Ordinanza n. 371/2000
 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N. 371

ANNO 2000

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare MIRABELLI, Presidente

- Francesco GUIZZI

- Massimo VARI 

- Cesare RUPERTO 

- Riccardo CHIEPPA 

- Gustavo ZAGREBELSKY 

- Valerio ONIDA 

- Fernanda CONTRI 

- Guido NEPPI MODONA 

- Piero Alberto CAPOTOSTI 

- Annibale MARINI 

- Franco BILE 

- Giovanni Maria FLICK 

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 223 d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado), promosso con ordinanza emessa il 3 febbraio 2000 dal Tribunale di Alba nel procedimento penale a carico di AGOSTO Paola, iscritta al n. 137 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell’anno 2000.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 6 luglio 2000 il Giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 3 febbraio 2000, il Tribunale di Alba ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 223 del d. lgs. 19 febbraio 1998 n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado) come modificato dall’art. 56 della legge 16 dicembre 1999 n. 479;

che, a parere del giudice rimettente, mentre l’art. 438 comma 5 cod. proc. pen. - nel testo introdotto dall’art. 27 della legge 16 dicembre 1999 n. 479 - prevede la possibilità per l’imputato di subordinare la richiesta di rito abbreviato all’esperimento di attività di integrazione probatoria, tale modalità di accesso al rito alternativo non è invece contemplata dall’art. 223 del d. lgs. 19 febbraio 1998 n. 51 per i procedimenti pendenti alla data di efficacia del medesimo decreto e, dunque, anche per quelli in fase processuale successiva alla emissione del decreto che dispone il giudizio;

 che pertanto, ad avviso del giudice a quo, la circostanza che, per i procedimenti già pervenuti alla fase dibattimentale al momento dell’entrata in vigore della legge n. 479 del 1999, sarebbe preclusa la possibilità di condizionare l’istanza di ammissione al rito abbreviato ad integrazione probatoria, violerebbe gli indicati parametri costituzionali, sotto il profilo dell’eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge - atteso che il differente regime non sembrerebbe giustificato da alcuna effettiva diversità di situazione degli imputati nelle diverse tipologie di fase del procedimento e, piuttosto, ancorato a dato estrinseco e casuale quale quello dello stato procedimentale - e sotto il profilo del diritto di difesa, avuto riguardo alla ingiustificata limitazione di accesso ad una specifica modalità del rito abbreviato.

 Considerato che la legge 5 giugno 2000 n. 144 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2000 n. 82, recante: “Modificazioni alla disciplina dei termini di custodia cautelare nella fase del giudizio abbreviato”) ha apportato sensibili innovazioni al quadro normativo di riferimento della questione sollevata, con lo specifico disposto dell’ art. 4 - ter, comma 1;

 che, pertanto, gli atti devono essere restituiti al giudice rimettente, perché verifichi se la questione sollevata possa ritenersi tuttora rilevante nel giudizio a quo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Alba.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.

Cesare MIRABELLI, Presidente

Giovanni Maria FLICK, Redattore

Depositata in cancelleria il 26 luglio 2000.