Ordinanza n. 400/2000

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ORDINANZA N. 400

ANNO 2000

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare MIRABELLI, Presidente

- Francesco GUIZZI

- Massimo VARI 

- Cesare RUPERTO 

- Riccardo CHIEPPA 

- Gustavo ZAGREBELSKY 

- Valerio ONIDA 

- Carlo MEZZANOTTE 

- Fernanda CONTRI 

- Guido NEPPI MODONA 

- Piero Alberto CAPOTOSTI 

- Annibale MARINI 

- Franco BILE 

- Giovanni Maria FLICK 

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 752, 755, 757 e 759 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 23 luglio 1999 dal Tribunale di Torino sul ricorso proposto da Pinottini Marzio contro Pinottini Elio, iscritta al n. 623 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell’anno 1999.

 Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 udito nella camera di consiglio del 5 luglio 2000 il Giudice relatore Fernanda Contri.

Ritenuto che il Tribunale di Torino - innanzi al quale è stato proposto ricorso per apposizione di sigilli da un erede istituito con testamento pubblico, il quale teme che il proprio fratello, anch’esso istituito erede con il medesimo testamento, possa sottrarre beni all’asse ereditario - con ordinanza emessa il 23 luglio 1999, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 24 e 101 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 752, 755, 757 e 759 del codice di procedura civile, nella parte in cui prevede che sia il pretore, oggi giudice unico, a procedere all’apposizione di sigilli e alle relative operazioni;

che il rimettente, richiamando la sentenza n. 131 del 1996, con la quale la Corte costituzionale ha sottolineato come il carattere di terzietà sia un connotato essenziale della funzione giurisdizionale e della posizione del giudice, osserva che nel procedimento di apposizione di sigilli è assente tale connotato di terzietà, in quanto il giudice, senza alcuna preventiva valutazione in ordine al fumus boni iuris o al periculum in mora, deve procedere sulla base di una semplice istanza o d’ufficio;

che il giudice a quo lamenta la violazione dell’art. 2 della Costituzione, per la mancata previsione di cautele per il rispetto dei diritti della personalità di chi, colpito dal dolore per la morte di un congiunto, deve subire le operazioni di apposizione di sigilli;

che, inoltre, ad avviso del rimettente, la procedura in esame, in dispregio dell’art. 24 della Costituzione, non consentirebbe alcuna possibilità di difesa da parte di chi è assoggettato alle operazioni di sigillazione nel proprio domicilio;

che, come osserva il rimettente, l’art. 233 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado) ha modificato la competenza del pretore, relativamente all’apposizione dei sigilli nel caso di morte di un notaio in esercizio o di cessazione definitiva dall’esercizio notarile, attribuendola al capo dell’archivio notarile del distretto;

che in tal modo il legislatore delegato avrebbe implicitamente riconosciuto l’attività quasi meramente esecutoria del procedente, per cui in situazioni legali omogenee si verifica che in un caso procede l’autorità giudiziaria e nell’altro l’autorità amministrativa;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque infondata.

Considerato che le censure del rimettente attengono ad alcuni aspetti del procedimento in questione, lamentandosi in particolare: che il giudice sarebbe privo del connotato di terzietà, non essendogli affidata alcuna valutazione in ordine al fumus boni iuris, né al periculum in mora; che non sarebbe prevista alcuna cautela per il rispetto dei diritti della personalità dei congiunti del de cuius, né alcuna possibilità di difesa da parte di chi è sottoposto alle operazioni di apposizione di sigilli nel proprio domicilio;

che il rimettente afferma l’illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 752, 755, 757 e 759 del codice di procedura civile, nella parte in cui prevede che sia il pretore, oggi giudice unico, a procedere all’apposizione di sigilli e alle relative operazioni;

che la prospettazione della questione risulta palesemente contraddittoria, stante l’incompatibilità logica tra le premesse - nelle quali si lamenta la carenza di terzietà del giudice (art. 101 Cost.), la mancata previsione di adeguate garanzie a tutela dei diritti della personalità (art. 2 Cost.) e la violazione del diritto di difesa (art. 24 Cost.) - e le conclusioni - nelle quali si invoca invece una pronuncia modificativa della competenza a favore dell’autorità amministrativa;

che non meno palese è l’erroneità del presupposto interpretativo da cui muove il rimettente, il quale ritiene che al giudice non sia consentita alcuna valutazione in ordine all’esistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi per disporre la richiesta cautela, assimilando il procedimento in esame ad un’attività di natura meramente amministrativa;

che il giudice a quo trascura in modo inspiegabile di considerare che, in forza dei principi generali comuni a tutti i procedimenti giurisdizionali, i soggetti proponenti l’istanza di cui all’art. 753 cod. proc. civ. sono tenuti a dimostrare non solo la propria legittimazione ma anche la sussistenza delle circostanze che la legge richiede per la proponibilità del ricorso;

che, correlativamente, il giudice ha l’obbligo di accertare, ancorché con cognizione sommaria, che si sia aperta una successione, che appaia probabile l’esistenza del diritto a richiedere la conservazione del patrimonio ereditario e che sussista un effettivo pericolo di sottrazione o dispersione dei beni, rigettando conseguentemente l’istanza, qualora non siano stati offerti sufficienti elementi di prova;

che, in definitiva, l’istituto in esame non differisce da altri procedimenti di volontaria giurisdizione con finalità lato sensu cautelari;

che le caratteristiche di tale procedimento, così come delineate nell’ordinanza di rimessione, non trovano quindi alcun riscontro nella realtà processuale;

che pertanto la questione è manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 752, 755, 757 e 759 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 24 e 101 della Costituzione, dal Tribunale di Torino con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 2000.

Cesare MIRABELLI, Presidente

Fernanda CONTRI, Redattore

Depositata in cancelleria il 28 luglio 2000.