Ordinanza n. 200/2000

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ORDINANZA N. 200

ANNO 2000

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare MIRABELLI, Presidente

- Francesco GUIZZI

- Fernando SANTOSUOSSO 

- Massimo VARI 

- Cesare RUPERTO 

- Riccardo CHIEPPA 

- Gustavo ZAGREBELSKY 

- Valerio ONIDA

- Carlo MEZZANOTTE 

- Fernanda CONTRI 

- Guido NEPPI MODONA 

- Piero Alberto CAPOTOSTI 

- Annibale MARINI 

- Franco BILE 

- Giovanni Maria FLICK 

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 1 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3282 (Approvazione del testo di legge sul gratuito patrocinio), promosso con ordinanza emessa il 5 dicembre 1998 dal Presidente delegato del Tribunale di Foggia, iscritta al n. 139 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell’anno 1999.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 22 marzo 2000 il Giudice relatore Carlo Mezzanotte.

Ritenuto che con ordinanza in data 5 dicembre 1998 il Presidente delegato del Tribunale di Foggia ha sollevato, in riferimento agli articoli 2, parte seconda, 3, primo comma, 10, primo comma, e 35, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3282 (Approvazione del testo di legge sul gratuito patrocinio), “nella parte in cui considera onorifico il patrocinio a favore dei poveri”;

che il remittente premette di essere chiamato a decidere su un ricorso con il quale il difensore, nominato a una persona già ammessa al gratuito patrocinio in un giudizio di separazione tra coniugi (iniziato in sede giudiziale e conclusosi in separazione consensuale omologata dal tribunale), in via principale ha chiesto, ai sensi degli artt. 1 e 12 della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), la liquidazione dell’onorario e dei diritti per l’attività difensiva prestata, e, in subordine, ha eccepito l’illegittimità costituzionale di queste ultime disposizioni, per violazione dell’art. 3 della Costituzione, poiché tutelerebbero gli interessi dei cittadini stranieri non abbienti e non quelli dei cittadini italiani;

che, respinta l’eccezione in quanto relativa a disposizioni non applicabili nel giudizio a quo, il remittente ritiene invece rilevante la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 del r.d. n. 3282 del 1923, poiché “qualora dovesse essere eliminato l’aggettivo onorifico, potrebbe trovare applicazione analogica la stessa legge n. 217 del 1990 o altra che regola il patrocinio a favore dei poveri in controversie civili”;

che, a suo avviso, la disposizione censurata contrasterebbe con l’art. 2, parte seconda, della Costituzione, in quanto il peso della difesa dei non abbienti non dovrebbe essere sostenuto dalla classe forense, ma dovrebbe essere assunto dallo Stato, tenuto all’adempimento dei doveri di solidarietà sociale ed economica;

che, secondo il remittente, l’art. 1 del r.d. n. 3282 del 1923 violerebbe l’art. 3, primo comma, della Costituzione, per l’ingiustificata disparità di trattamento di situazioni sostanzialmente omogenee, poiché, a parità di impegno, mentre i difensori dei non abbienti nei procedimenti penali sarebbero sempre retribuiti dallo Stato, quelli che ne assumono la difesa nei processi civili, salvo eccezioni specificamente previste dalla legge, presterebbero la loro attività gratuitamente, potendo contare sui cosiddetti “onorari della vittoria” (art. 11 del citato r.d.) soltanto in caso di condanna della controparte e non potendovi fare affidamento nei procedimenti che si concludono, come quello in esame, con la compensazione delle spese;

che, infine, la disposizione censurata, imponendo agli avvocati una prestazione lavorativa tendenzialmente gratuita, violerebbe l’art. 10, primo comma, della Costituzione, in quanto sarebbe in contrasto con l’art. 5, lettera b), ultima parte, della Risoluzione del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa sull’assistenza giudiziaria in data 2 marzo 1978, che raccomanda “una remunerazione adeguata al difensore ufficioso”, e confliggerebbe con l’art. 35, primo comma, della Costituzione, che tutelerebbe non soltanto il lavoro subordinato, ma anche quello autonomo;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.

Considerato che il remittente è chiamato a decidere su un ricorso di un avvocato, il quale chiede che le sue prestazioni professionali a favore di una persona ammessa al gratuito patrocinio in base al r.d. n. 3282 del 1923 siano liquidate dal Presidente del Tribunale e poste a carico dello Stato ai sensi degli artt. 1 e 12 della legge n. 217 del 1990;

che il medesimo remittente ritiene di non poter applicare, alla luce della disciplina attualmente vigente, la legge n. 217 del 1990, che assicura ai non abbienti il patrocinio a spese dello Stato unicamente nei procedimenti penali e nei procedimenti civili relativamente all’esercizio dell’azione per il risarcimento del danno e le restituzioni derivanti da reato, poiché nella specie si controverte degli onorari e dei diritti relativi a una causa di separazione tra coniugi, iniziata come separazione giudiziale e conclusasi come separazione consensuale omologata;

che tuttavia, a suo avviso, affinché nel giudizio a quo sia applicabile, seppure in via analogica, la legge n. 217 del 1990, sarebbe sufficiente che con sentenza di questa Corte venisse rimosso l’aggettivo “onorifico” che qualifica, nell’art. 1 del citato r.d. del 1923, l’ufficio della difesa giudiziaria dei poveri;

che la questione, nei termini in cui è prospettata, è manifestamente inammissibile;

che l’ordinanza di remissione muove in sostanza dall’idea che una sentenza della Corte costituzionale, semplicemente eliminando una parola nella disposizione censurata, possa sortire l’effetto di rendere assimilabile l’ammissione al gratuito patrocinio, disposta dalla speciale commissione prevista dall’art. 5 del r.d. n. 3282 del 1923, all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in relazione alla quale è prevista, dalla legge n. 217 del 1990, la competenza del giudice che procede, nonché quello di rendere applicabili i benefici contemplati da quest’ultima legge a tutte le controversie civili;

che ulteriore effetto dell’auspicata pronuncia, nella prospettazione del giudice a quo, sarebbe la nascita di un modello procedimentale affatto nuovo, nel quale la composizione collegiale dell’organo decidente in sede di omologazione delle sentenze di separazione personale tra coniugi cederebbe il passo a decisioni presidenziali monocratiche di liquidazione degli onorari a carico dello Stato per la difesa delle persone ammesse al “gratuito” patrocinio;

che questo insieme di conseguenze non potrebbe certo scaturire da una sentenza della Corte che si limitasse ad eliminare dalla disposizione censurata il termine “onorifico”: solo il legislatore, e non già con la semplice soppressione di una singola parola, ma attraverso un complessivo riordinamento del sistema, potrebbe assimilare istituti diversi per presupposti, procedimento ed effetti, e che rimandano ad accezioni differenti del principio di solidarietà;

che sotto un diverso aspetto trascenderebbe largamente i limiti della giustizia costituzionale non solo disporre un così imponente intervento riformatore ma addirittura orientarlo nel senso di attribuire ai capi degli uffici giudiziari o ai loro delegati, quando si versi in tema di onorari per la difesa dei poveri, la specifica competenza liquidatoria della quale il remittente implicitamente assume di essere titolare.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3282 (Approvazione del testo di legge sul gratuito patrocinio), sollevata, in riferimento agli articoli 2, parte seconda, 3, primo comma, 10, primo comma, e 35, primo comma, della Costituzione, dal Presidente delegato del Tribunale di Foggia con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2000.

Cesare MIRABELLI, Presidente

Carlo MEZZANOTTE, Redattore

Depositata in cancelleria il 16 giugno 2000.