Ordinanza n. 388/2000

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ORDINANZA N. 388

ANNO 2000

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Prof. Cesare MIRABELLI, Presidente

- Prof. Francesco GUIZZI

- Avv. Massimo VARI 

- Dott. Cesare RUPERTO 

- Dott. Riccardo CHIEPPA 

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY 

- Prof. Valerio ONIDA 

- Prof. Carlo MEZZANOTTE 

- Avv. Fernanda CONTRI 

- Prof. Guido NEPPI MODONA 

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI 

- Prof. Annibale MARINI 

- Dott. Franco BILE 

- Prof. Giovanni Maria FLICK 

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del 18 gennaio 2000 relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse dall’on. Filippo Mancuso nei confronti del dott. Giancarlo Caselli e del dott. Francesco Saverio Borrelli, promosso dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Roma con ricorso depositato il 4 maggio 2000 ed iscritto al n. 153 del registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 5 luglio 2000 il Giudice relatore Cesare Mirabelli.

Ritenuto che con ricorso datato 20 gennaio 2000 (recte: 20 marzo 2000, secondo quanto risulta dalla ordinanza di correzione di errore materiale), depositato nella cancelleria della Corte il 4 maggio 2000, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Roma, investito di un procedimento penale per il reato di diffamazione a mezzo stampa a carico del deputato Filippo Mancuso, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati in rela­zione alla deliberazione adottata dalla Assemblea il 18 gennaio 2000 (documento IV-quater, n. 99), la quale ha dichiarato che i fatti per i quali è in corso il procedimento penale concernono opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari, e sono in quanto tali insindacabili (art. 68, primo comma, della Costituzione);

che il Giudice ricorrente, dopo aver esposto i fatti che hanno dato origine alla formulazione dell’imputazione e la vicenda processuale, ritiene che la deliberazione adottata dalla Camera avrebbe erroneamente valutato i presupposti richiesti per l’insindacabilità e determinerebbe quindi una illegittima interferenza nelle attribuzioni dell’autorità giudiziaria.

Considerato che si deve, in questa fase, deliberare esclusivamente se il ricorso sia ammissibile, valutando, senza contraddittorio tra le parti, se sussistono i requisiti soggettivo ed oggettivo di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, impregiudicata ogni definitiva decisione anche in ordine all’ammissibilità (art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87);

che, quanto al requisito soggettivo, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Roma è legittimato a sollevare il conflitto, essendo competente a dichiarare definitivamente, per il procedimento del quale è investito, la volontà del potere cui appartiene, in ragione dell’esercizio delle funzioni giurisdizionali svolte in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita;

che, parimenti, la Camera dei deputati, che ha deliberato la dichiarazione di insindacabilità delle opinioni espresse da un proprio membro, è legittimata ad essere parte del conflitto, essendo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere che rappresenta;

che, per quanto attiene al profilo oggettivo del conflitto, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Roma denuncia la menomazione della propria sfera di attribuzione, garantita da norme costituzionali, in conseguenza della deliberazione della Camera dei deputati, denunciata come illegittima, che qualifica le opinioni espresse da un proprio membro come rientranti nell’esercizio delle funzioni parlamentari, sicché per esse opererebbe la garanzia di insindacabilità stabilita dall’art. 68, primo comma, della Costituzione;

che, pertanto, esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione spetta alla competenza della Corte.

Per Questi Motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara ammissibile, ai sensi dell’art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Roma nei confronti della Camera dei deputati con il ricorso indicato in epigrafe;

dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia comunicazione della presente ordinanza al Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Roma, ricorrente;

b) che il ricorso e la presente ordinanza siano, a cura del ricorrente, notificati alla Camera dei deputati entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione, per essere successivamente depositati, con la prova delle eseguite notificazioni, nella cancelleria della Corte entro il termine di venti giorni dalle notificazioni stesse (art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.

Cesare MIRABELLI, Presidente e Redattore

Depositata in cancelleria il 27 luglio 2000.