Ordinanza n. 145/2000

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ORDINANZA N. 145

ANNO 2000

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare MIRABELLI, Presidente

- Fernando SANTOSUOSSO

- Massimo VARI  

- Cesare RUPERTO   

- Riccardo CHIEPPA     

- Gustavo ZAGREBELSKY    

- Valerio ONIDA     

- Carlo MEZZANOTTE   

- Fernanda CONTRI   

- Guido NEPPI MODONA    

- Piero Alberto CAPOTOSTI      

- Annibale MARINI    

- Franco BILE     

- Giovanni Maria FLICK    

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18, secondo comma, del d.P.R. 24 marzo 1981, n. 145 (Ordinamento dell'azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale - AAVTAG), promosso con ordinanza emessa il 1 ottobre 1998 dal Tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra SEA s.p.a. e il Ministero delle finanze ed altri, iscritta al n. 900 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell'anno 1999.

 Visto l'atto di costituzione della SEA s.p.a., nonché l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 udito nell'udienza pubblica dell'11 aprile 2000 il Giudice relatore Franco Bile;

 uditi l'avvocato Maria Alessandra Sandulli e l'avvocato dello Stato Ignazio F. Caramazza per il Presidente del Consiglio dei ministri.

 Ritenuto che con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Milano ha sollevato questione di costituzionalità dell’art. 18, secondo comma, del d.P.R. 24 marzo 1981, n. 145 (Ordinamento dell’azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale - ­AAVTAG), nel corso di un giudizio instaurato dalla s.p.a. SEA (Società esercizi aeroportuali) contro il Ministero delle finanze, il Ministero dei trasporti, il Ministero della difesa e l’AAAVTAG;

 che dall’ordinanza risulta che la società attrice - gerente il sistema aeroportuale milanese degli aeroporti di Malpensa e Linate, in forza di concessione direttamente disposta con legge 18 aprile 1962, n. 194 (Norme concernenti l’istituzione del sistema aeroportuale di Milano) e sulla base della convenzione del 7 maggio 1962, autorizzata da detta legge e resa esecutiva con decreto del Ministro dei trasporti e dell’aviazione civile del 5 marzo 1964 - ha chiesto al Tribunale l’accertamento della proprietà di alcuni beni immobili, assumendo di averli costruiti su terreni ricevuti in godimento dallo Stato concedente, per realizzare le strutture aeroportuali, e lamentando che essi erano stati erroneamente trasferiti all’AAAVTAG con decreto del Ministro delle finanze del 18 dicembre 1989;

 che l’ordinanza riferisce ancora che nella citazione introduttiva del giudizio la SEA aveva dedotto: a) che, in forza della citata convenzione, tutte le opere ed infrastrutture da essa realizzate <<sulle aree demaniali dove risultano localizzati gli aeroporti privati di Linate e Malpensa, gestiti dalla stessa>> dovevano intendersi di sua proprietà fino alla scadenza della concessione, allorquando rimarranno acquisite al demanio statale, ferma restando la possibilità per lo Stato, qualora dovesse averne necessità per ragioni militari o per altro interesse pubblico, di riacquisirli prima della suddetta scadenza, con l’obbligo di corrispondere un indennizzo ai sensi dell’art. 42 codice della navigazione; b) che la legge 23 maggio 1980, n. 242, aveva conferito delega al Governo per la ristrutturazione dei servizi di assistenza al volo ed in particolare per la costituzione dell’AAAVTAG, prevedendo all’art. 3 l’attribuzione all’ente di una dotazione patrimoniale e finanziaria, con trasferimento di materiali ed impianti dal Ministero della difesa e dal Commissariato per l’assistenza al volo civile; c) che il d.P.R. n. 145 del 1981, nell’eseguire la delega, aveva previsto che tale dotazione fosse costituita per un verso dai beni del demanio militare e dell’aviazione civile all’epoca utilizzati per assicurare i servizi di assistenza al volo attribuiti al nuovo ente (art.18, primo comma), e per altro verso <<dalle apparecchiature, apparati e suppellettili e beni mobili in genere, attualmente impiegati allo scopo sopra indicato e da chiunque siano stati acquistati o da chiunque vengano attualmente utilizzati>> (art.18, secondo comma); d) che con il decreto 18 dicembre 1989 del Ministro delle finanze erano stati trasferiti all’AAAVTAG taluni beni, tra i quali figuravano impianti e fabbricati di proprietà dell’attrice; e) che questo trasferimento era avvenuto in violazione dell’art. 18 del d.P.R. n. 145 del 1981, che comprendeva nell’oggetto del possibile trasferimento solo beni immobili statali e beni di soggetti estranei all’amministrazione statale, purché mobili;

 che l’ordinanza - premesso che il secondo comma dell’art. 18 del d.P.R. n. 145 del 1981 deve essere interpretato nel senso della sua riferibilità anche a beni immobili appartenenti a privati, come quelli di cui si controverte - afferma che tale norma consentirebbe di trasferire all’AAAVTAG, senza indennizzo, i beni in questione, da ritenersi di proprietà della SEA, essendo pacifico che essa li abbia costruiti;

