. 24, secondo comma, della Costituzione, in quanto il coniuge più idoneo a salvaguardare le esigenze della prole non potrebbe far valere tale idoneità nel giudizio relativo a diritti reali o di godimento dell’immobile, instaurato dall’altro coniuge;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, sostenendo l’inammissibilità o comunque l’infondatezza della questione sollevata.

Considerato che il giudice a quo ritiene che la norma impugnata confligga con i principi posti dagli artt. 24 e 31 della Costituzione, in quanto, a suo avviso, il diritto di difesa del coniuge e i superiori interessi della famiglia potrebbero essere pregiudicati da una pronuncia emessa nell’ambito di un procedimento possessorio, nel quale non è consentita alcuna valutazione della situazione familiare da parte del giudice, che deve limitarsi ad apprezzare la situazione possessoria dedotta;

che la questione risulta sotto più profili manifestamente infondata;

che la disposizione censurata è del tutto priva della capacità lesiva attribuitale dal rimettente, in quanto essa costituisce una norma di chiusura del nuovo sistema processuale - inserita infatti tra le norme di coordinamento e finali del Titolo VII del decreto legislativo n. 51 del 1998 - che si limita ad attribuire al tribunale in composizione monocratica le funzioni del pretore non attribuite espressamente ad altra autorità, anche se relative a procedimenti camerali o nei quali è previsto l’intervento obbligatorio del pubblico ministero;

che tale norma non ha determinato perciò alcuna modifica nella struttura originaria del procedimento possessorio, il quale continua a svolgersi secondo le modalità stabilite dagli artt. 703-705 cod. proc. civ. dinanzi al tribunale in composizione monocratica anziché dinanzi al pretore;

che la situazione conflittuale rappresentata dal giudice a quo ben poteva configurarsi anche nella vigenza delle precedenti disposizioni processuali che attribuivano al pretore la competenza relativa ai procedimenti possessori, onde risulta evidente come gli effetti pregiudizievoli lamentati dal rimettente non derivino dalla norma impugnata;

che deve comunque ritenersi insussistente la lesione degli invocati precetti costituzionali, in quanto al coniuge convenuto in possessorio non è inibita la proposizione di istanze al tribunale per i minorenni ovvero la instaurazione immediata del giudizio di separazione personale, nel quale possono essere richiesti e sollecitamente emanati i provvedimenti del caso relativi all’abitazione familiare.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 244 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado), in relazione al soppresso art. 8, numero 1) del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 31 della Costituzione, dal giudice unico del Tribunale di Ancona, sezione distaccata di Jesi con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 2000.

Cesare MIRABELLI, Presidente

Fernanda CONTRI, Redattore

Depositata in cancelleria il 27 ottobre 2000.