ORDINANZA N. 411
ANNO 2000
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Cesare MIRABELL, Presidente
- Francesco GUIZZI
- Fernando SANTOSUOSSO
- Massimo VARI
- Cesare RUPERTO
- Riccardo CHIEPPA
- Gustavo ZAGREBELSKY
- Valerio ONIDA
- Carlo MEZZANOTTE
- Fernanda CONTRI
- Guido NEPPI MODONA
- Piero Alberto CAPOTOSTI
- Annibale MARINI
- Franco BILE
- Giovanni Maria FLICK
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 29 settembre 1998, n. 360, recante "Istituzione di una addizionale all’IRPEF, a norma dell’articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato, dall’articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191", promosso con ricorso della Provincia autonoma di Trento, notificato il 16 novembre 1998, depositato in cancelleria il 25 successivo ed iscritto al n. 44 del registro ricorsi 1998.
Udito nell’udienza pubblica del 20 giugno 2000 il Giudice relatore Carlo Mezzanotte;
udito l’avvocato Luigi Manzi per la Provincia autonoma di Trento.
Ritenuto che la Provincia autonoma di Trento, con ricorso depositato il 16 novembre 1998, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 (Istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, a norma dell’articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall’articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191), in riferimento alla competenza statutaria della Provincia stessa in materia di finanza locale (articoli 80, 81 e 16 dello statuto della Regione autonoma Trentino-Alto Adige e decreto legislativo di attuazione 16 marzo 1992, n. 268) e alle regole statutarie sulla finanza provinciale (Titolo VI dello statuto speciale, e in particolare articolo 75, e norme di attuazione di cui al decreto legislativo n. 268 del 1992), in quanto prevede, anche in relazione alla addizionale spettante ai Comuni della Provincia di Trento in sostituzione del gettito dei nove decimi spettante alla Provincia sulla corrispondente quota dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), una fase transitoria nella quale i proventi dell’addizionale stessa, anzichè essere destinati ai Comuni della Provincia, sono collocati in un fondo nazionale, gestito in sede ministeriale, e distribuiti ai Comuni secondo regole nazionali, che in sostanza escluderebbero i Comuni trentini dalla percezione del tributo loro spettante;
che il d.lgs. n. 360 del 1998, all’art. 1, statuisce una addizionale comunale all’IRPEF – destinata ai Comuni ove i soggetti passivi dell’imposta hanno il domicilio fiscale – composta da una parte fissa (o aliquota base), sostanzialmente detratta dall’IRPEF e determinata a livello centrale, e una parte variabile determinata dal singolo Comune;
che la disposizione censurata, nel disciplinare l’applicazione transitoria della normativa per il periodo successivo alla istituzione dell’addizionale, stabilisce che i proventi dell’addizionale comunale "vengono ripartiti fra i comuni dal Ministero dell’interno in misura proporzionale ai trasferimenti erariali aggiuntivi richiamati al comma 1", il che vuol dire proporzionalmente ai trasferimenti disposti dalla normativa statale in materia di finanziamento delle funzioni trasferite ai Comuni;
che, ad avviso della Provincia autonoma ricorrente, tale previsione si risolverebbe, anzichè in un incremento delle risorse comunali, in una drastica riduzione dei fondi a disposizione, nella Provincia stessa, sia della finanza locale che della finanza provinciale: infatti, da un lato, la qualificazione di parte dell’IRPEF come addizionale comunale comporterebbe la corrispondente riduzione dei nove decimi di questa parte di spettanza provinciale; d’altro lato, il gettito dell’addizionale, usando il parametro dei trasferimenti erariali aggiuntivi, sarebbe solo in minima parte destinato ai Comuni trentini, finendo per lo più in altri Comuni;
che la Provincia autonoma lamenta ancora l’accentramento della determinazione dei parametri di attribuzione del gettito, in violazione anche della esclusiva competenza provinciale in materia di finanza locale;
che la ricorrente, opinando che il legislatore statale abbia creato inconsapevolmente il denunciato problema di coordinamento con le competenze delle Province autonome, dichiara di aver proposto all’attenzione del Governo un progetto di modifica della norma, e di aver presentato ricorso a soli fini cautelari;
che, con memoria dell’11 gennaio 1999, la Provincia autonoma di Trento ha fatto presente che la modifica da essa proposta al Governo é stata "sostanzialmente" accolta nell’art. 31, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), e che, in virtù della sopravvenienza di tale norma, la Provincia ritiene che l’impugnato art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 360 del 1998 non potrà essere applicato alla Provincia autonoma di Trento nè per il futuro, nè per il passato, e chiede quindi che la Corte dichiari cessata la materia del contendere.
Considerato che la Provincia autonoma di Trento ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, il quale prevede un secondo periodo transitorio dell’istituzione dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) nel quale i proventi dell’addizionale stessa, anzichè essere destinati, per quanto di competenza, ai Comuni della Provincia ricorrente direttamente o per il tramite della Provincia, sono invece collocati in un fondo nazionale, gestito in sede ministeriale, e distribuiti ai Comuni secondo regole nazionali che finirebbero sostanzialmente con l’escludere i Comuni trentini dalla percezione dei tributi loro spettanti;
che la Provincia autonoma lamenta la violazione della propria esclusiva competenza in materia di finanza locale, sancita dagli artt. 80, 81 e 16 dello statuto di autonomia e dalle relative norme di attuazione, in particolare quelle di cui al d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, e altresì la violazione della propria autonomia finanziaria, garantita dal Titolo VI dello statuto speciale, e in particolare dall’articolo 75, e dalle norme di attuazione di cui al d.lgs. n. 268 del 1992, in quanto verrebbero sottratti alla Provincia, senza che siano destinati ai suoi Comuni, i nove decimi della parte di IRPEF destinata ad integrare l’addizionale;
che con memoria dell’11 gennaio 1999 la Provincia ricorrente ha chiesto che questa Corte dichiari cessata la materia del contendere, ritenendo "sostanzialmente" accolte le proprie doglianze con l’entrata in vigore dell’articolo 31, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che stabilisce il versamento dell’addizionale in questione direttamente, tra l’altro, alla Provincia autonoma di Trento, la quale dovrà poi provvedere ai trasferimenti finanziari ai propri Comuni;
che, per effetto della sopravvenienza di tale norma, come riconosciuto dalla Provincia ricorrente, sono venuti meno i motivi della controversia e l’interesse della Provincia autonoma di Trento ad ottenere una pronuncia di questa Corte.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara cessata la materia del contendere.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 2000.
Cesare MIRABELLI, Presidente
Carlo MEZZANOTTE, Redattore
Depositata in cancelleria il 31 luglio 2000.