ORDINANZA N. 101
ANNO 2000
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Cesare MIRABELLI, Presidente
- Francesco GUIZZI
- Fernando SANTOSUOSSO
- Massimo VARI
- Cesare RUPERTO
- Riccardo CHIEPPA
- Gustavo ZAGREBELSKY
- Valerio ONIDA
- Carlo MEZZANOTTE
- Fernanda CONTRI
- Guido NEPPI MODONA
- Piero Alberto CAPOTOSTI
- Annibale MARINI
- Franco BILE
- Giovanni Maria FLICK
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di ammissibilità dei conflitti tra poteri dello Stato sorti a seguito dei procedimenti penali nn. 11749/97, 7816/98 e 12193/98 instaurati davanti al Tribunale di Milano, promossi dall'on. Cesare Previti con ricorsi depositati il 17 settembre ed il 5 ottobre 1999 ed iscritti ai numeri 128 e 130 del registro ammissibilità conflitti.
Udito nella camera di consiglio del 22 marzo 2000 il Giudice relatore Cesare Ruperto.
Ritenuto che, con ricorso depositato il 16 settembre 1999, il deputato Cesare Previti, sottoposto presso il Tribunale di Milano a procedimenti penali giunti alla fase dell’udienza preliminare, ha sollevato conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato nei confronti del giudice di tale udienza, chiedendo in via principale «che, a causa della finalità persecutoria dimostrata dal giudice nella conduzione di un processo contro un parlamentare, venga dichiarata la nullità di tutta l’attività processuale dallo stesso compiuta; in subordine perché vengano annullati tutti gli atti processuali lesivi del libero esercizio dell’attività parlamentare, con intimazione, pro-futuro, a gestire il processo in modo da consentire il contemporaneo esercizio del diritto di difesa e delle funzioni di parlamentare»;
che, secondo il ricorrente, detto magistrato, già giudice per le indagini preliminari nel medesimo processo, «ha strumentalizzato le proprie funzioni, inscenando un processo in cui [...] persegue manifestamente l’obbiettivo di colpire il ricorrente, non in quanto comune cittadino, ma in quanto rappresentante di una determinata forza politica e parlamentare»;
che, di conseguenza, il ricorrente afferma la propria legittimazione a sollevare conflitto, ritenendo che essa vada riconosciuta comunque al parlamentare, ed in specie a quello di minoranza, per difendere l’esercizio delle proprie funzioni dalle menomazioni inferte dagli eccessi persecutori del potere giudiziario, non potendosi rimettere tale tutela alla decisione della maggioranza dell’Assemblea di appartenenza, nei casi in cui essa non ne sia investita direttamente dalla Costituzione;
che, sotto il profilo oggettivo, il ricorrente osserva che deve essere demandato alla Corte di «stabilire se [...] esista materia per instaurare un conflitto di attribuzioni tra i poteri dello Stato, quando la macchina giudiziaria sia stata attivata non per l’applicazione della legge, quanto piuttosto per sopprimere la figura personale e politica di un parlamentare che non può quindi avere alcuna via istituzionale d’uscita sinché resti intrappolato nei perversi meccanismi creati e gestiti dall’organo giurisdizionale, autore della persecuzione»;
che tali vizi procedurali emergerebbero dalla condotta tenuta dal magistrato, prima nella veste di giudice per le indagini preliminari (richiesta di applicazione della custodia in carcere relativamente a reati prescritti o di imminente prescrizione; utilizzazione della deposizione incompleta della teste Ariosto; ricostruzione pretestuosa della vicenda relativa alla mancanza della procura speciale ad litem nel giudizio di cassazione Imi-Rovelli; creazione della categoria del cosiddetto inquinamento "interpretativo" dei dati bancari; acquisizione ed utilizzazione, senza l’autorizzazione della Camera di appartenenza, di tabulati telefonici contenenti estremi di conversazioni da lui tenute con altri indagati, nonché di corrispondenza bancaria) e poi nel corso dell’udienza preliminare (mancata concessione di un congruo rinvio chiesto dalla difesa per esaminare compiutamente l’enorme mole degli atti processuali raccolti dalla procura; svolgimento "a ritmi forsennati" dell’udienza preliminare, tale da travolgere il diritto di difesa dell’imputato e da impedire il contemporaneo esercizio delle sue funzioni parlamentari);
che, in via ulteriormente gradata, il ricorrente chiede che questa Corte sollevi davanti a sé - in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 25, primo comma, 27, secondo comma, e 101, secondo comma, Cost. - questione di legittimità costituzionale dell'art. 3-bis, comma 1, del decreto-legge 24 maggio 1999, n. 145, inserito in sede di conversione dalla legge 22 luglio 1999, n. 234, secondo cui la situazione di incompatibilità tra pregresso svolgimento della funzione di giudice per le indagini preliminari e successiva funzione di giudice dell'udienza preliminare viene consentita, per i procedimenti nei quali l’udienza preliminare è in corso, fino alla data del 2 gennaio 2000;
che, con successivo ricorso depositato il 4 ottobre 1999, il parlamentare Previti ha sollevato altro conflitto di attribuzioni nei confronti dello stesso magistrato, spiegando in via principale conclusioni identiche a quelle rassegnate nel precedente ricorso;
