ORDINANZA N. 257
ANNO 2000
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Cesare MIRABELLI, Presidente
- Francesco GUIZZI
- Fernando SANTOSUOSSO
- Massimo VARI
- Riccardo CHIEPPA
- Gustavo ZAGREBELSKY
- Valerio ONIDA
- Carlo MEZZANOTTE
- Fernanda CONTRI
- Guido NEPPI MODONA
- Piero Alberto CAPOTOSTI
- Annibale MARINI
- Franco BILE
- Giovanni Maria FLICK
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 214, comma 1, lettera gg), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli artt. 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), promossi con ordinanze emesse il 25 e il 28 maggio 1999 dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Sassari nei procedimenti penali a carico di F. V. e di C. F., iscritte ai nn. 506 e 507 del registro ordinanze 1999 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1999.
Udito nella camera di consiglio dell'8 giugno 2000 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto che con due ordinanze di identico tenore il Giudice per le indagini preliminari della Pretura di Sassari ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 76 e 77, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 214, comma 1, lettera gg), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli artt. 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), nella parte in cui abroga l'art. 1161 del codice della navigazione, mediante l'abrogazione dell'intera legge 28 dicembre 1993, n. 561 (Trasformazione di reati minori in illeciti amministrativi), che, all'art. 3, comma 1, aveva dettato una nuova disciplina sostitutiva di detta norma;
che il rimettente premette che il pubblico ministero aveva chiesto emettersi decreto penale di condanna per il reato di cui all'art. 1161 cod. nav., eccependo, in subordine, l'illegittimità costituzionale della disposizione abrogatrice;
che, a chiarire il quadro normativo sul quale è intervenuta la disposizione denunciata, il rimettente ricorda che l'art. 3 della legge n. 561 del 1993 ha modificato, sostituendolo, l'art. 1161 cod. nav. e che l'art. 214, comma 1, lettera gg), del decreto legislativo n. 58 del 1998 ha successivamente abrogato l'intera legge n. 561 del 1993, e dunque il dettato del sostituito art. 1161 cod. nav.;
che, tuttavia, il decreto legislativo n. 58 del 1998 è stato emanato in virtù della delega conferita al Governo con l'art. 21 della legge 6 febbraio 1992, n. 52 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994), limitatamente alla normativa avente ad oggetto i servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari e l'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento mobiliare e degli enti creditizi;
che tale oggetto è affatto diverso da quello cui si riferisce l'art. 1161 cod. nav., che incrimina l'abusiva occupazione di spazio demaniale e l'inosservanza dei limiti alla proprietà privata;
che, a parere del rimettente, la disposizione abrogatrice è evidentemente frutto di un errore del legislatore, alla cui correzione non può provvedere il giudice in via interpretativa;
che, inoltre, l'abrogazione in parola risulterebbe particolarmente irragionevole, comportando la rinuncia al controllo e alla tutela del bene, garantito dalla Costituzione, della conservazione del paesaggio e dell'ambiente costieri.
Considerato che in entrambe le ordinanze il rimettente dubita della legittimità costituzionale dell'art. 214, comma 1, lettera gg), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella parte in cui abroga l'intera legge 28 dicembre 1993, n. 561, perché in tal modo viene irragionevolmente abrogato l'art. 1161 cod. nav., malgrado nella legge di delegazione non fosse in alcun modo compresa la materia della occupazione del demanio;
che le ordinanze di rimessione sollevano identica questione e va pertanto disposta la riunione dei relativi giudizi;
che, successivamente alle ordinanze, la norma impugnata è stata modificata dalla legge 15 giugno 1999, n. 205 (Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario);
che, in particolare, l'art. 15 di detta legge ha, al comma 1, sostituito la lettera gg) del comma 1 dell'art. 214 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, in modo che risultano abrogati i soli artt. 1, comma 1, lettera m), e 2, comma 1, lettera f), della legge 28 dicembre 1993, n. 561, e ha disposto, al comma 2, che tale legge, per le parti diverse da quelle indicate nel capoverso del comma 1, si considera non abrogata;
che inoltre l'art. 4 della medesima legge n. 205 del 1999, nel dettare i principi e i criteri direttivi per la riforma del sistema sanzionatorio in materia di disciplina della navigazione, ha escluso dalla delega relativa alla trasformazione in illeciti amministrativi delle contravvenzioni contenute nel codice della navigazione l'art. 1161, unitamente agli artt. 1176 e 1177, cod. nav.;
che con tali interventi il legislatore ha dunque inteso escludere che l'abrogazione disposta dall'art. 214, comma 1, lettera gg), del d.lgs. n. 58 del 1998 possa essere riferita, tra l'altro, all'art. 1161 cod. nav., come sostituito dall'art. 3 della legge n. 561 del 1993;
che pertanto va disposta la restituzione degli atti al giudice a quo perché valuti, alla luce delle novità apportate dalla legge n. 205 del 1999, se la questione sollevata sia tuttora rilevante.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
ordina la restituzione degli atti al Giudice per le indagini preliminari della Pretura di Sassari.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2000.
Cesare MIRABELLI, Presidente
Guido NEPPI MODONA, Redattore
Depositata in cancelleria il 6 luglio 2000.