ORDINANZA N. 205
ANNO 2000
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALEcomposta dai signori Giudici:
- Cesare MIRABELLI, Presidente
- Francesco GUIZZI
- Fernando SANTOSUOSSO
- Massimo VARI
- Cesare RUPERTO
- Riccardo CHIEPPA
- Valerio ONIDA
- Carlo MEZZANOTTE
- Fernanda CONTRI
- Guido NEPPI MODONA
- Piero Alberto CAPOTOSTI
- Annibale MARINI
- Franco BILE
- Giovanni Maria FLICK
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 67, primo comma, del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 (Istituzione del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici), promosso con ordinanza emessa il 22 dicembre 1998 del Pretore di Nola, nel procedimento civile vertente tra S.R. ed altri e il Servizio Riscossione Tributi di Nola e altro iscritta al n. 163 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno 1999.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 10 maggio 2000 il Giudice relatore Piero Alberto Capotosti.
Ritenuto che il Pretore di Nola, con ordinanza in data 22 dicembre 1998, solleva, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 67, primo comma, del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 (Istituzione del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici), nella parte in cui, attribuendo la riscossione delle tasse automobilistiche erariali e regionali ai concessionari del servizio di riscossione, rende applicabile alla medesima l'art. 54, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), il quale stabilisce l'inammissibilità dell'opposizione disciplinata dall'art. 615, cod. proc. civ.;
che, secondo il rimettente, l'opposizione proposta ex art. 615, cod. proc. civ., avverso i pignoramenti mobiliari eseguiti dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi, per il recupero degli importi di tasse automobilistiche non pagate, dovrebbe essere dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 54, secondo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973, applicabile in virtù dell'art. 67, primo comma, del d.P.R. n. 43 del 1988, ed il debitore non potrebbe avvalersi della tutela cautelare;
che, inoltre, a suo avviso, l'attribuzione al giudice ordinario delle controversie in esame, impedendo al debitore di chiedere la sospensione dell'atto impugnato, realizzerebbe sia una limitazione della tutela cautelare non ragionevole, in quanto non bilanciata da un meccanismo di gradualità nella riscossione analogo a quello stabilito per le principali imposte, sia una ingiustificata disparità di trattamento rispetto al caso del contribuente, il quale abbia avuto la possibilità di esperire, prima dell'inizio del procedimento di esecuzione, l'azione ordinaria, ex art. 9, secondo comma, cod.proc.civ.;
che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto nel giudizio chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e comunque infondata, sostenendo, in una memoria depositata in prossimità della camera di consiglio, che la giurisprudenza costituzionale avrebbe giudicato ragionevole la limitazione della tutela cautelare in riferimento alle entrate tributarie, in quanto il contribuente può chiedere la sospensione del ruolo in via amministrativa e, quindi, impugnare l'eventuale rigetto della domanda.
Considerato che il Pretore di Nola dubita della legittimità costituzionale dell'art. 67, primo comma, del d.P.R. n. 43 del 1988 nella parte in cui, rendendo applicabile alla riscossione coattiva delle tasse automobilistiche l'art. 54, secondo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973, escluderebbe la proponibilità dell'opposizione regolata dall'art. 615, cod.proc. civ., ed il potere cautelare del giudice ordinario;
che, successivamente alla proposizione della questione di legittimità costituzionale, è entrato in vigore il d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, il quale ha innovato la disciplina della riscossione coattiva;
che, in particolare, l'art. 16 del d.lgs. n. 46 del 1999 ha sostituito l'intero Titolo II del d.P.R. n. 602 del 1973, modificando anche l'art. 54, confermando, agli artt. 57 e 60, l'improponibilità delle opposizioni regolate dall'art. 615, cod. proc. civ., ad eccezione di quelle aventi ad oggetto la pignorabilità dei beni, e delle opposizioni disciplinate dall'art. 617, cod. proc. civ. concernenti la regolarità formale e la notificazione del titolo esecutivo, disponendo altresì che il giudice dell'esecuzione non può sospendere il processo esecutivo, salvo che ricorrano fondati motivi e vi sia fondato pericolo di grave e irreparabile danno;
che, inoltre, l'art. 29 del d.lgs. n. 46 del 1999 dispone che <<per le entrate tributarie diverse da quelle elencate dall'articolo 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (...), il giudice competente a conoscere le controversie concernenti il ruolo può sospendere la riscossione se ricorrono gravi motivi>>, stabilendo che ad esse <<non si applica la disposizione del comma 1 dell'art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 come sostituito dall'art. 16 del presente decreto e le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie>> e che <<ad esecuzione iniziata il giudice può sospendere la riscossione solo in presenza dei presupposti di cui all'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'art. 16 del presente decreto>>;
che, alle tasse automobilistiche, in quanto entrate tributarie non comprese nell'elenco dell'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, è applicabile, nella parte di interesse, il succitato art. 29 e che, inoltre, l'art. 68 del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112 ha abrogato il d.P.R. n. 43 del 1988;
che, dunque, la sopravvenuta modificazione delle norme che il rimettente ritiene di dovere applicare ed il complessivo mutamento del quadro normativo di riferimento impongono il riesame da parte del giudice a quo della perdurante rilevanza della questione.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Pretore di Nola.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2000.
Cesare MIRABELLI, Presidente
Piero Alberto CAPOTOSTI, Redattore
Depositata in cancelleria il 16 giugno 2000.