Ordinanza n. 203/2000
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ANNO 2000

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare MIRABELLI, Presidente

- Francesco GUIZZI

- Fernando SANTOSUOSSO 

- Massimo VARI 

- Cesare RUPERTO 

- Riccardo CHIEPPA 

- Valerio ONIDA 

- Carlo MEZZANOTTE 

- Fernanda CONTRI 

- Guido NEPPI MODONA 

- Piero Alberto CAPOTOSTI 

- Annibale MARINI 

- Franco BILE 

- Giovanni Maria FLICK 

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 (Modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari), promosso con ordinanza emessa il 19 gennaio 1999 dal Pretore di Trento nel procedimento civile vertente tra la Provincia Autonoma di Bolzano e l'Amministrazione delle Finanze ed altre, iscritta al n. 127 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1999.

 Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 udito nella camera di consiglio del 10 maggio 2000 il Giudice relatore Piero Alberto Capotosti.

Ritenuto che il Pretore di Trento, con ordinanza emessa il 19 gennaio 1999, in un giudizio di opposizione all'esecuzione promossa dal concessionario del servizio di riscossione per il pagamento dell'indennizzo per l'occupazione abusiva di un bene demaniale, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 (Modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari), nella parte in cui, rinviando all'art. 67 del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, che a sua volta richiama l'art. 11 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e dunque l'intera normativa in vigore per la riscossione delle imposte dirette, impedisce al debitore, in caso di contestazione dell'esistenza o dell'entità del credito, di proporre opposizione all'esecuzione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria e di ottenere dalla stessa la sospensione dell'esecuzione, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione;

che, ad avviso del giudice rimettente, la norma impugnata, rendendo applicabile alla riscossione coattiva dell'indennizzo per l'occupazione abusiva di beni demaniali, che non ha natura tributaria, l'art. 54, primo e secondo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973, che in riferimento alla riscossione coattiva delle entrate tributarie esclude la proponibilità dell'opposizione all'esecuzione e la possibilità di ottenere dal giudice ordinario la sospensione della procedura esecutiva, determinerebbe una limitazione ingiustificata e discriminatoria del diritto di difesa, aggravata dalla mancata previsione di un sistema di gradualità nell'iscrizione a ruolo, analogo a quello applicabile in caso di contestazione dei crediti tributari;

che tale disparità di trattamento sarebbe resa ancor più evidente dalla circostanza che, in mancanza di una disciplina legislativa delle modalità di liquidazione dell'indennità in questione, l'iscrizione a ruolo ha luogo a seguito della determinazione unilaterale ed autoritativa del credito da parte della pubblica amministrazione;

che, nel giudizio dinanzi alla Corte costituzionale, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, il quale ha eccepito l'infondatezza della questione, sostenendo che il rinvio contenuto nella norma impugnata riguarda soltanto le norme del d.P.R. n. 602 del 1973 che disciplinano la formazione dei ruoli e la procedura esecutiva, e non si estende a quelle disposizioni che trovano giustificazione esclusivamente nella natura tributaria del credito.

Considerato che la questione di legittimità costituzionale ha ad oggetto l'art. 7 del decreto legislativo n. 237 del 1997, nella parte in cui, prevedendo che alla riscossione coattiva delle somme dovute per l'utilizzazione, anche senza titolo, di beni demaniali e patrimoniali dello Stato si applicano le disposizioni contenute nell'art. 67 del d.P.R. n. 43 del 1988, che a sua volta richiama le disposizioni relative alla riscossione dei tributi, rende applicabile l'art. 54 del d.P.R. n. 602 del 1973, il quale prevede che le opposizioni regolate dagli articoli da 615 a 618 del codice di procedura civile non sono ammesse ed attribuisce il potere di sospendere l'esecuzione in via esclusiva all'intendente di finanza;

che, successivamente alla proposizione della questione di legittimità costituzionale, il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 ha riordinato la disciplina della riscossione mediante ruolo, disponendo che si effettua con tale sistema la riscossione coattiva delle entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi (art. 17), e sostituendo l'intero Titolo II del d.P.R. n. 602 del 1973, avente ad oggetto la riscossione coattiva, e quindi anche l'art. 54;

che gli artt. 57 e 60 del d.P.R. n. 602 del 1973, nel testo novellato dall'art. 16 del d.lgs. n. 46 del 1999, confermano l'improponibilità delle opposizioni regolate dall'art. 615 del codice di procedura civile, fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni, e delle opposizioni regolate dall'art. 617 del codice di procedura civile relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo, prevedendo inoltre che il giudice dell'esecuzione non può sospendere il processo esecutivo, salvo che ricorrano gravi motivi e vi sia fondato pericolo di grave e irreparabile danno;

che, in particolare, l'art. 29 del d.lgs. n. 46 del 1999 prevede che «per le entrate (…) non tributarie, il giudice competente a conoscere le controversie concernenti il ruolo può sospendere la riscossione se ricorrono gravi motivi», disponendo altresì che alle medesime entrate «non si applica la disposizione del comma 1 dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 16 del presente decreto e le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie», ed aggiungendo che «ad esecuzione iniziata il giudice può sospendere la riscossione solo in presenza dei presupposti di cui all'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 16 del presente decreto»;

che all'indennizzo per l'occupazione abusiva di beni demaniali è quindi applicabile, in parte qua, il predetto art. 29, trattandosi di entrata non avente natura tributaria;

che, in seguito, il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 ha riordinato il servizio nazionale della riscossione mediante ruolo, disponendo espressamente, all'art. 68, l'abrogazione del d.P.R. n. 43 del 1988;

che le norme sopravvenute hanno determinato un mutamento complessivo del quadro normativo di riferimento, tale da imporre il riesame della perdurante rilevanza della questione di legittimità costituzionale da parte del giudice a quo (cfr. ordinanze nn. 439 e 441 del 1999).

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Pretore di Trento.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2000.

Cesare MIRABELLI, Presidente

Piero Alberto CAPOTOSTI, Redattore

Depositata in cancelleria il 16 giugno 2000.