ORDINANZA N. 237
ANNO 2000
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Cesare MIRABELLI, Presidente
- Francesco GUIZZI
- Fernando SANTOSUOSSO
- Massimo VARI
- Riccardo CHIEPPA
- Gustavo ZAGREBELSKY
- Valerio ONIDA
- Carlo MEZZANOTTE
- Fernanda CONTRI
- Guido NEPPI MODONA
- Piero Alberto CAPOTOSTI
- Annibale MARINI
- Franco BILE
- Giovanni Maria FLICK
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), promosso con ordinanza emessa il 14 ottobre 1999 dalla Commissione tributaria provinciale di Brescia sul ricorso proposto da Promotion Programme di Venza e Strambelli e c. s.n.c. contro l’Ufficio IVA di Brescia, iscritta al n. 27 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numero 6, prima serie speciale, dell’anno 2000.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio dell’8 giugno 2000 il Giudice relatore Annibale Marini.
Ritenuto che la Commissione tributaria provinciale di Brescia, con ordinanza emessa il 14 ottobre 1999, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 53, primo comma, e 76 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413);
che, ad avviso della commissione rimettente, la disposizione di cui all’art. 7, comma 4, del d. lgs. n. 546 del 1992, nella parte in cui esclude l’ammissibilità, nel processo tributario, della prova testimoniale, si porrebbe in contrasto con gli artt. 3, 24, 53, primo comma, e 76 della Costituzione;
che nel giudizio dinanzi a questa Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, che, rilevando come l’ordinanza di rimessione risulti del tutto priva di motivazione sulla non manifesta infondatezza della questione, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità della questione medesima.
Considerato che il rimettente omette qualsiasi cenno sulla fattispecie concreta sottoposta al suo esame;
che manca, inoltre, nell’ordinanza di rimessione una pur sintetica motivazione in ordine sia alla non manifesta infondatezza che alla rilevanza della questione;
che, in relazione a tali omissioni, la questione deve essere dichiarata, in conformità alla costante giurisprudenza di questa Corte, manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 53, primo comma, e 76 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Brescia, con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta l'8 giugno 2000.
Cesare MIRABELLI, Presidente
Annibale MARINI, Redattore
Depositata in cancelleria il 22 giugno 2000.