Ordinanza n. 290/2000
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ORDINANZA N. 290

ANNO 2000

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Prof. Cesare MIRABELLI, Presidente

- Prof. Francesco GUIZZI

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO 

- Avv. Massimo VARI 

- Dott. Cesare RUPERTO 

- Dott. Riccardo CHIEPPA 

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY 

- Prof. Valerio ONIDA 

- Prof. Carlo MEZZANOTTE 

- Avv. Fernanda CONTRI 

- Prof. Guido NEPPI MODONA 

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI 

- Prof. Annibale MARINI 

- Dott. Franco BILE 

- Prof. Giovanni Maria FLICK 

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 334 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n.43 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale), in relazione all’art. 282 del medesimo d.P.R., promosso con ordinanza emessa il 17 febbraio 1999 dalla Corte di cassazione nel procedimento penale a carico di Roberto Nassetti, iscritta al n. 301 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie specie, dell’anno 1999.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 22 marzo 2000 il Giudice relatore Cesare Mirabelli.

Ritenuto che la Corte di cassazione, con ordinanza emessa il 17 febbraio 1999 in un procedimento nel quale il ricorrente aveva impugnato la sentenza che lo aveva condannato alla pena della multa di lire 2.556.000 per il reato di contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 334 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale), in relazione all'art. 282 del medesimo d.P.R., per contrasto con gli artt. 3, 25, 101, 111 e 113 della Costituzione;

che l'art. 334 del d.P.R. n. 43 del 1973 prevede che, per i delitti di contrabbando punibili con la sola pena della multa, l'amministrazione doganale può consentire all’interessato di pagare una somma non inferiore al doppio del tributo evaso, oltre al tributo stesso, con estinzione del reato;

che il giudice rimettente ritiene che la norma denunciata configuri un meccanismo di conciliazione affidato alla mera discrezionalità dell’amministrazione; ne deriverebbe una violazione sia del principio di eguaglianza (art. 3 della Costituzione) tra soggetti tutti potenzialmente interessati alla definizione in via amministrativa, sia, in contrasto con il principio di legalità e di indefettibilità della tutela giurisdizionale nel controllo degli atti della pubblica amministrazione, degli artt. 25, secondo comma, 101, 111 e 113 della Costituzione;

che nel giudizio dinanzi alla Corte costituzionale è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l’inammissibilità e, in subordine, per la non fondatezza della questione.

Considerato che, successivamente all’ordinanza di rimessione, il reato di contrabbando doganale di cui all’art. 282 del d.P.R. n. 43 del 1973, oggetto del giudizio dinanzi alla Corte rimettente, è stato depenalizzato dall’art. 25 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell’art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205) allorché l’ammontare dei diritti di confine dovuti non superi lire sette milioni e non ricorrano talune circostanze aggravanti (indicate dall’art. 295, secondo comma, dello stesso d.P.R.);

che, pertanto, gli atti devono essere restituiti al giudice rimettente affinché verifichi se la questione di costituzionalità sia tuttora rilevante (cfr. ordinanza n. 124 del 2000).

Per questi Motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti alla Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 2000.

Cesare MIRABELLI, Presidente e Redattore

Depositata in cancelleria il 14 luglio 2000.