Ordinanza n. 167/2000

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ORDINANZA N. 167

ANNO 2000

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare MIRABELLI, Presidente

- Francesco GUIZZI 

- Fernando SANTOSUOSSO 

- Massimo VARI 

- Cesare RUPERTO 

- Riccardo CHIEPPA 

- Valerio ONIDA 

- Carlo MEZZANOTTE 

- Fernanda CONTRI 

- Guido NEPPI MODONA 

- Piero Alberto CAPOTOSTI 

- Annibale MARINI 

- Franco BILE 

- Giovanni Maria FLICK 

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 203 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), promosso con ordinanza emessa il 24 novembre 1998 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto dalla Achille Lauro Lines s.r.l. in amministrazione straordinaria contro Montalbetti Bruna ed altri, iscritta al n. 170 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell’anno 1999.

Visti gli atti di costituzione della Achille Lauro Lines s.r.l. in amministrazione straordinaria e della Finadan s.p.a.;

udito nell’udienza pubblica del 9 maggio 2000 il Giudice relatore Annibale Marini;

udito l’avvocato Michele Roma per la Finadan s.p.a. 

Ritenuto che, nel corso di un giudizio avente ad oggetto la revocatoria fallimentare delle vendite poste in essere dai soci illimitatamente responsabili di società assoggettate ad amministrazione straordinaria, la Corte di cassazione, con ordinanza del 24 novembre 1998, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 203 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), richiamato dall’art. 1 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26 (Provvedimenti urgenti per l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi), convertito in legge, con modificazioni, con legge 3 aprile 1979, n. 95, «in quanto non consente, nei confronti dei soci a responsabilità illimitata di società assoggettata ad amministrazione straordinaria, tutela revocatoria per gli atti di disposizione dagli stessi posti in essere successivamente all’inizio della procedura concorsuale»;

che la Corte rimettente, premessa la sicura inapplicabilità alle vendite in oggetto dell’art. 44 della legge fallimentare che dispone la inefficacia rispetto ai creditori di tutti gli atti compiuti dal fallito e dei pagamenti da lui eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento, osserva che, in base al combinato disposto dell’art. 203 della stessa legge e dell’art. 1 del decreto-legge n. 26 del 1979, la revocatoria fallimentare, di cui all’art. 67 del regio decreto n. 267 del 1942, è esperibile anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili di società assoggettata ad amministrazione straordinaria, limitatamente tuttavia agli atti di disposizione compiuti anteriormente alla dichiarazione dello stato di insolvenza ed alla conseguente apertura della procedura concorsuale nei confronti della società;

che l’esclusione della tutela revocatoria per gli atti di disposizione posti in essere successivamente all’inizio della procedura concorsuale sarebbe - ad avviso della Corte rimettente - priva di ragionevolezza, per la maggiore gravità di tali atti rispetto a quelli compiuti anteriormente, ed inoltre lesiva del diritto del creditore, tutelato dall’art. 24 Cost., di perseguire il proprio debitore per ottenere l’adempimento dell’obbligazione;

che si è costituita in giudizio la Achille Lauro Lines s.r.l. in amministrazione straordinaria, attrice nel giudizio a quo, concludendo per l’accoglimento della questione;

che si è altresì costituita la Finadan s.p.a., convenuta nel medesimo giudizio, la quale ha concluso per la declaratoria di infondatezza della questione, sull’assunto, essenzialmente, della non comparabilità della disciplina dell’amministrazione straordinaria con quella del fallimento, quanto agli strumenti di tutela del ceto creditorio;

che in prossimità dell’udienza pubblica entrambe le parti hanno depositato fuori termine memoria congiunta con allegata documentazione.

Considerato che successivamente all’ordinanza di rimessione il decreto-legge n. 26 del 1979 è stato abrogato, ad eccezione del solo art. 2-bis, e sostituito dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (Nuova disciplina dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell’articolo 1 della L. 30 luglio 1998, n. 274);

che è pertanto opportuno restituire gli atti al giudice a quo, affinché proceda ad una nuova valutazione della rilevanza della questione alla luce del mutato quadro normativo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti alla Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 maggio 2000.

Cesare MIRABELLI, Presidente

Annibale MARINI, Redattore

Depositata in cancelleria il 31 maggio 2000.