Ordinanza n. 199/2000

 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N. 199

ANNO 2000

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare MIRABELLI, Presidente

- Francesco GUIZZI

- Fernando SANTOSUOSSO

- Massimo VARI

- Cesare RUPERTO

- Riccardo CHIEPPA

- Gustavo ZAGREBELSKY

- Valerio ONIDA

- Carlo MEZZANOTTE

- Fernanda CONTRI

- Guido NEPPI MODONA

- Piero Alberto CAPOTOSTI

- Annibale MARINI

- Franco BILE

- Giovanni Maria FLICK

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 22, terzo comma, della legge 15 febbraio 1963, n. 281 (Disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi), promosso con ordinanza emessa il 23 settembre 1999 dal Tribunale di Venezia, sezione distaccata di Portogruaro, iscritta al n. 702 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52, prima serie speciale, dell’anno 1999.

Visti l’atto di costituzione di Ferrari Silvio, nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 22 marzo 2000 il Giudice relatore Valerio Onida.

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 23 settembre 1999, pervenuta a questa Corte il 26 novembre 1999, il Tribunale di Venezia, sezione distaccata di Portogruaro, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 25, secondo comma, della Costituzione, dell’art. 22, terzo comma, della legge 15 febbraio 1963, n. 281 (Disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi), che prevede sanzioni penali a carico di chi, fra l’altro, "vende, pone in vendita, mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, prodotti dannosi per il bestiame o contenenti sostanze di cui è vietato l’impiego";

che, ad avviso del giudice remittente, la norma denunciata violerebbe il principio di legalità e di riserva di legge in materia penale, sancito dall’art. 25, secondo comma, della Costituzione, in quanto non indicherebbe se non in modo assolutamente generico le sostanze di cui è vietato l’impiego ed i prodotti dannosi per il bestiame, e non identificherebbe le norme da cui dipende "la categorizzazione, indicazione e catalogazione" delle sostanze vietate e dei prodotti dannosi;

che nel giudizio si è costituito l’imputato nel giudizio a quo, concludendo per l’accoglimento della questione;

che è intervenuto altresì il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo in via principale che gli atti siano restituiti al giudice a quo per una nuova valutazione della rilevanza, a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, che all’art. 1 ha trasformato in illeciti amministrativi le violazioni previste come reati da varie leggi, fra cui la legge n. 281 del 1963, e all’art. 100 ha stabilito che le disposizioni dello stesso decreto le quali sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applichino anche in relazione alle violazioni commesse prima della sua entrata in vigore; in subordine, concludendo per l’infondatezza della questione.

Considerato che, successivamente all’emanazione dell’ordinanza di rimessione, è entrato in vigore il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, il quale ha fra l’altro disposto, all’art. 1, la trasformazione in illeciti amministrativi delle violazioni previste come reato dalle leggi comprese nell’elenco allegato al decreto, che contempla, al n. 12, la legge (recante la disposizione oggetto della censura) 15 febbraio 1963, n. 281, e ha stabilito, all’art. 100, comma 1, che le disposizioni dello stesso decreto, le quali sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative, si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con pronuncia divenuta irrevocabile;

che pertanto gli atti devono essere restituiti al giudice remittente per un nuovo esame della rilevanza a seguito dello jus superveniens.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Venezia, sezione distaccata di Portogruaro.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2000.

Cesare MIRABELLI, Presidente

Valerio ONIDA, Redattore

Depositata in cancelleria il 16 giugno 2000.