ORDINANZA N. 442
ANNO 2000
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Cesare MIRABELLI, Presidente
- Francesco GUIZZI
- Fernando SANTOSUOSSO
- Massimo VARI
- Cesare RUPERTO
- Riccardo CHIEPPA
- Gustavo ZAGREBELSKY
- Valerio ONIDA
- Carlo MEZZANOTTE
- Fernanda CONTRI
- Guido NEPPI MODONA
- Annibale MARINI
- Franco BILE
- Giovanni Maria FLICK
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 60, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promossi con due ordinanze emesse il 7 aprile 1994 dal Pretore di Reggio Emilia, iscritte ai nn. 296 e 363 del registro ordinanze 2000 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 23 e 27, prima serie speciale, dell’anno 2000.
Udito nella camera di consiglio del 28 settembre 2000 il Giudice relatore Valerio Onida.
Ritenuto che il Pretore di Reggio Emilia, con due ordinanze del medesimo tenore emesse il 7 aprile 1994 e pervenute l’8 maggio (R.O. n. 296 del 2000) e il 29 maggio 2000 (R.O. n. 363 del 2000), nel corso di procedimenti penali per reati di inquinamento delle acque, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dell’art. 60, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui esclude l’applicazione delle pene sostitutive al reato previsto dall’art. 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento);
che l’autorità remittente denuncia la disposizione per irragionevolezza e per disparità di trattamento rispetto ad altre fattispecie in materia di tutela ambientale, ritenute di analoga o maggiore gravità.
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 254 del 1994, ha già dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 60, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, proprio nella parte in cui esclude che le pene sostitutive si applichino ai reati previsti dagli artt. 21 e 22 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e con successiva ordinanza n. 213 del 1995 ha dichiarato la medesima questione manifestamente inammissibile;
che, a prescindere dalle modifiche recate all’art. 21 della legge n. 319 del 1976 dall’art. 3 del decreto legge 17 marzo 1995, n. 79, convertito dalla legge 17 maggio 1995, n. 172, la questione va pertanto dichiarata manifestamente inammissibile (cfr., da ultimo, ordinanze n. 46 e n. 366 del 1999).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motiviLA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 60, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Reggio Emilia con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 ottobre 2000.
Cesare MIRABELLI, Presidente
Valerio ONIDA, Redattore
Depositata in cancelleria il 26 ottobre 2000.