Ordinanza n. 235/2000

 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N. 235

ANNO 2000

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare MIRABELLI, Presidente

- Francesco GUIZZI

- Fernando SANTOSUOSSO 

- Massimo VARI 

- Riccardo CHIEPPA 

- Gustavo ZAGREBELSKY 

- Valerio ONIDA 

- Carlo MEZZANOTTE 

- Fernanda CONTRI 

- Guido NEPPI MODONA 

- Annibale MARINI 

- Franco BILE 

- Giovanni Maria FLICK 

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 4, secondo comma, del decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414 (Provvedimenti urgenti in alcuni settori dell’economia), convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 2 ottobre 1981, n. 544, promosso con ordinanza emessa il 14 aprile 1999 dal Pretore di Brindisi nel procedimento civile Leucci Industriale s.p.a. in amministrazione straordinaria contro Cellamare Fernando, iscritta al numero 401 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell’anno 1999.

Udito nella camera di consiglio del 7 giugno 2000 il Giudice relatore Annibale Marini.

Ritenuto che il Pretore di Brindisi, con ordinanza emessa il 14 aprile 1999, ha sollevato, in riferimento agli artt. 24, primo comma, e 36 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, secondo comma, del decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414 (Provvedimenti urgenti in alcuni settori dell’economia), convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 2 ottobre 1981, n. 544;

che, ad avviso del rimettente, la disposizione denunciata, vietando le azioni esecutive individuali successivamente all’inizio della procedura di amministrazione straordinaria, si porrebbe in contrasto, nella parte riguardante i crediti di massa di lavoro subordinato, sia con il diritto di agire in giudizio garantito dall’art. 24, primo comma, della Costituzione, che con il diritto alla retribuzione, intesa, in senso ampio, quale mezzo per assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa, tutelato dall’art. 36 della Costituzione;

che, in particolare, secondo il rimettente la posizione di coloro che risultano creditori nei confronti dell’amministrazione straordinaria per aver fornito o prestato ad essa servizi e lavoro, è diversa da quella dei creditori concorsuali ed identica a quella dei soggetti che in un contratto a prestazioni corrispettive, avendo adempiuto la propria prestazione, hanno diritto di pretendere l’esecuzione della controprestazione e di procedere, in caso di inadempimento, all’esecuzione forzata sui beni del debitore;

che, conseguentemente, il divieto di agire esecutivamente posto dalla norma impugnata risulterebbe, per i crediti di massa di lavoro subordinato, lesivo, al tempo stesso, del diritto alla retribuzione e del diritto alla tutela giurisdizionale garantiti dagli articoli 36 e 24 della Costituzione;

che, peraltro, il rimettente prospetta una diversa censura, pur collegandola formalmente alla prima, rilevando in particolare come nell’amministrazione straordinaria, diversamente che nel fallimento, la possibilità di realizzazione delle pretese creditorie sarebbe pregiudicata dall’assenza di «un giudice delegato che autorizza i prelevamenti, approva lo stato passivo ed il piano di riparto, dirige le operazioni della procedura e vigila l’opera del curatore»;

che, in relazione a tale censura, il rimettente esclude, poi, che la funzione di garanzia propria del controllo giudiziale possa ritenersi assolta da altri mezzi di pressione sull’attività del commissario, quali denunce, istanze o diffide il cui esperimento non avrebbe alcuna incidenza diretta sulla realizzazione della pretesa legittimamente vantata dal lavoratore subordinato.

Considerato che il giudice a quo, mentre denuncia, in relazione ai crediti di massa di lavoro subordinato, la illegittimità costituzionale del divieto di azioni esecutive individuali successivamente all’inizio della procedura di amministrazione straordinaria, avanza, poi, come si è visto, nel testo dell’ordinanza, una diversa censura riguardante la mancanza di un controllo giudiziale sull’attività del commissario relativa ai pagamenti di tali crediti, senza che sia dato comprendere quale sia la questione che intende effettivamente sottoporre al giudizio di questa Corte;

che la questione, essendo prospettata in termini perplessi e preclusivi della sua necessaria individuazione, deve essere, per tale ragione, dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, secondo comma, del decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414 (Provvedimenti urgenti in alcuni settori dell’economia), convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 2 ottobre 1981, n. 544, sollevata, in riferimento agli artt. 24, primo comma, e 36 della Costituzione, dal Pretore di Brindisi con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2000.

Cesare MIRABELLI, Presidente

Annibale MARINI, Redattore

Depositata in cancelleria il 22 giugno 2000.