ANNO 2000
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANOLA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Cesare MIRABELLI, Presidente
- Francesco GUIZZI
- Fernando SANTOSUOSSO
- Massimo VARI
- Cesare RUPERTO
- Riccardo CHIEPPA
- Gustavo ZAGREBELSKY
- Valerio ONIDA
- Carlo MEZZANOTTE
- Fernanda CONTRI
- Guido NEPPI MODONA
- Piero Alberto CAPOTOSTI
- Annibale MARINI
- Giovanni Maria FLICK
ha pronunciato la seguente
ORDINANZAnel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 3, della legge della Regione Abruzzo 13 gennaio 1997, n. 3 (Revisione dell'ordinamento del personale e degli uffici della Regione e contrattualizzazione dei rapporti di lavoro individuali dei dirigenti e degli altri dipendenti, applicazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 ed altre disposizioni in materia di organizzazione), promosso con ordinanza emessa il 17 novembre 1998 dal Consiglio di Stato, sui ricorsi riuniti proposti dall’Associazione dei quadri direttivi e dirigenti della Regione Abruzzo «DIRER-DIRAB» contro la Regione Abruzzo ed altri, iscritta al n. 451 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell’anno 1999.
Udito nella camera di consiglio del 21 giugno 2000 il Giudice relatore Massimo Vari.
Ritenuto che ¾ nel corso di un giudizio di appello avente ad oggetto il diniego di sospensione dell’esecuzione, da parte del Tribunale amministrativo regionale dell'Abruzzo, di alcuni provvedimenti della Giunta regionale, concernenti la "pianta organica provvisoria" del personale, nonché la disciplina e l’indizione di concorsi interni per l'accesso alla qualifica dirigenziale ¾ il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (Sezione quarta), ha sollevato, con ordinanza del 17 novembre 1998, questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 3, della legge della Regione Abruzzo 13 gennaio 1997, n. 3 (Revisione dell'ordinamento del personale e degli uffici della Regione e contrattualizzazione dei rapporti di lavoro individuali dei dirigenti e degli altri dipendenti, applicazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 ed altre disposizioni in materia di organizzazione), il quale prevede l'espletamento di concorsi interni per titoli e per esami, in vista della copertura dei posti vacanti risultanti dalla nuova pianta organica, a seguito della verifica dei carichi di lavoro;
che il giudice rimettente ha denunciato la predetta disposizione, per violazione degli artt. 3 e 97, primo e terzo comma, della Costituzione, temporaneamente sospendendo, con separate ordinanze, l'efficacia dei provvedimenti impugnati, "sino all'esito del giudizio incidentale di legittimità costituzionale".
Considerato che, in epoca successiva all'ordinanza di rimessione, è stata approvata e pubblicata la legge regionale 14 settembre 1999, n. 77 (Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo) il cui art. 46, comma 2, ha abrogato espressamente la disposizione denunciata;
che si rende, pertanto, necessaria la restituzione degli atti al giudice rimettente, spettando ad esso di valutare se, alla luce dell'intervenuto mutamento del quadro normativo, la questione sollevata sia tuttora rilevante per la definizione del giudizio a quo.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al giudice a quo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.
Cesare MIRABELLI, Presidente
Massimo VARI, Redattore
Depositata in cancelleria il 27 luglio 2000.