Ordinanza n. 149/2000

 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N. 149

ANNO 2000

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

- Francesco GUIZZI, Presidente

- Fernando SANTOSUOSSO

- Massimo VARI         

- Cesare RUPERTO    

- Riccardo CHIEPPA  

- Gustavo ZAGREBELSKY  

- Carlo MEZZANOTTE         

- Guido NEPPI MODONA    

- Piero Alberto CAPOTOSTI 

- Annibale MARINI    

- Franco BILE 

- Giovanni Maria FLICK        

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) promosso con ordinanza emessa il 15 aprile 1998 dal Pretore di Macerata nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Notari Paolo Augusto e la Polizia Municipale di Macerata, iscritta al n. 832 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 5 aprile 2000 il Giudice relatore Fernando Santosuosso.

Ritenuto che un automobilista, residente in Francia ma domiciliato a Macerata e possessore di un veicolo immatricolato in Italia sotto la serie "EE", contestava davanti al Pretore di Macerata tre sanzioni amministrative irrogategli per violazione dell’art. 7 del codice della strada (e cioé per aver sostato in zona riservata ai residenti senza esporre la relativa autorizzazione), in quanto gli erano state notificate entro i 360 giorni previsti dall’art. 201 del codice stradale per i residenti all’estero, ma dopo i 150 giorni previsti dallo stesso articolo per i residenti in Italia;

che il Pretore di Macerata, facendo proprie le argomentazioni del ricorrente, ha sollevato questione di legittimità costituzionale del suddetto art. 201, in relazione all’art. 3 della Costituzione;

che, per il giudice a quo, sarebbe irragionevole differenziare i termini di decadenza per la notificazione delle sanzioni amministrative a seconda che il veicolo sia immatricolato in Italia sotto la serie generale ovvero sotto la serie "EE", non essendovi obiettive differenze nei procedimenti di identificazione dei trasgressori, nè in quelli di notifica dei provvedimenti sanzionatori;

che infatti, secondo il Pretore, le informazioni possedute dalla Motorizzazione civile riguardo ai veicoli targati "EE" comprenderebbero, oltre alla residenza estera dei loro proprietari, anche il domicilio italiano degli stessi, al quale – in deroga a quanto stabilito in via generale dal codice di procedura civile – sarebbe possibile notificare validamente i provvedimenti sanzionatori irrogati per violazione del codice stradale;

che, in ogni caso, anche la notifica all’estero sarebbe agevole, potendo essere effettuata direttamente per posta, ai sensi della convenzione dell’Aja del 15 novembre 1965 (resa esecutiva in Italia con legge 6 febbraio 1981, n. 42), o eventualmente anche attraverso le procedure di collaborazione internazionale previste da detta convenzione (che non sarebbero più lunghe o complesse di quelle previste per le notifiche sul territorio nazionale);

che, infine, il termine massimo tollerabile nel bilanciamento delle contrapposte esigenze della pubblica amministrazione e del privato cittadino sarebbe quello di 150 giorni previsto per la notificazione delle sanzioni amministrative nel territorio nazionale, per cui il termine di 360 giorni, stabilito dalla norma impugnata, non essendo giustificato da esigenze obiettive sarebbe illegittimo;

che nel presente giudizio non si sono costituite le parti, mentre é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile, o in subordine infondata;

che, secondo l'Avvocatura, il trattamento differenziato, previsto nell'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 201 del codice stradale per le notifiche ai soggetti non residenti in Italia, si giustificherebbe – oltre che con il fatto di costituire un elemento caratterizzante della disciplina in materia di circolazione stradale quando sono coinvolti soggetti non residenti nel nostro Paese (essendo, per esempio, disposto anche nel successivo art. 205) – con la difficoltà di reperire l'autore della violazione nel caso di contestazione non immediata (e di garantire la conoscibilità della contestazione stessa), dato il tempo limitato concesso alla circolazione dei veicoli targati "EE" (un anno, salvo proroga);

che inoltre – al contrario di quanto affermato dal giudice a quo – non sarebbe possibile notificare i provvedimenti sanzionatori per violazione del codice stradale avvalendosi delle procedure previste dalla convenzione dell'Aja del 15 novembre 1965, la quale non varrebbe per gli atti amministrativi, ma solo per quelli in materia civile; nè ai soggetti non residenti in Italia potrebbe effettuarsi la notifica direttamente al domicilio risultante dalla carta di circolazione del veicolo;

che, infine, il termine di 150 giorni potrebbe ritenersi il massimo tollerabile in caso di notifica ai residenti in Italia, mentre per i non residenti occorrerebbe un termine più lungo, la cui quantificazione sarebbe rimessa alla discrezionalità del legislatore.

Considerato che, nel caso in cui il trasgressore delle norme del codice della strada non risieda in Italia ma abbia ottenuto l’autorizzazione alla temporanea circolazione di autoveicoli immatricolati all’estero, il verbale che irroga sanzioni amministrative pecuniarie deve essergli notificato con le modalità stabilite ai sensi dell’art. 201 del codice stradale, mentre non risultano utilizzabili – come invece ipotizza il giudice a quo – quelle previste dalla convenzione dell’Aja del 1965 (resa esecutiva in Italia con la legge n. 42 del 1981), applicabile alla notifica dei soli atti in materia civile e non a quelli in materia amministrativa;

che, comunque, il termine massimo di trecentosessanta giorni per compiere il predetto adempimento, stabilito dal legislatore nell’ambito della sua discrezionalità, non appare di per sè irragionevole, trovando giustificazione nella necessità di tener conto anche delle ipotesi in cui sorgano difficoltà nel reperimento del destinatario o nella notifica in luoghi remoti, nè determina una ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla notificazione dell’atto a chi risulta residente in Italia, essendo ovviamente diverse le rispettive situazioni;

che, pertanto, la sollevata questione di legittimità costituzionale risulta manifestamente infondata sotto entrambi i profili dell’art. 3 della Costituzione, unico parametro invocato dal giudice a quo.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) sollevata, in relazione all’art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Macerata con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 maggio 2000.

Francesco GUIZZI, Presidente

Fernando SANTOSUOSSO, Redattore

Depositata in cancelleria il 19 maggio 2000.