Ordinanza n. 211/2000

 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N. 211

ANNO 2000

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Prof. Cesare MIRABELLI, Presidente

- Prof. Francesco GUIZZI

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO 

- Avv. Massimo VARI 

- Dott. Cesare RUPERTO 

- Dott. Riccardo CHIEPPA 

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY 

- Prof. Valerio ONIDA 

- Prof. Carlo MEZZANOTTE 

- Avv. Fernanda CONTRI 

- Prof. Guido NEPPI MODONA 

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI 

- Prof. Annibale MARINI 

- Dott. Franco BILE 

- Prof. Giovanni Maria FLICK 

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di ammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito dell’art. 25, comma 3, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342 relativo alla validità ed efficacia delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi dovuti ad istituti di credito, promosso dal Tribunale di Brindisi con ricorso depositato il 1° dicembre 1999 ed iscritto al n. 136 del registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio dell’8 marzo 2000 il Giudice relatore Cesare Mirabelli.

Ritenuto che con ricorso datato 26 novembre 1999 e depositato il 1° dicembre 1999 il Tribunale di Brindisi ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Governo della Repubblica, a seguito della emanazione dell’art. 25, comma 3, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342 (Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia);

che questa disposizione aggiunge alla disciplina delle valute, dettata dall’art. 120 dello stesso testo unico, quella relativa alle modalità di calcolo degli interessi e prevede, con il comma 2, che il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) stabilisca modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente deve essere assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori; inoltre il comma 3, che costituisce oggetto del conflitto di attribuzione, dispone che le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenuti nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera del CICR, sono valide ed efficaci fino a tale data e, dopo di essa, debbono essere adeguate al disposto della delibera stessa che stabilirà altresì le modalità e i tempi dell’adeguamento; in difetto di adeguamento, le clausole divengono inefficaci e l’inefficacia può essere fatta valere solo dal cliente;

 che il giudice ricorrente ritiene che, emanando l’art. 25, comma 3, del decreto legislativo n. 342 del 1999, il Governo abbia esercitato poteri di natura giurisdizionale, riservati in via esclusiva al potere giudiziario, e chiede che la Corte annulli tale disposizione, in quanto viziata da incompetenza assoluta;

 che, secondo lo stesso giudice, la disposizione denunciata eccederebbe i criteri ed i limiti temporali della delega legislativa, concessa al Governo con l’art. 25 della legge 18 febbraio 1992, n. 142 e con l’art. 1, comma 5, della legge 24 aprile 1998, n. 128, indicati nel preambolo del decreto legislativo n. 342 del 1999 come base della delegazione legislativa;

 che il giudice ricorrente ritiene che l’art. 25, comma 3, del decreto legislativo n. 342 del 1999 abbia violato funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario (art. 24, 101, 102, 104 Cost.), perché tale disposizione non avrebbe il carattere di norma generale ed astratta ma sarebbe invece diretta ad incidere su situazioni concrete: stabilendo la validità e l’efficacia delle clausole sulla capitalizzazione trimestrale contenute nei contratti stipulati in passato dalle banche, essa si sostituirebbe alla funzione giurisdizionale nel dirimere il contenzioso in atto fra banche e clienti sulla validità di tali clausole.

 Considerato che il Tribunale di Brindisi ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Governo in relazione all’art. 25, comma 3, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342, che disciplina la validità ed efficacia delle clausole relative alla maturazione di interessi sugli interessi nell’esercizio dell’attività bancaria, per i contratti anteriori alla delibera del CICR che stabilisce modalità e criteri di produzione degli interessi sugli interessi;

 che la Corte è chiamata a deliberare in camera di consiglio e senza contraddittorio se il ricorso sia ammissibile in quanto esista «la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza» (art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87);

 che il giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato è posto a garanzia dell’ordine costituzionale delle competenze (art. 38 della legge n. 87 del 1953), mentre il mezzo che il giudice ha normalmente per sottoporre la legge al controllo di costituzionalità è il giudizio incidentale di legittimità costituzionale (sentenze n. 457 del 1999 e n. 409 del 1989); sicché è da escludere che possa essere sollevato conflitto quando, come nel caso in esame, la legge detta una disciplina destinata a trovare applicazione in giudizio e che può, proprio nel corso di un giudizio, essere denunciata in via incidentale dal giudice, perché ne sia verificata la legittimità costituzionale (ordinanza n. 398 del 1999);

 che, pertanto, il conflitto sollevato dal Tribunale di Brindisi è inammissibile.

Per Questi Motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

 dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, proposto dal Tribunale di Brindisi nei confronti del Governo con il ricorso indicato in epigrafe.

 Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta l'8 giugno 2000.

Cesare MIRABELLI, Presidente e Redattore

Depositata in cancelleria il 19 giugno 2000.