ORDINANZA N. 275
ANNO 2000
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai Signori Giudici:
- Cesare MIRABELLI, Presidente
- Fernando SANTOSUOSSO
- Massimo VARI
- Cesare RUPERTO
- Riccardo CHIEPPA
- Gustavo ZAGREBELSKY
- Valerio ONIDA
- Carlo MEZZANOTTE
- Fernanda CONTRI
- Guido NEPPI MODONA
- Piero Alberto CAPOTOSTI
- Annibale MARINI
- Franco BILE
- Giovanni Maria FLICK
ha pronunciato la seguente
ORDINANZAnel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 2964 e 2942 del codice civile, in relazione all'articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), promosso con ordinanza emessa il 28 maggio 1999 dalla Commissione tributaria provinciale di Foggia sui ricorsi riuniti proposti da Trombetta Antonia Rosa contro Ufficio IVA di Foggia, iscritta al n. 534 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1999.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 21 giugno 2000 il Giudice relatore Franco Bile.
Ritenuto che con l’ordinanza indicata in epigrafe la Commissione tributaria provinciale di Foggia, nel corso di un giudizio instaurato da Antonia Rosa Trombetta contro l’Ufficio provinciale IVA di Foggia, avente ad oggetto l’annullamento di una cartella esattoriale emessa in relazione ad un avviso di accertamento per IVA e di un processo verbale di contestazione e del relativo avviso di accertamento sempre per IVA, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’articolo 24 della Costituzione, <<degli articoli 2964 e 2942 del codice civile, in relazione all’articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413)>>;
che il giudice a quo riferisce che <<sulla base della documentazione medica prodotta dalla ricorrente>> emergerebbe che la stessa <<all’epoca in cui ricevette l’avviso di accertamento e per tutta la durata del termine prescritto per l’impugnazione a pena di decadenza>> si sarebbe trovata <<nella oggettiva impossibilità fisica e psichica di gestire i propri interessi, e quindi di adire tempestivamente>> la commissione tributaria <<al fine di far valere le proprie ragioni, così come esposte nel ricorso oggetto di controversia>>;
che, sulla base di tali premesse, il giudice rimettente osserva che l’art. 2964 cod. civ. non prevede l’applicabilità alla decadenza delle norme dettate in punto di interruzione e di sospensione della prescrizione, per poi soggiungere che nella disciplina della sospensione della prescrizione, di cui agli articoli 2941 e seguenti cod. civ., non è prevista espressamente l’ipotesi dell'impedimento oggettivo in cui si sarebbe venuta a trovare la ricorrente;
che pertanto, secondo il rimettente, si configurerebbe l’illegittimità costituzionale <<per contrasto con l’art. 24 Cost.>> degli artt. 2964 e 2942 cod. civ.; quanto al primo nella parte in cui non prevede l’applicabilità alla decadenza della disciplina della sospensione della prescrizione e quanto al secondo nella parte in cui non comprende fra le ipotesi di sospensione <<per la condizione del titolare, quella dell’impedimento oggettivo prottrattosi per tutta la durata del termine prescritto per il compimento dell’atto processuale>>;
che la questione di costituzionalità sarebbe rilevante, in quanto dalla sua soluzione dipenderebbe la possibilità di reputare tempestivamente proposto il ricorso introduttivo della controversia, in relazione all’art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992.
Considerato che il giudice a quo, pur avendo indicato come parametro costituzionale della proposta questione di costituzionalità l’art. 24 della Costituzione, ha omesso qualsiasi indicazione delle ragioni per le quali tale norma costituzionale sarebbe violata dalla disciplina delle norme denunciate;
che, in conseguenza, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, la questione dev’essere ritenuta manifestamente inammissibile, dal momento che compete al giudice rimettente indicare e motivare nell’ordinanza di rimessione le ragioni per le quali il parametro costituzionale invocato sarebbe violato (cfr. da ultimo le ordinanze nn. 166 e 173 del 2000).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 2964 e 2942 del codice civile, sollevata, in riferimento all’articolo 24 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Foggia con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 2000.
Cesare MIRABELLI, Presidente
Franco BILE, Redattore
Depositata in cancelleria il 12 luglio 2000.