ORDINANZA N. 366
ANNO 2000
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Cesare MIRABELLI, Presidente
- Francesco GUIZZI
- Fernando SANTOSUOSSO
- Massimo VARI
- Riccardo CHIEPPA
- Gustavo ZAGREBELSKY
- Valerio ONIDA
- Carlo MEZZANOTTE
- Fernanda CONTRI
- Guido NEPPI MODONA
- Piero Alberto CAPOTOSTI
- Annibale MARINI
- Franco BILE
- Giovanni Maria FLICK
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 4, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449 (Determinazione delle sanzioni disciplinari per il personale del Corpo di polizia penitenziaria e per la regolamentazione dei relativi procedimenti, a norma dell’art. 21, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395), promosso con ordinanza emessa il 3 febbraio 1999 dal Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia-Romagna sul ricorso proposto da Scoglietti Domenico contro il Ministero della giustizia, iscritta al n. 604 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 44, prima serie speciale, dell’anno 1999.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 7 giugno 2000 il Giudice relatore Francesco Guizzi.
Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia-Romagna, investito del ricorso presentato da un agente di custodia per l’annullamento del provvedimento di destituzione dal servizio, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 4, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449 (Determinazione delle sanzioni disciplinari per il personale del Corpo di polizia penitenziaria e per la regolamentazione dei relativi procedimenti, a norma dell’art. 21, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395), nella parte in cui fissa il termine di novanta giorni per la conclusione del procedimento disciplinare;
che il Collegio rimettente osserva, in via preliminare, che tale termine è perentorio, come quello stabilito dall’art. 9, secondo comma, della legge 7 febbraio 1990, n. 19, cui la norma denunciata si ispira;
che entrambe le disposizioni citate pongono un termine entro cui può essere esercitato il potere disciplinare a seguito di condanna penale;
che il Tribunale amministrativo condivide le censure di illegittimità costituzionale avanzate dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato nella decisione n. 16 del 1997, in relazione all’art. 9, secondo comma, della citata legge n. 19, e solleva, a sua volta, questione di legittimità costituzionale dell’analoga norma posta dall’art. 6, comma 4, del decreto legislativo n. 449 del 1992;
che è intervenuto nel senso della infondatezza il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato.
Considerato che il dubbio di legittimità costituzionale verte sull’art. 6, comma 4, del decreto legislativo n. 449 del 1992, per violazione dei principi posti dall’art. 3 e dall’art. 97 della Costituzione;
che il Collegio rimettente richiama gli argomenti mossi dal Consiglio di Stato nel sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, secondo comma, della legge n. 19 del 1990;
che detta questione è stata dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione, con la sentenza n. 197 del 1999;
che il contenuto della norma denunciata è assimilabile a quello dell’art. 9, secondo comma, della legge n. 19, ora menzionata;
che non sono mosse ulteriori censure, né prospettati nuovi argomenti rispetto a quelli già esaminati nella citata sentenza n. 197 del 1999;
che la questione, pertanto, va dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 4, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449 (Determinazione delle sanzioni disciplinari per il personale del Corpo di polizia penitenziaria e per la regolamentazione dei relativi procedimenti, a norma dell’art. 21, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia-Romagna con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.
Cesare MIRABELLI, Presidente
Francesco GUIZZI, Redattore
Depositata in cancelleria il 26 luglio 2000.