Ordinanza n. 308/2000

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ORDINANZA N. 308

ANNO 2000

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare MIRABELLI, Presidente

- Francesco GUIZZI

- Fernando SANTOSUOSSO

- Massimo VARI

- Cesare RUPERTO 

- Riccardo CHIEPPA 

- Gustavo ZAGREBELSKY 

- Valerio ONIDA

- Carlo MEZZANOTTE

- Fernanda CONTRI

- Guido  NEPPI MODONA

- Piero Alberto CAPOTOSTI

- Annibale MARINI

- Franco BILE

- Giovanni Maria FLICK

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 24, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni (Nuovo codice della strada), promosso con ordinanza emessa il 2 agosto 1999 dal Pretore di Genova nel procedimento civile vertente tra Tecnospeedy s.r.l. e il Prefetto di Genova, iscritta al n. 722 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 22 giugno 2000 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione del prefetto, il Pretore di Genova con ordinanza in data 2 agosto 1999 ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 24, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), <<nella parte in cui non esclude l'applicazione automatica della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della validità della carta di circolazione nell'ipotesi di violazione del disposto del comma 19 del medesimo articolo, equiparando la violazione di tale comma a quella del tutto diversa del comma 18>>;

che il rimettente premette in fatto che con il provvedimento prefettizio impugnato erano state irrogate a carico del ricorrente la sanzione pecuniaria amministrativa per violazione dell'art. 10, comma 19, del decreto legislativo n. 285 del 1992 <<per aver effettuato con il veicolo di sua proprietà un trasporto eccezionale in difformità rispetto allo schema di carico>>, nonché, ai sensi del comma 24 del medesimo articolo, le sanzioni accessorie del ritiro della patente e la sospensione della carta di circolazione del veicolo (queste ultime immediatamente applicate in via cautelare);

 che il giudice a quo denuncia che l'art. 10, comma 24, del decreto legislativo n. 285 del 1992 equipara irragionevolmente, ai fini dell'applicazione automatica della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione, le violazioni del comma 19, che punisce la condotta di chi esegue trasporti eccezionali senza osservare le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione, e del comma 18 del medesimo articolo, che punisce la diversa e più grave condotta di chi esegue trasporti eccezionali senza aver ottenuto l'autorizzazione;

 che verrebbero così ad essere sanzionati <<in modo identico>> illeciti amministrativi caratterizzati da sostanziali e profonde differenze sul piano oggettivo e soggettivo, con conseguente violazione del principio di uguaglianza;

 che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.

Considerato che, successivamente all’ordinanza di rimessione, l’art. 10, comma 24, del decreto legislativo n. 285 del 1992 è stato modificato dall’art. 28, comma 1, lettera l), della legge 7 dicembre 1999, n. 472 (Interventi nel settore dei trasporti), che ha eliminato il riferimento nella disposizione impugnata al comma 19 del medesimo articolo (trasporto eccezionale senza l’osservanza delle prescrizioni stabilite nell’autorizzazione), sicché le sanzioni amministrative accessorie della sospensione della patente di guida del conducente e della sospensione della carta di circolazione del veicolo conseguono ora esclusivamente alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 18, 21 e 22 dell’art. 10 dello stesso decreto;

che pertanto occorre restituire gli atti al giudice rimettente affinché verifichi se la questione sia tuttora rilevante.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Pretore di Genova.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 2000.

Cesare MIRABELLI, Presidente

Guido NEPPI MODONA, Redattore

Depositata in cancelleria il 19 luglio 2000.