Ordinanza n. 372/2000

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ORDINANZA N. 372

ANNO 2000

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare MIRABELLI, Presidente

- Francesco GUIZZI

- Massimo VARI 

- Cesare RUPERTO 

- Riccardo CHIEPPA 

- Gustavo ZAGREBELSKY 

- Valerio ONIDA 

- Fernanda CONTRI 

- Guido NEPPI MODONA 

- Piero Alberto CAPOTOSTI 

- Annibale MARINI 

- Franco BILE 

- Giovanni Maria FLICK 

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 223 d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado), promossi con ordinanze emesse il 21 e il 18 febbraio ed il 22 marzo 2000 della Corte di Assise di Messina rispettivamente iscritte ai nn. 161, 169 e 300 del registro ordinanze 2000 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 17 e 23, prima serie speciale, dell’anno 2000.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 6 luglio 2000 il Giudice relatore Giovanni Maria Flick.

 Ritenuto che, con ordinanze di identico contenuto, pronunciate rispettivamente in data 18 e 21 febbraio e 22 marzo 2000, la Corte di Assise di Messina ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 223 del d.lgs. 19 febbraio 1998 n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado) come modificato dall’art. 56 della legge 16 dicembre 1999 n. 479, con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui tale norma - con riferimento ai giudizi di primo grado in corso alla data di efficacia del citato decreto e per i quali il giudizio abbreviato non era originariamente ammesso, attesa la contestazione di un reato punibile con l’ergastolo - limita la possibilità dell’imputato di chiedere il giudizio abbreviato solo prima dell’inizio dell’istruttoria dibattimentale;

 che, a parere del giudice rimettente, la norma denunziata risulterebbe discriminatoria, in violazione dell’art. 3 della Costituzione, per tutti quegli imputati i quali, per l’impossibilità di accedere originariamente al rito in ragione della tipologia del reato contestato, non avevano avanzato richiesta in tal senso e che successivamente - una volta caducata normativamente la preclusione di ordine sostanziale - si vedano comunque negare la possibilità di usufruire del rito medesimo (e di conseguire, in caso di condanna, la cospicua riduzione di pena) per la circostanza, assolutamente casuale ed estrinseca, che il procedimento che li riguarda abbia sopravanzato la soglia di proponibilità dell’istanza (inizio dell’istruttoria dibattimentale);

 che, inoltre, la norma censurata violerebbe anche l’art. 24 della Costituzione, risultando compromesso il diritto di difesa dalla circostanza che l’impossibilità di accesso al rito si tradurrebbe in una indebita limitazione della facoltà dell'imputato di scegliere che assurgano al rango di prova elementi che non possiedono originariamente tale valenza.

  Considerato che la legge 5 giugno 2000 n. 144 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2000 n. 82, recante: “Modificazioni alla disciplina dei termini di custodia cautelare nella fase del giudizio abbreviato”) ha apportato sensibili innovazioni al quadro normativo di riferimento della questione sollevata, con lo specifico disposto dell’ art. 4-ter, comma 2;

 che, pertanto, gli atti devono essere restituiti al giudice rimettente, perché verifichi se la questione sollevata possa ritenersi tuttora rilevante nel giudizio a quo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 riuniti i giudizi,

ordina la restituzione degli atti alla Corte di Assise di Messina.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.

Cesare MIRABELLI, Presidente

Giovanni Maria FLICK, Redattore

Depositata in cancelleria il 26 luglio 2000.