che, ribadite le considerazioni già svolte in ordine all'asserita persecuzione processuale posta in essere in suo danno dal predetto giudice, il ricorrente sottolinea come il "furor persecutionis", cui è soggetto nella sua qualità di parlamentare di una forza di minoranza, trovi ulteriore dimostrazione nell’ordinanza letta in udienza il 17 settembre 1999, nel cui contesto, con riguardo all’impedimento da lui addotto per concomitante svolgimento di funzioni di deputato, il Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Milano ha affermato - ignorando il generale canone interpretativo che impone un bilanciamento tra contrapposti valori costituzionali - la "subvalenza" degli impegni parlamentari rispetto alle esigenze di celebrazione del processo;
che, in via gradata, il ricorrente chiede alla Corte (senza tuttavia indicare i parametri costituzionali che si intenderebbero violati) di sollevare davanti a sé questione di legittimità costituzionale, non solo dell’art. 3-bis del decreto-legge 24 maggio 1999, n. 145, (come già richiesto nel primo ricorso), ma anche dell'art. 486, comma 1, cod. proc. pen., «nella parte in cui non prevede che gl’impegni parlamentari costituiscano giusto motivo d’impedimento a presenziare all’udienza».
Considerato che i procedimenti vanno riuniti, in ragione dell'identità sia dei soggetti sia della materia dei sollevati conflitti, entrambi riferiti a fatti verificatisi nel medesimo processo penale;
che, in questa fase del giudizio, la Corte è chiamata a decidere preliminarmente, senza contraddittorio, a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, se i ricorsi siano ammissibili, in quanto esista la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza;
che il ricorrente domanda la declaratoria di nullità dell’intera attività processuale svolta nei suoi confronti e, in subordine, l’annullamento di tutti gli atti processuali lesivi del libero esercizio della sua attività parlamentare, denunciando - quale indice del prospettato «uso distorto delle funzioni giudiziarie per il perseguimento di obiettivi extragiudiziari» - un'«impressionante serie di irregolarità, scorrettezze, violazioni di legge processuale e sostanziale [...] che contraddistinguono il processo inscenato» dal Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Milano;
che, a tal fine, il ricorrente lamenta in via generale un abuso di potere da parte dell'indicata autorità giudiziaria, vòlto a «sopprimere la figura personale e politica» di lui;
che specifiche sue attribuzioni, in ipotesi difendibili mediante lo strumento del conflitto nei confronti dell’autorità giudiziaria (e in ordine a cui pende già altro ricorso, successivamente depositato dalla Camera dei deputati onde denunciare la menomazione della propria posizione costituzionale) sono bensì dedotte dal ricorrente (con testuale riferimento all’art. 68, secondo comma, Cost. ed al suo diritto-dovere di partecipare alle votazioni della Camera dei deputati), come incise da alcuni provvedimenti dell'autorità giudiziaria, ma non già per individuare gli atti con riguardo ai quali solleva il conflitto, sibbene all'unico fine di arricchire il lungo elenco dei sintomi dell'asserito "furor persecutionis" che, secondo lui, si manifesterebbe nel comportamento generale del Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Milano;
che, per tutelarsi in ordine alla lamentata situazione, impropriamente esso ricorrente utilizza lo strumento del conflitto d'attribuzione, invece d'avvalersi - come tutti i cittadini - dei mezzi endoprocessuali d'impugnazione degli atti asseritamente viziati, nonché di quelli diretti a provocare l'eventuale affermazione di responsabilità disciplinare, civile o penale del magistrato cui egli rimprovera il comportamento non legittimo;
che infatti - come ha altre volte precisato questa Corte (v. ordinanza n. 359 del 1999) - il giudizio per conflitto di attribuzione non può essere usato quale strumento generale di tutela dei diritti costituzionali, ulteriore rispetto a quelli offerti dal sistema giurisdizionale;
che tanto basta per dichiarare inammissibili i riuniti conflitti, restando così travolta la gradata richiesta di autorimessione delle questioni di illegittimità costituzionale dell'art. 3-bis, comma 1, del decreto-legge 24 maggio 1999, n. 145, inserito in sede di conversione dalla legge 22 luglio 1999, n. 234, e dell'art. 486, comma 1, cod. proc. pen., per evidente carenza della necessaria pregiudizialità.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara inammissibili, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, i conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato, proposti dal deputato Cesare Previti nei confronti del Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Milano, con i ricorsi indicati in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 2000.
Cesare MIRABELLI, Presidente
Cesare RUPERTO, Redattore
Depositata in cancelleria il 14 aprile 2000.