ORDINANZA N. 124
ANNO 2000
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Cesare MIRABELLI, Presidente
- Francesco GUIZZI
- Fernando SANTOSUOSSO
- Massimo VARI
- Cesare RUPERTO
- Riccardo CHIEPPA
- Gustavo ZAGREBELSKY
- Valerio ONIDA
- Carlo MEZZANOTTE
- Fernanda CONTRI
- Guido NEPPI MODONA
- Piero Alberto CAPOTOSTI
- Franco BILE
- Giovanni Maria FLICK
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 17 e 555, comma 2, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 30 aprile 1999 dal Pretore di Verbania nel procedimento penale a carico di B. S. M., iscritta al n. 501 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1999.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 22 marzo 2000 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto che con ordinanza del 30 aprile 1999 il Pretore di Verbania in un giudizio di opposizione a decreto penale di condanna ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25, 97 e 112 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 del codice di procedura penale, nella parte in cui non consente al giudice di sospendere il dibattimento e ordinare al pubblico ministero di esercitare l'azione penale o di richiedere l'archiviazione nel procedimento la cui prova influisce sulla prova del reato da giudicare, e dell'art. 555, comma 2, dello stesso codice, nella parte in cui non consente al giudice di dichiarare la nullità del decreto di citazione a giudizio qualora il pubblico ministero abbia omesso di istruire e prendere le proprie determinazioni in ordine alla notizia di reato la cui prova influisce sulla prova del reato per cui è stata esercitata l'azione penale;
che il rimettente premette che procede per il reato di oltraggio a carico di un imputato il quale, a sua volta, aveva proposto querela per il reato di minaccia aggravata nei confronti del soggetto oltraggiato;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata manifestamente inammissibile o, in subordine, manifestamente infondata.
Considerato che, successivamente all’ordinanza di rimessione, l’art. 341 del codice penale che prevede il reato di oltraggio a un pubblico ufficiale, oggetto del giudizio a quo, è stato abrogato dall’art. 18 della legge 25 giugno 1999, n. 205 (Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale tributario);
che pertanto occorre restituire gli atti al giudice rimettente affinché verifichi se la questione di costituzionalità sia tuttora rilevante.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Pretore di Verbania.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 aprile 2000.
Cesare MIRABELLI, Presidente
Guido NEPPI MODONA, Redattore
Depositata in cancelleria il 27 aprile 2000.