ORDINANZA N. 212
ANNO 2000
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Cesare MIRABELLI, Presidente
- Francesco GUIZZI
- Fernando SANTOSUOSSO
- Massimo VARI
- Cesare RUPERTO
- Riccardo CHIEPPA
- Gustavo ZAGREBELSKY
- Valerio ONIDA
- Carlo MEZZANOTTE
- Fernanda CONTRI
- Guido NEPPI MODONA
- Piero Alberto CAPOTOSTI
- Annibale MARINI
- Franco BILE
- Giovanni Maria FLICK
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 17 della legge 4 maggio 1990, n. 107 (Disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati), promosso con ordinanza emessa il 29 settembre 1998 dal Pretore di Spoleto, iscritta al n. 840 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell’anno 1998.
Visto l’atto di costituzione di uno degli imputati nel giudizio principale;
udito nelll’udienza pubblica del 4 aprile 2000 il Giudice relatore Carlo Mezzanotte;
udito l’avvocato Antonio Bellini per la parte costituita.
Ritenuto che con ordinanza emessa in data 29 settembre 1998 il Pretore di Spoleto, nel corso di un procedimento penale, ha sollevato, in riferimento all’articolo 25 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 17 della legge 4 maggio 1990, n. 107 (Disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati);
che, secondo il remittente, la disposizione censurata identificherebbe le condotte incriminate facendo riferimento a comportamenti, la cui illiceità deriverebbe dal loro contrasto con altra e diversa previsione normativa di fonte secondaria, ossia il decreto ministeriale 27 dicembre 1990 (Caratteristiche e modalità per la donazione del sangue ed emoderivati), che ha dato attuazione alla legge n. 107 del 1990, il quale comporterebbe un “apprezzamento fattuale di idoneità organizzativa e di adeguatezza tecnica a finalità prestabilite”, che renderebbe “necessariamente atipiche” le condotte concretanti le violazioni previste;
che per tale motivo, ad avviso del giudice a quo, l’art. 17 della legge n. 107 del 1990 contrasterebbe con l’art. 25 della Costituzione, violando il principio di tassatività della fattispecie penale;
che si è costituito in giudizio uno degli imputati nel giudizio principale, chiedendo l’accoglimento della questione;
che, secondo la parte costituita, la norma sanzionatoria, oggetto di censura, ricomprenderebbe nell’ambito delle condotte penalmente rilevanti tutte le violazioni della legge n. 107 del 1990, la quale rimanderebbe alle prescrizioni contenute nel regolamento di attuazione: conseguentemente sarebbe violato il principio di tassatività e tipicità sancito dall’art. 25 della Costituzione, in quanto, da un lato, l’art. 17 della legge n. 107 del 1990 là dove sanziona genericamente la violazione delle norme di legge avrebbe contenuto assolutamente incerto, e, dall'altro, il “regolamento integrativo” conterrebbe prescrizioni assai particolari e dettagliate e riguarderebbe aspetti di mera organizzazione ed opportunità e fatti che non suscitano alcun allarme sociale, sì da rendere pressoché impossibile la tipizzazione delle condotte incriminate.
Considerato che l’ordinanza di remissione non indica quali siano i termini della fattispecie concreta oggetto del giudizio principale, ed in particolare omette di specificare gli essenziali elementi di fatto ed il reato per il quale si procede;
che la mancata indicazione dei sopra indicati elementi della fattispecie rende a questa Corte impossibile ogni valutazione inerente al preliminare profilo della rilevanza della sollevata questione;
che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 17 della legge 4 maggio 1990, n. 107 (Disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati), sollevata, in riferimento all’articolo 25 della Costituzione, dal Pretore di Spoleto con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2000.
Cesare MIRABELLI, Presidente
Carlo MEZZANOTTE, Redattore
Depositata in cancelleria il 19 giugno 2000.