 che sulla base di tali argomentazioni, il Tribunale solleva d’ufficio la questione di costituzionalità dell’art. 18, secondo comma, del d.P.R. n. 145 del 1981, con riferimento all’art. 42, terzo comma, della Costituzione, <<nella parte in cui non prevede la corresponsione di alcun indennizzo in caso di trasferimento della proprietà di beni immobili da parte di privati all’AAAVTAG>>, osservando che la questione sarebbe rilevante (in quanto <<la censura investe direttamente il secondo comma dell’art. 18..., la cui interpretazione costituisce la sostanza della controversia in esame >>) e non manifestamente infondata (per il fatto stesso, altre volte scrutinato dalla Corte costituzionale, della sussistenza di un’espropriazione senza indennizzo);

 che nel giudizio di costituzionalità è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, il quale, con una memoria depositata in prossimità dell’udienza, ha contestato l’interpretazione della norma prospettata dal giudice a quo, ed ha concluso per la declaratoria di inammissibilità della questione, in quanto la norma stessa - se interpretata correttamente - renderebbe insussistente il dubbio di costituzionalità, con conseguente irrilevanza della questione;

 che si è pure costituita la parte privata SEA, la quale ha sollecitato la dichiarazione di inammissibilità della questione, sostenendo che il Tribunale avrebbe trascurato, con motivazione insufficiente, la sua prospettazione interpretativa senza considerare la possibilità di adottare un’interpretazione conforme a Costituzione.

 Considerato che dal testo dell’ordinanza di rimessione emerge che la SEA ha proposto due domande, chiedendo con la prima l’accertamento che i beni da essa realizzati e trasferiti all’AAAVTAG, ex art. 18 del d.P.R. n. 145 del 1981, sono di sua proprietà, e con la seconda la declaratoria di illegittimità del decreto ministeriale di trasferimento;

 che il giudice a quo - nel presupposto che la norma dell’art. 18, secondo comma, del d.P.R. n. 145 del 1981, consentendo l’attribuzione all’AAAVTAG di beni (anche immobili) appartenenti a terzi, configuri una fattispecie espropriativia - ha sollevato d’ufficio la questione di legittimità costituzionale di tale comma <<nella parte in cui non prevede la corresponsione di alcun indennizzo in caso di trasferimento della proprietà di beni immobili da parte di privati all’AAAVTAG>>;

 che, per essere rilevante in funzione della decisione sulle domande pendenti, la questione avrebbe dovuto essere prospettata con la richiesta di eliminazione della norma concernente l’asserita fattispecie espropriativa;

 che in tal caso l’accoglimento della questione avrebbe potuto consentire di riconoscere fondata la domanda della SEA, una volta venuto meno il (preteso) titolo d’acquisto della proprietà da parte dell’amministrazione, mentre il rigetto della questione e, quindi, la persistenza di quel titolo, avrebbe potuto consentire di riconoscere infondata quella domanda;

 che viceversa l’ordinanza di rimessione (come chiaramente mostra il suo petitum) intende ottenere una pronuncia, che - lasciando in vigore la norma denunciata nella parte in cui, a dire del Tribunale, prevederebbe una fattispecie espropriativa - ne dichiari l’illegittimità costituzionale in quanto non prevede la corresponsione dell’indennizzo ai sensi dell’art. 42, terzo comma della Costituzione e così introduca nella disposizione, con pronuncia additiva, l’obbligo dell’indennizzo;

 che, prospettata nei termini appena individuati, la sollevata questione è irrilevante ai fini della decisione sulle domande proposte al giudice rimettente;

 che infatti una pronuncia che introducesse nella norma l’indennizzo, lasciando in vita la fattispecie espropriativa, sarebbe rilevante nel giudizio a quo soltanto qualora in esso pendesse, anche in via subordinata, una domanda della SEA volta ad ottenere, senza porre in discussione l’asserita espropriazione, la corresponsione dell’indennizzo imposto dall’art. 42 Cost., mentre è pacifico che una simile domanda non è stata proposta dalla SEA, la quale ha decisamente contestato la sussistenza della fattispecie espropriativa;

che, del resto, non avendo la sollevata questione lo scopo di eliminare la (pretesa) fattispecie espropriativa, il giudice rimettente ben può valutarne l’esistenza ai fini della decisione delle domande effettivamente proposte e segnatamente di quella di accertamento della proprietà dei beni, mentre l’illegittimità costituzionale della norma denunciata per la sola mancata previsione di un indennizzo non comporterebbe alcun effetto, per i motivi dianzi indicati, ai fini della decisione;

che, dunque, la questione appare manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza, in quanto prospettata senza alcuna utilità ai fini della decisione delle domande nel giudizio a quo.

per questi motivi

la corte costituzionale

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 18, secondo comma, del d.P.R. 24 marzo 1981, n. 145 (Ordinamento dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale), sollevata, in riferimento all’art. 42, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Milano, con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 maggio 2000.

Cesare MIRABELLI, Presidente

Franco BILE, Redattore

Depositata in cancelleria il 16 maggio 2000.